Testo dell'articoloVigente
Art. 36-ter D.Lgs. 209/2005 – (Calcolo delle riserve tecniche)
D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 – Codice delle assicurazioni private
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1. L'impresa detiene riserve tecniche per un valore corrispondente alla somma della migliore stima e del margine di rischio di cui ai commi da 2 a 6.
2. La migliore stima corrisponde al valore attuale atteso dei flussi di cassa futuri. Tale valore corrisponde alla media dei flussi di cassa futuri ponderata con la probabilità, tenendo conto del valore temporale del denaro, sulla base della pertinente struttura per scadenza dei tassi di interesse privi di rischio.
3. L'impresa calcola la migliore stima sulla base di informazioni aggiornate e attendibili nonché su ipotesi realistiche, utilizzando metodi attuariali e statistici che siano adeguati, applicabili e pertinenti.
4. Nel calcolo della migliore stima l'impresa utilizza la proiezione dei flussi di cassa che tiene conto dei flussi di cassa in entrata e in uscita necessari per regolare gli impegni assicurativi e riassicurativi per la loro intera durata.
5. L'impresa calcola la migliore stima al lordo, senza la deduzione degli importi, da calcolare separatamente, recuperabili da contratti di riassicurazione e società veicolo, ai sensi dell'articolo 36-undecies.
6. L'impresa calcola il margine di rischio in modo tale da garantire che il valore delle riserve tecniche equivalga all'importo di cui l'impresa medesima dovrebbe disporre per assumere e onorare gli impegni assicurativi e riassicurativi.
7. L'impresa valuta separatamente la migliore stima e il margine di rischio.
8. Quando i flussi di cassa futuri connessi con gli impegni assicurativi o riassicurativi possono essere riprodotti in modo attendibile, facendo ricorso a strumenti finanziari per i quali sia osservabile un valore di mercato attendibile, l'impresa determina il valore delle riserve tecniche associato a tali futuri flussi di cassa sulla base del valore di mercato di tali strumenti finanziari. In tal caso l'impresa non è tenuta a calcolare separatamente la migliore stima e il margine di rischio.
9. Nei casi di cui al comma 7, l'impresa calcola il margine di rischio determinando il costo per la costituzione di fondi propri ammissibili per un importo pari al Requisito Patrimoniale di Solvibilità necessario per far fronte agli impegni assicurativi e riassicurativi per la loro intera durata.
10. Nella determinazione del costo della costituzione di fondi propri ammissibili per l'importo di cui al comma 9, ogni impresa utilizza lo stesso tasso del costo del capitale. Tale tasso è sottoposto a revisione periodica.
11. Il tasso del costo del capitale utilizzato è pari alla maggiorazione rispetto al pertinente tasso d'interesse privo di rischio in cui un'impresa incorrerebbe detenendo un importo di fondi propri ammissibili, determinato ai sensi del Capo II-bis, del presente Titolo e delle relative misure di attuazione adottate dalla Commissione europea, pari al Requisito Patrimoniale di Solvibilità necessario per far fronte agli impegni assicurativi o riassicurativi per la loro intera durata.
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In sintesi
Indice dei contenuti
Migliore stima e margine di rischio
L'art. 36-ter cod. ass. costituisce il cuore tecnico della disciplina sulle riserve tecniche Solvency II. La regola del comma 1 è limpida: le riserve tecniche sono la somma di due grandezze, la migliore stima (best estimate) e il margine di rischio (risk margin). La migliore stima rappresenta il valore atteso dei flussi di cassa futuri legati agli impegni assicurativi, attualizzato con la curva dei tassi privi di rischio (art. 36-quater). Il margine di rischio rappresenta l'importo che un'altra impresa esigerebbe per assumere gli impegni, in aggiunta alla migliore stima, a copertura dei rischi non replicabili.
Come si calcola la migliore stima
I commi 2-5 fissano la metodologia: media dei flussi di cassa futuri ponderata con la probabilità, attualizzata, costruita su informazioni aggiornate e attendibili e su ipotesi realistiche, con metodi attuariali pertinenti. La proiezione abbraccia l'intera durata degli impegni e include sia i flussi in entrata (premi futuri, recuperi) sia i flussi in uscita (sinistri, prestazioni, spese). La migliore stima è calcolata al lordo della riassicurazione: gli importi recuperabili da contratti di riassicurazione e società veicolo sono calcolati separatamente ai sensi dell'art. 36-undecies.
Il margine di rischio e il cost-of-capital
I commi 6 e 9 spiegano la logica del margine di rischio. L'approccio è quello del cost-of-capital: l'impresa calcola il costo per la costituzione dei fondi propri ammissibili necessari a fronteggiare il Requisito Patrimoniale di Solvibilità (SCR) per l'intera durata degli impegni. La grandezza è separata dalla migliore stima (comma 7), così da rendere trasparente la componente di prudenza prudenziale rispetto alla componente di valore atteso.
Replicabilità con strumenti finanziari
Il comma 8 disciplina il caso in cui i flussi di cassa futuri possano essere riprodotti in modo attendibile con strumenti finanziari per i quali sia osservabile un valore di mercato attendibile (replicable cash flows). In tal caso le riserve tecniche corrispondono al valore di mercato di quegli strumenti e la separazione fra migliore stima e margine di rischio non è richiesta. È il caso tipico di alcune polizze unit-linked pure, dove la prestazione si lega all'andamento di un fondo di investimento osservabile.
Il cuore tecnico di Solvency II
L'art. 36-ter è la pietra angolare della disciplina sulle riserve tecniche dopo il D.Lgs. 74/2015. Da esso dipendono il calcolo del Solvency Capital Requirement, l'Eligible Own Funds, il rapporto di solvibilità e le decisioni di distribuzione del dividendo. Ogni ipotesi del calcolo - dalla scelta delle tavole demografiche alle proiezioni di sinistralità - è soggetta a validazione della funzione attuariale (art. 30-quinquies) e a controllo della funzione di internal audit. Le imprese più strutturate adottano modelli interni completi o parziali, autorizzati dall'IVASS ai sensi degli artt. 45-octies e seguenti del cod. ass.; le altre applicano la formula standard. In entrambi i casi la qualità del calcolo della migliore stima determina la robustezza del bilancio prudenziale.
Casi pratici
Caso 1: Polizza vita rivalutabile
Caso 2: Unit-linked pura replicabile
Domande frequenti
Cos'è la migliore stima?
Il valore attuale atteso dei flussi di cassa futuri connessi agli impegni assicurativi, calcolato come media ponderata con la probabilità e attualizzata con i tassi privi di rischio.
Cos'è il margine di rischio?
L'importo aggiuntivo che un'altra impresa esigerebbe per assumere gli impegni, calcolato con il metodo del cost-of-capital sul Requisito Patrimoniale di Solvibilità.
Quando best estimate e margine di rischio non sono separati?
Quando i flussi di cassa possono essere replicati con strumenti finanziari con valore di mercato attendibile. In tal caso le riserve corrispondono direttamente al valore di mercato di quegli strumenti.