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Ultimo aggiornamento: 24 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche
In sintesi
  • Gli attivi sono valutati al loro fair value, all'importo di scambio fra parti consenzienti in operazioni di mercato.
  • Le passività sono valutate al valore di trasferimento fra parti consenzienti.
  • Non si applica alcun aggiustamento per il merito di credito proprio dell'impresa.
  • IVASS adotta le disposizioni attuative coerenti con Solvency II.

Testo dell'articoloVigente

Art. 35-quater D.Lgs. 209/2005 — (Valutazione degli attivi e delle passività)

D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 — Codice delle assicurazioni private

((

1. 1. L'impresa, secondo le disposizioni stabilite dall'IVASS con regolamento, valuta i propri attivi e passività nel rispetto delle seguenti modalità: a) gli attivi all'importo al quale potrebbero essere scambiati tra parti consapevoli e consenzienti in un'operazione svolta alle normali condizioni di mercato; b) le passività, all'importo al quale potrebbero essere trasferite, o regolate, tra parti consapevoli e consenzienti in un'operazione svolta alle normali condizioni di mercato.

2. Ai fini della valutazione delle passività di cui al comma 1, lettera b), l'impresa non effettua alcun aggiustamento per tenere conto del proprio merito di credito.

))

Commento

Il principio del mark-to-market

L'art. 35-quater cod. ass. introduce nella disciplina dell'impresa di assicurazione il principio della valutazione a valori di mercato per gli attivi e per le passività. La lettera a) del comma 1 richiama il fair value degli attivi — il prezzo al quale potrebbero essere scambiati tra parti consapevoli e consenzienti in un'operazione svolta alle normali condizioni di mercato. La lettera b) estende il medesimo criterio alle passività, costruendo una valutazione di trasferimento. È il cardine del bilancio prudenziale Solvency II, sostanzialmente diverso dalle metriche di costo storico tipiche del bilancio civilistico.

Il divieto di aggiustamento per il proprio merito di credito

Il comma 2 contiene una regola spesso sottovalutata ma di rilievo sistemico: nel valutare le proprie passività l'impresa non può tenere conto del proprio merito di credito. Il principio impedisce che un peggioramento dello standing creditizio dell'impresa si traduca in una riduzione del valore delle riserve tecniche, generando un improprio miglioramento dei fondi propri. Si tratta di una regola prudenziale che protegge assicurati e beneficiari dalle distorsioni contabili e che differenzia in modo netto il quadro assicurativo da quello bancario, dove le scelte IFRS storicamente hanno consentito margini di rappresentazione del proprio credit risk diversi.

Il dialogo con gli IAS/IFRS

L'impianto dell'art. 35-quater è in larga parte coerente con i criteri IFRS 13 sulla valutazione del fair value, ma se ne discosta proprio sulla questione del proprio merito di credito. Le imprese con bilancio IFRS adottano riconciliazioni dedicate per riportare i valori al perimetro Solvency II. Il regolamento IVASS 34/2017 fornisce indicazioni applicative.

Riflessi sulle riserve tecniche

Il rinvio dell'art. 36-bis, comma 5, all'art. 35-quater chiude il cerchio: le riserve tecniche, costituite ai sensi degli articoli da 36-ter a 36-undecies, sono coerenti con i principi di valutazione di mercato qui fissati. La best estimate e il margine di rischio non sono numeri statici, ma il prodotto di un sistema di valutazione che parte proprio dal mark-to-market degli attivi e delle passività.

Impatto sui fondi propri e sulla solvibilità

La valutazione mark-to-market degli attivi e delle passività determina i fondi propri Solvency II e, quindi, il rapporto di solvibilità su cui si misura la stabilità prudenziale dell'impresa. Oscillazioni dei tassi di mercato e degli spread sui titoli detenuti producono effetti immediati sul margine disponibile. È per questa ragione che, accanto all'art. 35-quater, il legislatore prevede correttivi pro-ciclici come il matching adjustment (art. 36-quinquies) e il volatility adjustment (art. 36-septies). L'art. 35-quater è la cornice generale; i correttivi tecnici servono a evitare che la rigida coerenza con il mercato si traduca in turbolenze ingiustificate dei coefficienti di solvibilità.

Casi pratici

Caso 1: Titoli di Stato in portafoglio

Caso 2: Peggioramento del rating dell'impresa

Domande frequenti

Cosa significa valutare gli attivi al loro fair value?

Significa stimarne il prezzo al quale potrebbero essere scambiati in un'operazione di mercato fra parti consapevoli e consenzienti, a normali condizioni.

Perché non si tiene conto del proprio merito di credito?

Per evitare che un peggioramento dello standing dell'impresa riduca il valore delle passività, gonfiando artificialmente i fondi propri a danno della tutela degli assicurati.

Quale rapporto con il bilancio civilistico?

Il bilancio civilistico segue criteri diversi (costo storico per molti attivi). Il bilancio Solvency II è autonomo e parallelo, con riconciliazioni dedicate.

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di La Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 54 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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