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Ultimo aggiornamento: 25 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche
In sintesi
  • L'IVASS pubblica l'elenco delle imprese UE che operano in Italia in stabilimento o LPS
  • Elenco posto in appendice all'albo delle imprese di assicurazione comunitarie
  • Pubblicità essenziale per contraenti, intermediari e autorità
  • Strumento di trasparenza del mercato cross-border
  • Aggiornamento continuo a cura dell'IVASS

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 26 D.Lgs. 209/2005 — Elenco delle imprese comunitarie operanti in Italia

D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 — Codice delle assicurazioni private

1. L' IVASS pubblica, in appendice all'albo delle imprese di assicurazione comunitarie , l'elenco delle imprese ammesse ad accedere all'esercizio dei rami vita e dei rami danni nel territorio della Repubblica in regime di stabilimento o in libertà di prestazione di servizi.

Commento

La trasparenza del mercato cross-border

L'articolo 26 stabilisce un obbligo di pubblicità fondamentale: l'IVASS deve pubblicare, in appendice all'albo delle imprese di assicurazione comunitarie, l'elenco delle imprese ammesse a operare in Italia nei rami vita o danni in regime di stabilimento o di libera prestazione di servizi. È uno strumento di trasparenza essenziale in un mercato che, grazie al passaporto europeo, ospita centinaia di imprese non italiane.

La struttura del registro

L'albo è articolato in più sezioni:

- imprese italiane autorizzate;
- imprese comunitarie con sede secondaria in Italia (stabilimento);
- imprese comunitarie in LPS in Italia;
- imprese di Paesi terzi con sede secondaria.

L'appendice prevista dall'art. 26 riguarda specificamente le imprese comunitarie attive in Italia. Per ciascuna sono indicate la denominazione, lo Stato d'origine, i rami esercitati, l'eventuale rappresentante generale o per sinistri, gli estremi del passaporto.

L'utilità per il contraente

Il consumatore o l'impresa che intende stipulare una polizza con una compagnia di cui non conosce l'origine può verificare nell'albo IVASS se questa è effettivamente abilitata a operare in Italia. È un presidio anti-frode: imprese non iscritte non possono offrire polizze in Italia e le polizze stipulate sono nulle ex art. 167.

Il portale IVASS consente la consultazione online: la sezione "Albo Imprese" è disponibile a chiunque, con aggiornamento in tempo reale.

L'utilità per gli intermediari

Gli intermediari iscritti al RUI hanno l'obbligo di collocare polizze solo di imprese autorizzate. L'art. 122-quinquies del Codice impone agli intermediari verifiche sulla regolarità dell'impresa preponente. L'elenco IVASS è lo strumento di verifica per eccellenza.

L'utilità per le autorità

L'elenco serve anche alle altre autorità (Guardia di Finanza, Agenzia delle Entrate, AGCM) per verificare l'attività delle imprese estere in Italia, soprattutto in materia di antiriciclaggio, tassazione delle polizze vita e pratiche commerciali scorrette.

Aggiornamento dinamico

L'elenco è dinamico: ogni nuova comunicazione di stabilimento o LPS, ogni variazione dei rami trattati, ogni cessazione di attività comporta un aggiornamento. La cadenza è continua e l'IVASS pubblica anche provvedimenti specifici di revoca o sospensione del passaporto, su impulso dell'autorità del Paese d'origine o per gravi violazioni accertate in Italia.

Termini di silenzio-assenso e procedura

La procedura disciplinata da art. 26 è scandita da termini precisi: l'impresa italiana che intende operare all'estero comunica a IVASS il programma di attività; IVASS ha 3 mesi (stabilimento) o 1 mese (prestazione di servizi) per trasmettere la comunicazione all'autorità ospitante o opporsi motivatamente. L'eventuale diniego va comunicato all'impresa con la possibilità di ricorso al TAR Lazio entro 60 giorni. Decorsi i termini, l'impresa può avviare l'operatività. Analogo meccanismo, a parti rovesciate, vale per le imprese UE che intendono operare in Italia (artt. 23 e 24).

Casi pratici

Caso 1: Verifica anti-frode dal consumatore

Caso 2: Intermediario che rifiuta proposta non in elenco

Domande frequenti

Dove si può consultare l'elenco delle imprese UE che operano in Italia?

Sul sito ufficiale IVASS, nella sezione "Albo Imprese". La consultazione è libera e gratuita, con possibilità di ricerca per denominazione, Stato d'origine, rami esercitati e tipo di regime (stabilimento o LPS).

A cosa serve concretamente questo elenco?

Consente al consumatore di verificare se un'impresa che propone polizze è effettivamente autorizzata a operare in Italia. È uno strumento essenziale anti-frode: le polizze di imprese non iscritte sono nulle ai sensi dell'articolo 167 del Codice.

L'iscrizione all'elenco IVASS è equivalente all'autorizzazione italiana?

No, è una mera pubblicità del passaporto europeo già rilasciato dall'autorità di vigilanza del Paese d'origine. L'impresa resta vigilata da quest'ultima per gli aspetti prudenziali; l'IVASS vigila sulle norme italiane di interesse generale.

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di La Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 54 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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