Testo dell'articoloVigente
Art. 23 D.Lgs. 209/2005 – Attività in regime di stabilimento
D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 – Codice delle assicurazioni private
1. L'accesso all'attività dei rami vita o dei rami danni in regime di stabilimento nel territorio della Repubblica, da parte di un'impresa avente la sede legale in un altro Stato membro, è subordinato alla comunicazione all' IVASS , da parte dell'autorità di vigilanza di tale Stato, delle informazioni e degli adempimenti previsti dalle disposizioni dell'ordinamento comunitario. Se l'impresa si propone di assumere rischi concernenti l'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, la comunicazione include la dichiarazione che l'impresa è divenuta membro dell'Ufficio centrale italiano e aderente al Fondo di garanzia per le vittime della strada.
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1-bis. È considerato esercizio dell'attività assicurativa in regime di stabilimento ai sensi del comma 1, anche in assenza di succursali, agenzie o sedi secondarie, qualsiasi presenza permanente nel territorio della Repubblica, inclusa l'organizzazione di un semplice ufficio gestito da personale dipendente dell'impresa ovvero da una persona indipendente ma incaricata di agire in modo permanente per conto dell'impresa stessa.
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2. Il rappresentante generale della sede secondaria deve essere munito di un mandato comprendente espressamente anche i poteri di rappresentare l'impresa in giudizio e davanti a tutte le autorità della Repubblica, nonché quello di concludere e sottoscrivere i contratti e gli altri atti relativi alle attività esercitate nel territorio della Repubblica. Il rappresentante generale deve avere domicilio all'indirizzo della sede secondaria. Qualora la rappresentanza sia conferita ad una persona giuridica, questa deve avere la sede legale nel territorio della Repubblica e deve a sua volta designare come proprio rappresentante una persona fisica che abbia domicilio in Italia e che sia munita di un mandato comprendente i medesimi poteri.
3. Nel termine di trenta giorni dalla data di ricevimento della comunicazione l' IVASS indica all'autorità di vigilanza dello Stato membro di origine la normativa, giustificata da motivi d'interesse generale, che l'impresa deve osservare nell'esercizio dell'attività.
4. L'impresa di cui al comma 1 può insediare la sede secondaria e dare inizio all'attività nel territorio della Repubblica dal momento in cui riceve dall'autorità di vigilanza dello Stato di origine la comunicazione dell' IVASS ovvero, in caso di silenzio, dalla scadenza del termine di cui al comma 3.
5. L'impresa di cui al comma 1 , qualora intenda modificare la comunicazione effettuata, ne informa l' IVASS almeno trenta giorni prima di mettere in atto quanto comunicato. L' IVASS valuta la rilevanza delle informazioni ricevute in relazione alla permanenza dei presupposti che hanno giustificato la comunicazione di cui al comma 4 e, se del caso, informa l'autorità competente dello Stato membro interessato.
In sintesi
Indice dei contenuti
L'accesso al mercato italiano dall'Unione
L'articolo 23 è la norma speculare dell'articolo 16: regola le condizioni con cui un'impresa con sede legale in altro Stato UE può accedere al mercato italiano in regime di stabilimento. Il principio operativo è quello del passaporto: nessuna nuova autorizzazione, solo una comunicazione tra autorità di vigilanza.
Il flusso informativo home-host
L'accesso richiede che l'autorità di vigilanza dello Stato d'origine (BaFin, ACPR, CBI ecc.) trasmetta all'IVASS le informazioni e gli adempimenti previsti dall'ordinamento comunitario: identità del rappresentante generale, programma di attività, stabilimenti coinvolti, rami da esercitare. Solo dopo la ricezione IVASS può prendere atto e l'attività può iniziare nei termini di legge.
RC auto: l'adesione obbligatoria
Una previsione specifica riguarda il ramo 10 (RC auto). Se l'impresa intende assumere rischi di responsabilità civile derivante dalla circolazione di veicoli a motore e natanti, la comunicazione deve includere la dichiarazione che l'impresa è divenuta:
- membro dell'Ufficio centrale italiano (organismo di gestione della Carta Verde);
- aderente al Fondo di garanzia per le vittime della strada (artt. 283 ss. del Codice).
Si tratta di presidi essenziali del sistema RC auto italiano: senza adesione, gli assicurati non avrebbero accesso alle tutele del Fondo per i sinistri causati da imprese in liquidazione o veicoli non identificati.
Il comma 1-bis: definizione estensiva di stabilimento
Il comma 1-bis è una norma anti-elusione fondamentale. Considera esercizio dell'attività in stabilimento, anche in assenza di succursali, agenzie o sedi secondarie, qualsiasi presenza permanente nel territorio. La presenza può consistere in un ufficio diretto, in un agente munito di poteri stabili, in una struttura tecnica permanente.
La norma traspone i criteri della giurisprudenza CGUE (Commissione c. Germania, C-205/84; Centros, C-212/97) e impedisce all'impresa estera di mascherare uno stabilimento di fatto sotto la veste formale della LPS, sottraendosi così a parte della disciplina italiana.
Implicazioni operative
L'impresa UE in stabilimento in Italia è soggetta a:
- disciplina prudenziale del Paese d'origine (home country control);
- norme italiane di interesse generale (contratti, RUI, pubblicità, distribuzione);
- vigilanza IVASS sulle condotte di mercato.
Per la RC auto si applicano integralmente le norme italiane sul Codice della Strada, sulla procedura CARD (artt. 149-150) e sulla risarcibilità (art. 144).
Obblighi informativi al contraente in libera prestazione
L'impresa estera operante in Italia in libera prestazione di servizi resta soggetta agli obblighi informativi precontrattuali e contrattuali previsti dal Codice (artt. 165 e 185) e dal Regolamento IVASS n. 41/2018, perché qualificati come norme di interesse generale ex art. 23. In particolare deve fornire al contraente italiano il fascicolo informativo, il set informativo IBIP (Insurance-Based Investment Products), le condizioni di polizza in lingua italiana e l'indicazione di un canale di reclamo accessibile in Italia. La mancanza anche di una sola di queste informazioni configura ipotesi di vizio del consenso e legittima il recesso senza penali oltre il termine ordinario.
Casi pratici
Caso 1: Apertura sede italiana da impresa tedesca
Caso 2: Ufficio di rappresentanza riqualificato
Domande frequenti
Come può un'impresa tedesca o francese vendere RC auto in Italia?
Deve operare in regime di stabilimento ex art. 23 (con sede secondaria) o in LPS, comunicando all'IVASS tramite la propria autorità di vigilanza e dichiarando l'adesione all'Ufficio centrale italiano e al Fondo di garanzia vittime della strada.
Cosa significa "qualsiasi presenza permanente" del comma 1-bis?
È una definizione antielusiva che include uffici, agenti con poteri stabili o strutture tecniche permanenti, anche senza succursali formali. Impedisce all'impresa estera di mascherare uno stabilimento sotto la veste della LPS.
Le imprese UE in Italia sono vigilate dall'IVASS o dall'autorità del Paese d'origine?
Vige il principio della home country control: la vigilanza prudenziale è dell'autorità del Paese d'origine, mentre l'IVASS vigila sull'osservanza delle norme italiane di interesse generale e sulle condotte di mercato.