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Testo dell'articoloAbrogato
Art. 39 cod. ass. – Valutazione delle attività patrimoniali
D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 – Codice delle assicurazioni private
Articolo abrogato. Non è più in vigore: l’abrogazione è stata disposta dal D.Lgs. 12 maggio 2015, n. 74. Il testo previgente è riportato qui sotto a fini di consultazione storica.
Testo previgente
Gli attivi posti a copertura delle riserve tecniche sono valutati al netto dei debiti contratti per la loro acquisizione e delle eventuali poste rettificative.
2. La valutazione degli attivi posti a copertura delle riserve tecniche è effettuata in modo prudente, tenendo conto del rischio di mancato realizzo.
3. L’ISVAP determina, con regolamento, le disposizioni relative ai criteri di valutazione delle attività patrimoniali
Questa disposizione non è più in vigore. Gli estremi dell'atto che l'ha abrogata sono indicati qui sopra. Il testo resta consultabile a fini di ricostruzione storica: non va usato per valutare una situazione attuale.
Per la disciplina vigente parti dall'indice: Codice delle Assicurazioni Private (D.Lgs. 209/2005).
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Vedi anche
→art. 1882 c.c. (Nozione assicurazione)→art. 1917 c.c. (Assicurazione RC)→art. 2049 c.c. (Resp. fatto altrui)→art. 41 Cost. (Iniziativa econ.)→Art. 36-novies D.Lgs. 209/2005 – (Altri elementi da prendere in considerazione nel calcolo delle riserve tecniche)→Art. 36-octies D.Lgs. 209/2005 – (Informazioni tecniche)→Art. 36-septies D.Lgs. 209/2005 – Aggiustamento per la volatilità della pertinente struttura per scadenza dei tassi di interesse privi di rischio→Art. 36-sexies D.Lgs. 209/2005 – (Calcolo dell’aggiustamento di congruità)→Art. 36-quinquies D.Lgs. 209/2005 – (Aggiustamento di congruità della pertinente struttura per scadenza dei tassi di interesse privi di rischio)→Art. 36-quater D.Lgs. 209/2005 – (Estrapolazione della pertinente struttura per scadenza dei tassi d’interesse privi di rischio)→Art. 36-terdecies D.Lgs. 209/2005 – (Adeguatezza delle riserve tecniche)→Art. 36-ter D.Lgs. 209/2005 – (Calcolo delle riserve tecniche)
Informazione giuridica di carattere generale. Il testo della norma riproduce la fonte ufficiale vigente; il commento che segue è redazionale e ha finalità divulgativa. Questo contenuto non sostituisce in alcun modo il parere di un professionista abilitato: per la valutazione del caso concreto è necessario rivolgersi a un avvocato o a un consulente iscritto all'albo.