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Ultimo aggiornamento: 11 Giugno 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche
In sintesi
  • Norma speculare per l'impresa italiana che opera in LPS in Italia tramite sede secondaria già aperta in altro Stato UE
  • Comunicazione preventiva all'IVASS, attività ammessa dopo la conferma di ricezione
  • Ogni modifica della comunicazione richiede preavviso
  • L'attività resta soggetta alle regole italiane applicabili alle imprese con sede in Italia
  • Coordinamento con artt. 23 e 26 del Codice

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 21 D.Lgs. 209/2005 — Attività svolta da sedi secondarie situate in altri Stati membri

D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 — Codice delle assicurazioni private

1. L'impresa, qualora intenda operare in regime di libertà di prestazione di servizi nel territorio della Repubblica attraverso una sede secondaria situata in un altro Stato membro, ne dà preventiva comunicazione all' IVASS .

2. L'impresa può iniziare l'attività a decorrere dal momento in cui l' IVASS comunica di aver ricevuto la comunicazione prevista dal comma 1. L'impresa informa preventivamente l' IVASS di ogni modifica della comunicazione effettuata.

3. L'esercizio dell'attività di cui al comma 1 è soggetto alle disposizioni applicabili alle imprese con sede legale in Italia, nonché agli articoli 23, comma 1-bis, e 26 .

In sintesi

  • Norma speculare per l'impresa italiana che opera in LPS in Italia tramite sede secondaria già aperta in altro Stato UE
  • Comunicazione preventiva all'IVASS, attività ammessa dopo la conferma di ricezione
  • Ogni modifica della comunicazione richiede preavviso
  • L'attività resta soggetta alle regole italiane applicabili alle imprese con sede in Italia
  • Coordinamento con artt. 23 e 26 del Codice
L'ipotesi speculare: dalla succursale UE al mercato italiano

L'articolo 21 disciplina un'ipotesi particolare: l'impresa italiana che, avendo già aperto una sede secondaria in altro Stato membro, decide di esercitare attività in libertà di prestazione di servizi sul territorio italiano operando da quella sede estera. È una configurazione meno frequente ma rilevante per la struttura distributiva di alcuni gruppi assicurativi multinazionali.

La logica della disciplina

La ratio della norma è impedire arbitraggi regolatori: un'impresa italiana non può creare una sede secondaria in Lussemburgo o Malta solo per "delegare" a quella sede operazioni che poi vengono indirizzate al mercato italiano in LPS. Il Codice impone comunque la comunicazione all'IVASS e l'osservanza della disciplina italiana.

La comunicazione preventiva

L'impresa comunica all'IVASS l'intenzione di operare in LPS in Italia attraverso la sede secondaria estera. L'IVASS conferma la ricezione, e da quel momento l'attività può iniziare. Non è prevista una vera istruttoria di merito: la sede secondaria è già stata oggetto della procedura ex artt. 16-17.

Obbligo di preavviso per le modifiche

Il comma 2 richiede che l'impresa informi preventivamente l'IVASS di ogni modifica della comunicazione effettuata. La formulazione è ampia e include il cambio dei rami trattati, l'estensione del raggio territoriale, le variazioni della struttura gestionale della sede estera.

Il rinvio a disposizioni nazionali

Il comma 3 chiarisce un punto centrale: l'esercizio dell'attività è soggetto alle disposizioni applicabili alle imprese con sede legale in Italia, nonché agli artt. 23, comma 1-bis (definizione estensiva di stabilimento) e 26 (elenco delle imprese comunitarie operanti in Italia).

Il richiamo è significativo: per quanto la sede sia estera, l'impresa madre è italiana e quindi resta sottoposta integralmente alla normativa nazionale per l'attività indirizzata a contraenti italiani. È una clausola anti-aggiramento che vale come garanzia per gli assicurati.

Coordinamento europeo

La norma riflette i principi della direttiva Solvency II in materia di vigilanza consolidata: l'autorità del Paese d'origine ha sempre l'ultima parola sui flussi di attività dell'impresa, indipendentemente dal luogo da cui formalmente questi sono originati.

Rappresentante per la gestione dei sinistri

Per i rami responsabilità civile auto, la nomina del rappresentante per la gestione dei sinistri (art. 25) è obbligo specifico delle imprese UE che assumono rischi in Italia: il rappresentante deve risiedere in Italia, conoscere la lingua italiana, disporre di pieni poteri per istruire, gestire e liquidare il sinistro. La sua nomina si comunica a IVASS e all'IVASS rende pubblico l'elenco. La giurisprudenza della Cassazione (Cass. civ. III, 24 maggio 2024 n. 14638, in continuità) ha confermato che la citazione del rappresentante è idonea a interrompere la prescrizione anche nei confronti dell'impresa estera mandante.

Casi pratici

Caso 1: Distribuzione vita dal Lussemburgo

Caso 2: Estensione a nuovi rami

Domande frequenti

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-05-25
A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 100 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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