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Ultimo aggiornamento: 24 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche
In sintesi
  • Disciplina le modalità di presentazione dell'istanza di patrocinio in sede civile.
  • L'istanza è presentata esclusivamente dall'interessato o dal difensore.
  • Modalità: deposito o invio raccomandato al consiglio dell'ordine degli avvocati.
  • Competente è il consiglio del luogo dove ha sede il magistrato procedente.
  • In Cassazione, Consiglio di Stato e Corte dei Conti vale il foro del provvedimento impugnato.

Testo dell'articoloVigente

Art. 124 D.P.R. 115/2002

D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 — T.U. spese di giustizia

1. L'istanza è presentata esclusivamente dall'interessato o dal difensore, ovvero inviata, a mezzo raccomandata, al consiglio dell'ordine degli avvocati.

2. Il consiglio dell'ordine competente è quello del luogo in cui ha sede il magistrato davanti al quale pende il processo, ovvero, se il processo non pende, quello del luogo in cui ha sede il magistrato competente a conoscere del merito. Se procede la Corte di cassazione, il Consiglio di Stato, ovvero le sezioni riunite o le sezioni giurisdizionali centrali presso la Corte dei conti, il consiglio dell'ordine competente è quello del luogo ove ha sede il magistrato che ha emesso il provvedimento impugnato.

Commento

L'articolo 124 disciplina le regole formali di presentazione dell'istanza di patrocinio nelle cause civili e nelle altre giurisdizioni non penali. La norma definisce sia chi può presentare l'istanza sia quale organo territoriale è competente a riceverla.

I legittimati alla presentazione

Solo due soggetti possono presentare l'istanza: l'interessato in proprio o il difensore. L'esclusione di terzi (mandatari non avvocati, parenti) è netta. La presentazione del difensore non richiede una procura speciale: la qualifica professionale è sufficiente per legittimare l'azione in nome dell'assistito.

Le modalità materiali

L'istanza può essere depositata personalmente o inviata a mezzo raccomandata. Per la trasmissione postale fa fede la data di ricezione, non quella di spedizione. Negli anni più recenti la prassi ha consolidato anche modalità telematiche presso alcuni consigli dell'ordine, anche se il testo normativo cita solo le forme tradizionali.

La competenza territoriale

Il consiglio dell'ordine competente è quello del luogo in cui ha sede il magistrato davanti al quale pende il processo. Se il processo non è ancora pendente, vale il luogo del magistrato competente a conoscere del merito. La duplice formulazione copre sia le istanze prodotte in corso di causa sia quelle preventive all'instaurazione del giudizio.

I giudici di legittimità e centrali

Quando il processo pende davanti a Cassazione, Consiglio di Stato, sezioni riunite o sezioni giurisdizionali centrali della Corte dei conti, il consiglio dell'ordine competente è quello del luogo dove ha sede il magistrato che ha emesso il provvedimento impugnato. La regola evita di concentrare tutte le istanze nei consigli dell'ordine delle città sedi dei giudici di legittimità.

Cross-reference

La norma si legge con gli articoli 122 (contenuto), 123 (integrazione), 126 (ammissione anticipata), 79 (dichiarazione sostitutiva). Si coordina con l'articolo 31 c.p.c. sulla competenza per accessori e con la disciplina del processo telematico (legge 132/2015 e d.l. 179/2012). Nei procedimenti di volontaria giurisdizione il consiglio dell'ordine competente è di norma quello del tribunale civile, anche quando la materia è devoluta a giudici onorari. Per i procedimenti davanti al giudice di pace il consiglio competente è quello del distretto in cui ha sede il giudice di pace stesso, secondo l'organizzazione locale. La giurisprudenza ha precisato che il deposito a mezzo posta deve essere effettuato con raccomandata con avviso di ricevimento per consentire la prova della trasmissione, mentre la posta ordinaria non offre garanzie sufficienti in caso di smarrimento. I servizi di posta certificata (PEC) sono progressivamente integrati nei flussi documentali dei consigli dell'ordine, con tempi di trattazione spesso più rapidi rispetto al deposito cartaceo. L'eventuale errore nell'individuazione del consiglio competente comporta trasmissione d'ufficio a quello corretto.

Casi pratici

Caso 1: Caso 1 — Istanza presso il consiglio competente

Caso 2: Caso 2 — Ricorso per cassazione

Domande frequenti

Chi può presentare l'istanza?

Solo l'interessato in proprio o il difensore. Sono esclusi terzi, parenti non difensori, mandatari diversi dagli avvocati.

Come si presenta materialmente?

Deposito presso il consiglio dell'ordine o invio raccomandato. Alcuni consigli accettano anche modalità telematiche.

Quale consiglio dell'ordine è competente?

Quello del luogo dove ha sede il magistrato procedente. Per Cassazione e giudici centrali, il consiglio del luogo del provvedimento impugnato.

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di La Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 54 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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