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Testo dell'articoloAbrogato
Art. 46 cod. ass.
D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 – Codice delle assicurazioni private
Articolo abrogato. Non è più in vigore: l’abrogazione è stata disposta dal D.Lgs. 12 maggio 2015, n. 74.
Questa disposizione non è più in vigore. Gli estremi dell'atto che l'ha abrogata sono indicati qui sopra. Il testo resta consultabile a fini di ricostruzione storica: non va usato per valutare una situazione attuale.
Per la disciplina vigente parti dall'indice: Codice delle Assicurazioni Private (D.Lgs. 209/2005).
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Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.
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Vedi anche
→art. 1882 c.c. (Nozione assicurazione)→art. 1917 c.c. (Assicurazione RC)→art. 2049 c.c. (Resp. fatto altrui)→art. 41 Cost. (Iniziativa econ.)→Art. 38 D.Lgs. 209/2005 – Copertura delle riserve tecniche→Art. 37-ter D.Lgs. 209/2005 – (Principio della persona prudente)→Art. 37-bis D.Lgs. 209/2005 – Riserve tecniche del lavoro indiretto→Art. 37 cod. ass. – Riserve tecniche dei rami danni (abrogato)→Art. 36-duodecies D.Lgs. 209/2005 – (Qualità dei dati)→Art. 36-undecies D.Lgs. 209/2005 – (Importi recuperabili da contratti di riassicurazione e società veicolo)→Art. 36-decies D.Lgs. 209/2005 – (Valutazione delle garanzie finanziarie e delle opzioni contrattuali incluse nei contratti di assicurazione e di riassicurazione)→Art. 36-novies D.Lgs. 209/2005 – (Altri elementi da prendere in considerazione nel calcolo delle riserve tecniche)
Informazione giuridica di carattere generale. Il testo della norma riproduce la fonte ufficiale vigente; il commento che segue è redazionale e ha finalità divulgativa. Questo contenuto non sostituisce in alcun modo il parere di un professionista abilitato: per la valutazione del caso concreto è necessario rivolgersi a un avvocato o a un consulente iscritto all'albo.