- Speculare all'art. 18: disciplina la LPS in Italia da impresa con sede in altro Stato UE
- Subordinato alla comunicazione tra autorità di vigilanza UE
- Per la RC auto richiesti nominativo del rappresentante sinistri e adesioni al Fondo di garanzia
- L'attività può iniziare dalla data della comunicazione dell'IVASS
- Coordinamento con artt. 25 e 26 del Codice
Testo dell'articoloVigente
Art. 24 D.Lgs. 209/2005 — Attività in regime di prestazione di servizi
D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 — Codice delle assicurazioni private
1. L'accesso all'attività dei rami vita o dei rami danni, in regime di libertà di prestazione di servizi nel territorio della Repubblica, da parte di una impresa avente la sede legale in un altro Stato membro, è subordinato alla comunicazione all' IVASS , da parte dell'autorità di vigilanza di tale Stato, delle informazioni e degli adempimenti previsti dalle disposizioni dell'ordinamento comunitario. Se l'impresa si propone di assumere rischi concernenti l'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, la comunicazione include l'indicazione del nominativo e l'indirizzo del rappresentante per la gestione dei sinistri e una dichiarazione che l'impresa è divenuta membro dell'Ufficio centrale italiano e aderente al Fondo di garanzia per le vittime della strada.
2. L'impresa di cui al comma 1 può iniziare l'attività dal momento in cui l' IVASS attesta di aver ricevuto la comunicazione dell'autorità di vigilanza dello Stato di origine di cui al comma 1.
3. L'impresa di cui al comma 1 comunica all' IVASS , attraverso l'autorità di vigilanza dello Stato membro d'origine, ogni modifica che intende apportare alla comunicazione per l'accesso nel territorio della Repubblica in regime di libertà di prestazione di servizi.
4. COMMA SOPPRESSO DAL D.LGS. 12 MAGGIO 2015, N. 74 .
Stesso numero, altri codici
- Art. 24 D.Lgs. 504/1995 — Impieghi agevolati ( Art. 20 D.L. n. 331/1993
- Articolo 24 L. 184/1983: Reclamo alla Corte d'appello sul preadottivo
- Art. 24 Reg. (UE) 2024/1689 — Obblighi dei distributori
- Art. 24 Cod. Amb. — Consultazione del pubblico, acquisizione dei pareri e consultazioni transfrontaliere
- Art. 24 D.Lgs. 148/2015 — Consultazione sindacale
- Art. 24 D.Lgs. 159/2011 — Confisca
In sintesi
Indice dei contenuti
La libera prestazione in entrata
L'articolo 24 disciplina l'accesso al mercato italiano in regime di libera prestazione di servizi da parte di un'impresa con sede legale in altro Stato membro. È la disciplina speculare dell'articolo 18 e completa il quadro del passaporto europeo in entrata.
Il flusso documentale
Anche qui il principio è la comunicazione bilaterale tra autorità di vigilanza. L'IVASS riceve dall'autorità del Paese d'origine le informazioni e gli adempimenti previsti dall'ordinamento comunitario, in particolare:
- programma di attività con rami e tipologie di rischio;
- stabilimenti dai quali l'impresa intende operare;
- attestato di solvibilità rilasciato dall'autorità home;
- per i rami in cui sono previste, le specifiche dichiarazioni di adesione a organismi di garanzia.
RC auto: rappresentante sinistri e Fondo di garanzia
Per il ramo 10 la disciplina è particolarmente dettagliata. La comunicazione deve includere:
- nominativo e indirizzo del rappresentante per la gestione dei sinistri (la cui disciplina è completata dall'art. 25);
- dichiarazione che l'impresa è divenuta membro dell'Ufficio centrale italiano;
- dichiarazione di adesione al Fondo di garanzia per le vittime della strada.
Senza queste dichiarazioni, l'impresa non può iniziare a operare nel ramo RC auto. È un presidio essenziale per garantire ai danneggiati italiani la possibilità di rivolgersi a un interlocutore in lingua italiana e di accedere alle tutele del Fondo.
Inizio dell'attività
L'attività può iniziare a partire dalla data della comunicazione che l'IVASS effettua all'impresa, attestando la ricezione delle informazioni dall'autorità home. La tempistica complessiva, in pratica, è molto rapida: poche settimane.
L'esperienza del mercato italiano
La LPS in entrata ha conosciuto una notevole espansione negli anni recenti, soprattutto nel ramo RC auto e nelle coperture B2B. Alcune imprese irlandesi, lussemburghesi e maltesi hanno operato in LPS in Italia con risultati alterni: in più casi sono state oggetto di provvedimenti IVASS o di crisi finanziarie con impatto sui contraenti italiani.
Per questo le Linee guida EIOPA sulla supervisione delle imprese cross-border (EIOPA-BoS-21-002) hanno rafforzato i meccanismi di scambio informativo tra autorità, con riguardo particolare ai casi di concentrazione di rischi su un singolo mercato di destinazione.
Coordinamento con il sistema italiano
L'impresa UE in LPS resta soggetta alle norme italiane di interesse generale: trasparenza precontrattuale (artt. 165 ss. del Codice), gestione sinistri (artt. 148 ss.), normativa sulla distribuzione (titolo IX), Codice del Consumo (D.Lgs. 206/2005). La giurisprudenza di legittimità ha più volte ribadito che la legge italiana è applicabile a contratti il cui rischio è situato in Italia (Cass. SS.UU. 25898/2020).
Obblighi informativi al contraente in libera prestazione
L'impresa estera operante in Italia in libera prestazione di servizi resta soggetta agli obblighi informativi precontrattuali e contrattuali previsti dal Codice (artt. 165 e 185) e dal Regolamento IVASS n. 41/2018, perché qualificati come norme di interesse generale ex art. 24. In particolare deve fornire al contraente italiano il fascicolo informativo, il set informativo IBIP (Insurance-Based Investment Products), le condizioni di polizza in lingua italiana e l'indicazione di un canale di reclamo accessibile in Italia. La mancanza anche di una sola di queste informazioni configura ipotesi di vizio del consenso e legittima il recesso senza penali oltre il termine ordinario.
Casi pratici
Caso 1: LPS irlandese RC auto
Caso 2: Coperture B2B in LPS dal Lussemburgo
Domande frequenti