Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Art. 62 D.Lgs. 209/2005 – Esercizio dell’attività di riassicurazione

D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 – Codice delle assicurazioni private

1. L'IVASS determina, con regolamento, le disposizioni relative alle condizioni di esercizio dell'attività di riassicurazione nel rispetto dei principi generali previsti dagli articoli 63, 63-bis, 64, 64-bis, 65, 65-bis, 66-bis, 66-quater, 66-sexies, 66-sexies.1 e 66-septies, avuto riguardo all'esigenza di sana e prudente gestione dell'impresa.

2. L'impresa di assicurazione che esercita congiuntamente l'attività di riassicurazione rimane soggetta alla disciplina di cui al titolo III. PERIODO SOPPRESSO D.LGS. 29 FEBBRAIO 2008, N. 56.

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In sintesi

  • L'IVASS adotta con regolamento le condizioni di esercizio dell'attività di riassicurazione, in coerenza con sana e prudente gestione.
  • Il regolamento attuativo declina i principi degli artt. 63-66-septies: governance, valutazione, riserve, investimenti, fondi propri, SCR, MCR, finite re.
  • Le imprese di assicurazione che esercitano congiuntamente la riassicurazione restano soggette alla disciplina dell'attività assicurativa (Titolo III).
  • La norma è la cornice della normativa secondaria IVASS sulla riassicurazione.
  • L'esercizio congiunto richiede separazione tecnico-attuariale tra i due business.
Indice dei contenuti

La delega regolamentare all'IVASS

L'art. 62 è una norma di rinvio: attribuisce all'IVASS il potere di disciplinare con regolamento il dettaglio operativo dell'attività di riassicurazione, nel rispetto dei principi generali fissati dagli articoli successivi (63 governance, 63-bis valutazione attivi/passivi, 64 riserve tecniche, 64-bis investimenti, 65 attivi a copertura riserve, 65-bis registro attività, 66-bis fondi propri, 66-quater SCR, 66-sexies MCR, 66-septies finite re). Il riferimento esplicito alla sana e prudente gestione vincola la discrezionalità IVASS a un criterio sostanziale di stabilità.

La normativa secondaria IVASS

L'attuazione concreta dell'art. 62 si trova nei regolamenti IVASS, in particolare il regolamento ISVAP 33/2010 (riassicurazione) e successivi aggiornamenti coerenti con Solvency II (regolamento IVASS 19/2014, 24/2016, 36/2017 e seguenti). Il quadro disciplina governance, sistema di gestione del rischio, ORSA dedicato, reportistica QRT, esternalizzazione di funzioni fondamentali.

L'esercizio congiunto dell'assicurazione

Il comma 2 affronta una situazione diffusa: molte imprese assicurative italiane (i grandi gruppi) accettano anche riassicurazione attiva di altri operatori. Quando un'impresa di assicurazione esercita congiuntamente la riassicurazione, resta soggetta alla disciplina dell'attività assicurativa diretta (Titolo III), ma con applicazione cumulativa delle regole specifiche sulla riassicurazione attiva. L'effetto pratico è che gli SCR si combinano, le riserve sono calcolate per entrambe le attività, la governance integra entrambe le linee.

La separazione gestionale

La normativa secondaria IVASS impone, per l'esercizio congiunto, separazione attuariale e contabile tra l'attività di assicurazione diretta e quella di riassicurazione attiva. Le riserve tecniche, i flussi di premio, i sinistri pagati sono tracciati separatamente. La policy di sottoscrizione della riassicurazione richiede approvazione del CdA con delibera distinta da quella dell'assicurazione.

Norma transitoria soppressa

Il periodo finale soppresso dal D.Lgs. 56/2008 riguardava la fase di prima applicazione del CAP, oggi superata. La soppressione è conseguenza dell'attuazione integrale dei regolamenti ISVAP/IVASS.

Profili di vigilanza specifici

L'IVASS conduce ispezioni mirate sulla riassicurazione, con focus su rapporti intercompany (riassicurazione interna di gruppo), uso di special purpose vehicle, qualità dei contratti (eventuali clausole di rescissione che attenuano il trasferimento effettivo del rischio), trattamento contabile e prudenziale delle accettazioni. La cooperazione con autorità estere per gruppi internazionali è costante.

Riassicurazione e gruppi assicurativi

Per i gruppi, la riassicurazione interna (intra-group reinsurance) è strumento gestionale comune di ottimizzazione del capitale. L'IVASS, in linea con EIOPA, verifica che non sia abusiva: il rischio deve essere effettivamente trasferito al riassicuratore captive di gruppo, con sostanza economica e non solo forma legale.

Casi pratici

Caso 1: Caso Tizio Re - adozione politiche IVASS

Caso 2: Caso Caia Compagnia - esercizio congiunto

Domande frequenti

Quali sono i principali regolamenti IVASS applicabili alla riassicurazione?

Il regolamento ISVAP 33/2010 (storica disciplina riassicurazione), il regolamento IVASS 24/2016 (sistema governance e risk management), il 38/2018 (sistema di governo societario), il 30/2016 (vigilanza di gruppo). Tutti coordinati con Solvency II.

Cosa significa esercizio congiunto assicurazione-riassicurazione?

Quando la stessa impresa, autorizzata come compagnia di assicurazione, accetta anche cessioni in riassicurazione da altre imprese. È situazione frequente nei grandi gruppi italiani; richiede separazione attuariale e governance integrata.

Le riassicuratrici devono fare ORSA come le compagnie dirette?

Si. Il regolamento IVASS 32/2016 estende l'Own Risk and Solvency Assessment alle imprese di riassicurazione. ORSA valuta il fabbisogno di capitale dato il profilo di rischio specifico, anche oltre lo SCR formula standard.

Ultimo aggiornamento redazionale: 23 maggio 2026
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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. È un progetto individuale: la selezione delle fonti, la stesura dei commenti e la revisione sono curate direttamente dall’autore. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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