In sintesi
- L'impresa di riassicurazione costituisce riserve tecniche alla fine di ciascun esercizio, al lordo delle retrocessioni, sufficienti agli impegni assunti.
- Le riserve sono calcolate secondo il Titolo III, Capo II: best estimate più risk margin, principi Solvency II.
- L'orizzonte di calcolo copre l'intera durata degli impegni futuri.
- La sufficienza e' verificata con liability adequacy test e backtesting su sviluppi storici.
- L'IVASS riceve l'analisi dettagliata via QRT S.12 (vita) e S.17 (non vita).
Testo dell'articoloVigente
Art. 64 D.Lgs. 209/2005 — (Riserve tecniche)
D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 — Codice delle assicurazioni private
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1. L'impresa di riassicurazione costituisce riserve tecniche alla fine di ciascun esercizio, al lordo delle retrocessioni, sufficienti in relazione agli impegni assunti per l'insieme delle sue attività nel rispetto delle disposizioni del Capo II, Titolo III.
2. L'ammontare delle riserve tecniche è calcolato in conformità del Titolo III, Capo II.
))
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Commento
La funzione delle riserve tecniche
Le riserve tecniche rappresentano l'impegno finanziario stimato che l'impresa di riassicurazione ha verso le imprese cedenti per i contratti già sottoscritti. Sono il più importante elemento del passivo e la base del calcolo del Requisito Patrimoniale di Solvibilita': le ipotesi attuariali sottostanti determinano sia il valore di bilancio sia la misura del capitale di sicurezza.
Il calcolo secondo il Titolo III, Capo II
L'art. 64 rinvia integralmente alla disciplina degli artt. 36 e seguenti del CAP, che declina i principi Solvency II: best estimate (media probabilistica dei flussi futuri attualizzati a tasso risk-free EIOPA), risk margin (cost of capital al 6% sulla durata di run-off), considerazione del valore temporale del denaro, includere bonus discrezionali e opzioni implicite del contraente cedente.
Riserve al lordo delle retrocessioni
L'art. 64 e' esplicito: le riserve sono calcolate al lordo delle retrocessioni. La logica e' che l'impegno verso la cedente resta in capo all'impresa di riassicurazione anche se questa ha a sua volta retroceduto: in caso di default del retrocessionario, l'impresa di riassicurazione rimane tenuta. Il recupero da retrocessione e' contabilizzato come attivo (Recoverables from reinsurance and SPVs) e ridotto per probabilita' di default della controparte.
Suddivisione delle riserve
Per il ramo vita: riserve matematiche, riserve aggiuntive per garanzie minime, riserve per partecipazioni agli utili già deliberate. Per il ramo danni: riserve premi (Unearned Premium Reserve sviluppata in best estimate of premium provisions), riserve sinistri (Reported But Not Settled e Incurred But Not Reported in best estimate of claims provisions), riserve per perequazione (ove previste). Tutte le componenti sono ricondotte al perimetro Solvency II.
Liability adequacy test
Periodicamente l'impresa verifica la sufficienza delle riserve con liability adequacy test: confronta le riserve calcolate con stime aggiornate dei flussi attesi. Eventuali inadeguatezze richiedono integrazione immediata. La funzione attuariale (art. 31 CAP) certifica la sufficienza in apposito report annuale al CdA.
Backtesting
Le ipotesi attuariali (mortalita', lapse, frequency, severity, cost of inflation) sono validate annualmente con backtesting: confronto tra dati attesi e dati osservati. Scostamenti sistematici attivano revisione delle ipotesi, con impatto sulle riserve future e potenzialmente sul calcolo storico.
Reportistica QRT
L'IVASS riceve la rappresentazione dettagliata delle riserve via Quantitative Reporting Templates: S.12 per il ramo vita (best estimate per tipologia contratto), S.17 per il ramo non vita (claims development triangles, premium provisions, claims provisions per linea di business). I QRT sono trasmessi trimestralmente in versione sintetica e annualmente in versione completa.
Confronto disciplina previgente
Prima di Solvency II le riserve tecniche erano calcolate con metodo deterministico e tabelle prudenziali ISVAP, con margini impliciti spesso significativi rispetto al valore atteso. Il passaggio al modello market consistent ha reso visibile la prudenza tramite il risk margin esplicito e ha aumentato la volatilita' dei valori di bilancio in funzione dei tassi di mercato. La transizione ha imposto un graduale riallineamento delle politiche di investimento e di pricing, oltre che un significativo investimento tecnologico in modelli stocastici di proiezione dei cash flow.
Casi pratici
Caso 1: Caso Tizio Re — liability adequacy test
Caso 2: Caso Caia Re — riserve vita e tassi
Domande frequenti
Cosa succede se le riserve risultano insufficienti?
L'impresa deve integrarle immediatamente con utili o capitale. Se l'integrazione comporta perdita non assorbibile dai fondi propri, scatta il rafforzamento patrimoniale; nei casi piu' gravi misure di intervento precoce IVASS.
Le riserve includono anche i bonus discrezionali futuri?
Si, ma con la possibilita' di applicare la LAC riserve tecniche (art. 45-undecies) in scenario di stress: i bonus discrezionali possono essere ridotti per assorbire le perdite, riducendo l'SCR richiesto.
Il principio prudenziale del codice civile (art. 2426 c.c.) si applica alle riserve Solvency II?
No, per Solvency II vale il principio market consistent senza prudenze nascoste. Le prudenze sono esplicite nel risk margin. Nel bilancio civilistico, invece, il principio di prudenza del codice civile resta applicabile.
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