- Il modello parziale copre uno o più moduli di rischio o una parte del perimetro di gruppo.
- L'integrazione con la formula standard deve essere tecnica e coerente.
- L'impresa deve giustificare il perimetro scelto e il piano di transizione verso un modello completo.
- Il regolamento delegato disciplina le tecniche di integrazione.
- L'IVASS verifica che la scelta non sia finalizzata a optimization del capitale.
Testo dell'articoloVigente
Art. 46-ter D.Lgs. 209/2005 — (Autorizzazione all’utilizzo dei modelli interni parziali: disposizioni specifiche)
D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 — Codice delle assicurazioni private
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1. 1. Ai fini dell'autorizzazione di cui all'articolo 46-bis il modello interno parziale può essere autorizzato solo se tale modello soddisfa i criteri di cui al medesimo articolo e le seguenti condizioni aggiuntive: a) l'ambito di applicazione limitato è adeguatamente motivato dall'impresa; b) il Requisito Patrimoniale di Solvibilità calcolato utilizzando il modello parziale riflette in maniera più appropriata il profilo di rischio dell'impresa ed in particolare è conforme ai principi di cui alla Sezione I del presente Capo; c) la struttura è coerente con i principi di cui alla Sezione I del presente Capo, in modo tale che sia possibile la piena integrazione del modello interno parziale nella formula standard.
2. Nell'ambito del procedimento di valutazione della richiesta di autorizzazione all'utilizzo di un modello interno parziale che si applica, con riguardo ad un modulo di rischio specifico, soltanto a taluni sottomoduli o a taluni settori di attività dell'impresa o a parti di entrambi, l'IVASS può richiedere all'impresa di presentare un piano di transizione realistico per l'estensione dell'ambito di applicazione del modello.
3. Il piano di transizione di cui al comma 2 indica le modalità con cui l'impresa intende estendere l'ambito di applicazione del modello parziale di cui al comma 1 ad altri sottomoduli o settori di attività per garantire che il modello copra una parte predominante delle sue operazioni di assicurazione con riguardo a tale modulo di rischio specifico.
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Commento
Perimetro e razionale
Il modello interno parziale copre una porzione dello SCR. Tipicamente: un modulo di rischio (mercato, sottoscrizione vita); un sottomodulo (mortalita', longevita'); una linea di business (rendite vitalizie); una sussidiaria del gruppo. La scelta deve essere giustificata da ragioni tecniche, non opportunistiche di riduzione del requisito.
Integrazione tecnica con la formula standard
Per le parti non coperte dal modello, continua a valere la formula standard. L'aggregazione richiede una matrice di correlazione coerente. Il regolamento delegato 2015/35/UE artt. 239-241 disciplina due metodi: aggregazione diretta con matrice standard estesa; tecnica di integrazione alternativa proposta dall'impresa e validata dall'autorita'. La coerenza nella misurazione delle dipendenze tra modello e formula standard e' uno dei punti critici dell'istruttoria.
Piano di transizione
L'art. 46-ter richiede un piano di estensione progressiva del modello parziale verso un modello completo, se realisticamente perseguibile. Il piano contiene milestone temporali, investimenti previsti, moduli prioritari. L'IVASS valuta la credibilita' del piano e può chiedere aggiornamenti.
Test di non opportunismo
L'autorita' verifica che il perimetro non sia stato scelto per minimizzare lo SCR (cherry picking). Il test compara il requisito complessivo con quello sotto formula standard pura: differenze elevate richiedono giustificazione tecnica robusta. Lo stesso principio si applica alle modifiche del perimetro.
Esempi tipici di modelli parziali in Italia
Il mercato italiano ha visto autorizzazioni per: modulo mercato di imprese vita con forte esposizione a titoli sovrani; modulo sottoscrizione non vita per RC auto con metodologie di triangolazione proprie; modulo catastrofe per imprese con esposizione sismica significativa nel Centro Italia.
Rapporti con la formula standard
L'impresa che utilizza un modello interno totale o parziale ai sensi del Capo III non torna automaticamente alla formula standard al verificarsi di scostamenti: deve presentare istanza motivata e ottenere l'autorizzazione IVASS (art. 46-sexies). Nel frattempo continua a operare con il modello, fermi gli interventi correttivi previsti. La regola evita oscillazioni opportunistiche fra i due regimi, soprattutto nelle fasi di mercato in cui la formula standard risulterebbe meno onerosa. Art. 46-ter si inserisce in questo equilibrio: i requisiti tecnici imposti hanno la funzione di rendere il modello stabilmente affidabile, non di costituire una barriera all'ingresso una tantum.
Documentazione richiesta in sede ispettiva
IVASS, in sede di vigilanza prudenziale, esige che gli esiti applicativi di art. 46-ter risultino tracciabili: documentazione tecnica del modello (versionata), evidenza dei test di stress, registro delle modifiche maggiori e minori, verbali del comitato rischi, parere della funzione attuariale e della funzione di controllo dei rischi. La carenza documentale è autonomamente censurabile, anche in assenza di errori sostanziali nei calcoli, perché compromette la verificabilità ex post del Requisito Patrimoniale di Solvibilità. Le imprese predispongono di norma un 'model documentation manual' aggiornato almeno annualmente.
Casi pratici
Caso 1: Caso Tizio Vita — modello parziale longevita'
Caso 2: Caso Caia Danni — perimetro mercato per investimenti
Domande frequenti
Si puo' restare per sempre con un modello parziale?
In linea di principio si', se l'impresa dimostra che la formula standard e' adeguata per le parti non coperte. In pratica l'IVASS preferisce piani di estensione graduale al modello completo.
Cosa significa cherry picking nei modelli parziali?
E' la scelta del perimetro al solo scopo di abbassare lo SCR, applicando il modello dove genera benefici e mantenendo la formula standard dove genera oneri. E' vietato dall'art. 113 della direttiva 2009/138/CE.
Come si calcola la correlazione tra modello e formula standard?
Tramite la matrice di correlazione del regolamento delegato 2015/35/UE allegato IV, oppure con tecnica alternativa giustificata dall'impresa e validata dall'autorita'.
Vedi anche