In sintesi
- Nei rami RC auto e natanti il sistema di gestione dei rischi si concentra su tariffazione e riservazione.
- IVASS può adottare un regolamento di dettaglio per gli strumenti operativi.
- La norma è una specificazione settoriale dell'art. 30-bis, comma 3, lett. a).
- Dialoga con la mutualità del ramo auto e con il sistema CARD.
Testo dell'articoloVigente
Art. 35-ter D.Lgs. 209/2005 — (Strumenti del sistema di gestione dei rischi nei rami della responsabilità civile veicoli a motore e natanti)
D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 — Codice delle assicurazioni private
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1. L'impresa nello svolgimento delle attività individuate alla presente Sezione fa specifico riferimento ai rischi dei rami responsabilità civile veicoli a motore e natanti, in particolare avuto riguardo ai rischi di tariffazione e di riservazione.
2. L'IVASS può disciplinare con regolamento gli strumenti di sistema di gestione dei rischi di cui al comma 1 da adottarsi da parte delle imprese che esercitano le attività dei rami responsabilità civile veicoli a motore e natanti nel territorio della Repubblica.
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Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Commento
Una specificazione per i rami auto e natanti
L'art. 35-ter cod. ass. ritaglia un perimetro specifico del sistema di gestione dei rischi quando l'impresa opera nei rami responsabilità civile veicoli a motore e natanti. Sono i rami a maggiore impatto sociale e a maggiore mutualità: la disciplina europea Solvency II li tratta in modo unitario, ma il legislatore italiano riconosce alcune peculiarità — obbligo a contrarre, indennizzo diretto, frequenza dei sinistri — che richiedono attenzione rafforzata.
I rischi di tariffazione e di riservazione
Il comma 1 punta l'attenzione su due famiglie di rischio: tariffazione (premiums risk) e riservazione (reserves risk). Il primo misura la possibilità che i premi non bastino a coprire la sinistralità futura; il secondo misura l'inadeguatezza delle riserve già costituite rispetto ai sinistri ancora da regolare. Sono i due motori del modulo Non-Life Underwriting Risk del Solvency Capital Requirement (artt. 45-ter e seguenti cod. ass.). L'impresa deve documentare in modo specifico come queste due grandezze sono governate, anche in interazione con la base statistica dell'art. 35 e con la relazione annuale dell'art. 35-bis.
La potestà regolamentare IVASS
Il comma 2 abilita IVASS a disciplinare con regolamento gli strumenti del sistema di gestione dei rischi. È il livello operativo dove sono state introdotte la mappatura dei portafogli per classi di rischio, le procedure di stress test specifiche per il ramo auto, l'integrazione con il sistema CARD (art. 149 cod. ass.) e con le statistiche di sinistralità anche ai fini dell'obbligo di assicurazione. La norma rinvia all'esperienza regolamentare consolidata in materia di vigilanza sui rami obbligatori.
Profili di compliance interna
Sul piano dell'organizzazione, le imprese che operano in modo significativo nei rami auto sviluppano funzioni dedicate al monitoraggio della sinistralità — tipicamente integrate alla funzione attuariale — e procedure di early warning. La relazione tra art. 35-ter e ORSA (art. 30-ter, comma 5) è centrale: la valutazione propria dei rischi della solvibilità non può prescindere da scenari specifici sui rami obbligatori.
Interazione con il sistema indennitario diretto
Il presidio dell'art. 35-ter dialoga con il sistema CARD (Convenzione tra Assicuratori per il Risarcimento Diretto, art. 149 cod. ass.) e con le statistiche di sinistralità centralizzate. La capacità dell'impresa di stimare correttamente i forfait di risarcimento diretto e di monitorare l'evoluzione del costo medio dei sinistri dipende dalla qualità del sistema di gestione dei rischi descritto in questo articolo. Un'impresa che presenti scostamenti sistematici tra forfait CARD e costo effettivo dei sinistri si trova esposta sia sul fronte tecnico sia sul fronte della stabilità finanziaria, con possibili interventi correttivi dell'Autorità. La complementarità fra art. 35-ter e CARD si riflette anche sui modelli di pricing: la classe interna di rischio e la sinistralità osservata in CARD diventano input incrociati delle proiezioni attuariali.
Casi pratici
Caso 1: Stress test sui rami auto
Caso 2: Funzione attuariale dedicata
Domande frequenti
Cosa sono i rischi di tariffazione e di riservazione?
Il primo riguarda l'adeguatezza dei premi rispetto alla futura sinistralità; il secondo la sufficienza delle riserve già costituite rispetto ai sinistri ancora aperti.
L'art. 35-ter introduce regole diverse da quelle generali?
No, le specifica. È una declinazione settoriale dell'art. 30-bis, comma 3, lett. a), per i rami RC auto e natanti.
IVASS ha emanato un regolamento attuativo?
Sì, le regole operative sono confluite nei regolamenti IVASS in materia di sistema di governo societario (in particolare il Reg. 38/2018 e il Reg. 18/2016).
Vedi anche