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Ultimo aggiornamento: 23 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche
In sintesi
  • Punisce con arresto fino a un anno e ammenda da 310 a 3.099 euro chi esegue ricerche archeologiche senza concessione.
  • Sanzionato anche chi non osserva le prescrizioni amministrative impartite per gli scavi.
  • Stessa pena per chi omette la denuncia di rinvenimenti fortuiti nei termini dell'articolo 90.
  • Reato contravvenzionale a tutela del patrimonio archeologico ancora sepolto o sommerso.
  • Strumento principale di repressione dello scavo clandestino e del tombarolismo.

Testo dell'articoloVigente

Art. 175 D.Lgs. 42/2004 — Violazioni in materia di ricerche archeologiche

D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 — Codice dei beni culturali e del paesaggio

1. 1. È punito con l'arresto fino ad un anno e l'ammenda da euro 310 a euro 3.099: a) chiunque esegue ricerche archeologiche o, in genere, opere per il ritrovamento di cose indicate all'articolo 10 senza concessione, ovvero non osserva le prescrizioni date dall'amministrazione; b) chiunque, essendovi tenuto, non denuncia nel termine prescritto dall'articolo 90, comma 1, le cose indicate nell'articolo 10 rinvenute fortuitamente o non provvede alla loro conservazione temporanea.

Commento

Il bene giuridico tutelato

L'articolo 175 tutela il patrimonio archeologico nazionale, in particolare la sua componente non ancora rinvenuta, sepolta o sommersa. La ratio è duplice: garantire che le ricerche siano svolte con metodo scientifico e sotto controllo statale; impedire la dispersione clandestina dei reperti rinvenuti casualmente. La fattispecie chiude il sistema di tutela degli articoli 88-93 sull'attività di ricerca archeologica.

Ricerche senza concessione

La lettera a) punisce chi esegue ricerche archeologiche o opere di ritrovamento di beni culturali senza la concessione ministeriale prevista dall'articolo 89. La concessione è atto necessario per qualsiasi attività sistematica di scavo, anche su terreno privato. Il reato è di mera condotta: si consuma con l'avvio delle ricerche, indipendentemente dal rinvenimento di reperti. Sono ricomprese anche le indagini con metal detector finalizzate al recupero di oggetti di interesse archeologico.

Inosservanza delle prescrizioni

La stessa lettera a) sanziona l'inosservanza delle prescrizioni dettate dall'amministrazione concedente. Le prescrizioni possono riguardare la metodologia di scavo, la documentazione fotografica e stratigrafica, le modalità di conservazione dei reperti, la presenza di archeologi qualificati, la consegna periodica di relazioni. Sono violazioni frequenti l'omessa documentazione, l'allontanamento di reperti dal sito e l'esecuzione di scavi in periodi non autorizzati.

Omessa denuncia di rinvenimenti fortuiti

La lettera b) punisce chi, tenuto all'obbligo, non denuncia nel termine prescritto dall'articolo 90 i beni rinvenuti fortuitamente. Il termine ordinario è di ventiquattro ore dalla scoperta. La denuncia va presentata al soprintendente, al sindaco o all'autorità di pubblica sicurezza. L'obbligo grava sullo scopritore, sul proprietario del fondo, sul detentore. La medesima lettera sanziona anche l'omessa conservazione temporanea dei beni rinvenuti, secondo le modalità indicate dall'amministrazione.

Trattamento sanzionatorio

La pena dell'articolo 175 è significativamente più lieve rispetto agli articoli 169, 171 e 172: arresto fino a un anno (senza minimo) e ammenda da 310 a 3.099 euro. Lo scarto sanzionatorio non rispecchia la gravità del fenomeno: il tombarolismo è oggi una delle principali emergenze del settore. Per questo la giurisprudenza ricorre frequentemente a contestazioni di ricettazione (articolo 648 c.p.) per i passaggi successivi dei reperti, e di danneggiamento aggravato per la distruzione del contesto stratigrafico.

Profili processuali e linee di intervento

L'attività investigativa è prevalentemente svolta dal Comando carabinieri tutela patrimonio culturale, con metodologie che combinano controlli sul territorio, analisi del mercato antiquario e cooperazione internazionale. La giurisprudenza recente ha ampliato la nozione di scavo, includendo anche l'uso di metal detector in aree archeologiche dichiarate o presumibilmente tali. Per le ricerche subacquee si applicano le specifiche regole degli articoli 94 e seguenti, con sovrapposizione possibile con il codice della navigazione e con le convenzioni UNESCO.

Casi pratici

Caso 1: Caso 1 — Scavo clandestino con metal detector

Caso 2: Caso 2 — Omessa denuncia di rinvenimento fortuito

Domande frequenti

Posso fare ricerche archeologiche con il metal detector su terreno mio?

No, senza concessione ministeriale. L'articolo 175 punisce chiunque esegua ricerche per il ritrovamento di beni culturali senza concessione, indipendentemente dalla proprietà del terreno e dalla strumentazione impiegata.

Cosa devo fare se trovo casualmente un reperto archeologico?

Denunciarlo entro ventiquattro ore al soprintendente, al sindaco o alla pubblica sicurezza ai sensi dell'articolo 90, e provvedere alla conservazione temporanea secondo le indicazioni dell'amministrazione.

Quale pena prevede l'articolo 175 per chi esegue scavi clandestini?

Arresto fino a un anno e ammenda da 310 a 3.099 euro. Spesso la condotta integra anche ricettazione (articolo 648 c.p.) per la successiva detenzione e commercializzazione dei reperti.

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di La Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 54 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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