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  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Domande frequenti
  4. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Risposta in chiaro

L’art. 821 c.c. regola l’acquisto dei frutti: i frutti naturali appartengono al proprietario della cosa che li produce (salvo attribuzione ad altri) e si acquistano con la separazione; chi li fa propri rimborsa le spese per produzione e raccolta. I frutti civili si acquistano giorno per giorno in ragione della durata del diritto.

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 821 c.c. – Acquisto dei frutti

Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

I frutti naturali appartengono al proprietario della cosa che li produce, salvo che la loro proprietà sia attribuita ad altri. In quest’ultimo caso la proprietà si acquista con la separazione.

Chi fa propri i frutti deve, nei limiti del loro valore, rimborsare colui che abbia fatto spese per la produzione e il raccolto.

I frutti civili si acquistano giorno per giorno, in ragione della durata del diritto.

In sintesi

  • I frutti naturali appartengono al proprietario salvo che siano attribuiti ad altri; si acquistano con la separazione dalla cosa madre.
  • Chi fa propri i frutti deve rimborsare, nei limiti del loro valore, le spese di produzione e raccolto sostenute da terzi.
  • I frutti civili si acquistano giorno per giorno, in ragione della durata del diritto.
Indice dei contenuti

L'articolo 821 c.c. disciplina le modalità di acquisto dei frutti: i naturali con la separazione dalla cosa madre, i civili giorno per giorno. Chi acquista i frutti deve rimborsare chi abbia sostenuto le spese per produrli.

Regime dei frutti naturali

Il primo comma stabilisce la regola generale: i frutti naturali appartengono al proprietario della cosa che li produce. La proprietà si acquista al momento della separazione, non prima. Finché il frutto è attaccato alla pianta, al suolo o all'animale, forma parte della cosa madre e la sua proprietà segue quella della cosa madre. Solo al momento della separazione (mietitura, raccolta, parto) il frutto diventa bene mobile autonomo. Il titolare del diritto di raccoglierli (usufruttuario, proprietario) acquista la proprietà in quel momento. Se il diritto di usufrutto si estingue prima della separazione, i frutti pendenti si dividono tra proprietario e usufruttuario in proporzione alla durata dei rispettivi diritti nell'anno agrario (art. 984 c.c.).

Rimborso delle spese

Il secondo comma introduce un meccanismo di giustizia distributiva: chi fa propri i frutti deve «nei limiti del loro valore» rimborsare chi ha sostenuto le spese per la produzione e il raccolto. Il limite del valore dei frutti è un tetto massimo: il rimborso non può eccedere il valore dei frutti percepiti. Questo meccanismo evita che il titolare del diritto ai frutti si arricchisca ingiustamente a spese di chi ha lavorato. È di particolare rilievo nel rapporto tra usufruttuario e proprietario nelle spese di coltivazione del fondo.

Regime dei frutti civili

Il terzo comma stabilisce che i frutti civili si acquistano «giorno per giorno, in ragione della durata del diritto». Il principio di maturazione pro rata temporis è fondamentale: se la locazione decorre dal 1° gennaio e il contratto viene risolto il 15 marzo, il locatore ha diritto ai canoni dal 1° gennaio al 15 marzo in proporzione ai giorni. Se l'usufruttuario muore il 10 del mese, la rendita del mese va divisa: 10/30 all'usufruttuario (o ai suoi eredi per la parte già maturata), 20/30 al nudo proprietario.

Connessioni con altre norme

L'art. 821 va letto con l'art. 820 c.c. (definizione di frutti naturali e civili), con l'art. 984 c.c. (frutti nell'usufrutto), con l'art. 1148 c.c. (possessore di buona fede e frutti) e con l'art. 2033 c.c. (indebito arricchimento, quale fondamento del rimborso spese).

Domande frequenti

Quando diventa proprietario dei frutti chi ha diritto di raccoglierli?

Con la separazione dalla cosa madre (art. 821 primo comma c.c.). Prima della separazione i frutti naturali fanno parte della cosa e seguono la proprietà di questa. Solo al momento della raccolta, della mietitura o del parto il frutto diventa bene mobile autonomo e si acquista la sua proprietà.

L'usufruttuario che ha anticipato le spese di coltivazione del fondo può trattenere i frutti fino al rimborso?

No: il secondo comma dell'art. 821 prevede un diritto al rimborso (nei limiti del valore dei frutti), non un diritto di ritenzione. L'usufruttuario deve quindi consegnare i frutti al proprietario se l'usufrutto si è estinto, ma può agire per il rimborso delle spese di produzione e raccolto sostenute.

Se l'affittuario di un fondo agricolo risolve il contratto a metà anno, come si dividono i frutti?

I frutti civili (canone di affitto) maturano giorno per giorno ex art. 821 terzo comma c.c.: al proprietario spettano solo i canoni relativi ai giorni di effettivo godimento del conduttore. I frutti naturali già separati appartengono a chi li ha separati (di norma il conduttore per i frutti agricoli), salvo accordo diverso nel contratto di affitto.

Chi paga le spese di raccolta se il proprietario cede il fondo a terzi prima della mietitura?

Ex art. 821 secondo comma c.c., chi fa propri i frutti deve rimborsare le spese di produzione e raccolto. Se i frutti vanno all'acquirente del fondo (perché la vendita avviene prima della separazione), sarà l'acquirente a dover rimborsare le spese di produzione già sostenute dal venditore.

Vedi anche
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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