Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 61 D.Lgs. 209/2005 – Attività in regime di prestazione di servizi

D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 – Codice delle assicurazioni private

1. È consentito, senza necessità di autorizzazione, l'accesso e l'esercizio dell'attività di riassicurazione in regime di libera prestazione di servizi nel territorio della Repubblica da parte delle imprese aventi la sede legale in un altro Stato membro o in uno Stato terzo.

1-bis. Ai fini dell'esercizio dell'attività riassicurativa in regime di libertà di prestazione di servizi nel territorio della Repubblica si applica l'articolo 23, comma 1-bis .

In sintesi

  • L'accesso al mercato italiano in libera prestazione di servizi da parte di riassicuratrici UE o Stati terzi non richiede autorizzazione.
  • La liberta' di prestazione e' coerente con la natura B2B della riassicurazione e la concorrenza globale del settore.
  • L'attività deve rispettare l'art. 23, comma 1-bis CAP in materia di vigilanza e regole di condotta applicabili.
  • L'IVASS conserva poteri di vigilanza ex post e sanzionatori per gravi irregolarita'.
  • La norma applica il principio Solvency II di apertura del mercato della riassicurazione.
Indice dei contenuti

Il principio di apertura della riassicurazione in LPS

L'art. 61 e' una delle norme più liberali del CAP. Stabilisce che riassicuratrici di altri Stati UE o di Stati terzi possono operare in Italia in regime di libera prestazione di servizi senza necessita' di alcuna autorizzazione. Il principio recepisce la direttiva 2009/138/CE che, per la riassicurazione, prevede massima apertura del mercato europeo: la concorrenza globale e la natura professionale dei contraenti (imprese assicurative, non consumatori finali) giustificano un regime più permissivo.

Differenza con l'assicurazione diretta

Per l'assicurazione diretta, anche in LPS sono richieste comunicazioni preventive e procedure più articolate, perché il contraente assicurato e' tipicamente un consumatore meritevole di protezione. Per la riassicurazione il contraente cedente e' un'impresa assicurativa, soggetto professionale qualificato che valuta autonomamente la controparte: la tutela regolamentare può essere ridotta.

LPS per riassicuratrici UE

Le imprese di altri Stati UE operano in Italia in virtu' del proprio passaporto Solvency II. La home country authority ha già notificato l'esercizio in LPS verso l'Italia (procedura speculare all'art. 59-quater italiano). L'IVASS prende atto e archivia. Le imprese cedenti italiane possono contrattare direttamente con la riassicuratrice estera, anche tramite broker, senza obbligo di verifica autorizzativa puntuale.

LPS per riassicuratrici Stati terzi

Anche le imprese di Paesi extra-UE possono operare in LPS verso l'Italia senza autorizzazione preventiva. La scelta del legislatore italiano (in linea con la direttiva) e' più liberale di quella di altri Stati UE che richiedono procedure di prudential filtering. Vale la disciplina dello Stato di origine e l'IVASS riceve eventualmente segnalazioni in caso di problemi prudenziali via meccanismi EIOPA.

L'art. 23, comma 1-bis: il rinvio alla disciplina generale

Il richiamo all'art. 23 comma 1-bis serve a garantire che, pur in regime di apertura, restino applicabili norme italiane di interesse generale: trasparenza, antiriciclaggio, codice civile in materia di contratti (artt. 1882 ss.), normativa fiscale (imposta sui premi). La libera prestazione non significa applicazione integrale del diritto estero.

Profili di vigilanza ex post

L'IVASS può intervenire se rileva irregolarita': mancato rispetto delle regole di condotta, contratti opachi verso cedenti italiane, sospetto di insolvenza dell'impresa estera. Gli strumenti vanno dalla richiesta di informazioni alla segnalazione all'autorita' di origine, fino alla raccomandazione di sospensione dei contratti italiani in casi estremi. La cooperazione con EIOPA e altre autorita' UE e' costante.

Impatto sul mercato

Il regime aperto ha favorito la presenza in Italia di tutti i principali riassicuratori globali (Munich Re, Swiss Re, Hannover Re, Scor, Berkshire Re) senza che ciascuno debba aprire succursale fisica. Le cedenti italiane beneficiano di concorrenza e prezzi competitivi, ma devono valutare con cura il rischio di controparte usando rating, statistiche di pagamento e clausole contrattuali a tutela.

Casi pratici

Caso 1: Caso Tizio Compagnia - cessione a riassicuratore svizzero

Caso 2: Caso Caia Vita - segnalazione IVASS su riassicuratore estero

Domande frequenti

Una compagnia italiana puo' cedere rischi a un riassicuratore di Bermuda senza che questo sia autorizzato in Italia?

Si. Il riassicuratore di Bermuda opera in LPS verso l'Italia senza autorizzazione, in coerenza con l'equivalenza Solvency II del regime bermudiano. La cedente italiana valuta autonomamente il rischio di controparte tramite rating e altre verifiche.

Quali norme italiane si applicano comunque alla LPS?

Le norme di interesse generale: trasparenza contrattuale, antiriciclaggio, normativa fiscale (imposta sui premi), disposizioni del codice civile in materia di assicurazione (artt. 1882-1933) e disposizioni IVASS rilevanti.

Come tutelo la cedente da insolvenza del riassicuratore estero?

Strumenti standard: clausole di collaterale (LOC, deposit accounts, trust), funded reinsurance, rating minimo dei riassicuratori, monitoraggio Solvency II coverage ratio. Spesso si limita l'esposizione per singolo riassicuratore.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-05-23
Vedi anche
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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