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Ultimo aggiornamento: 23 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche
In sintesi
  • Disciplina l'ordine di rimessione in pristino per violazioni paesaggistiche.
  • Il trasgressore e sempre tenuto alla rimessione in pristino a proprie spese.
  • Con l'ordine e assegnato un termine per provvedere.
  • In caso di inottemperanza, l'autorita procede d'ufficio per mezzo del prefetto.
  • Possibile pagamento di indennita pecuniaria nei casi di compatibilita ex c. 4.

Testo dell'articoloVigente

Art. 167 D.Lgs. 42/2004 — Ordine di remissione in pristino o di versamento di indennità pecuniaria

D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 — Codice dei beni culturali e del paesaggio

1. In caso di violazione degli obblighi e degli ordini previsti dal Titolo I della Parte terza, il trasgressore è sempre tenuto alla rimessione in pristino a proprie spese, fatto salvo quanto previsto al comma 4.

2. Con l'ordine di rimessione in pristino è assegnato al trasgressore un termine per provvedere.

3. In caso di inottemperanza, l'autorità amministrativa preposta alla tutela paesaggistica provvede d'ufficio per mezzo del prefetto e rende esecutoria la nota delle spese. Laddove l'autorità amministrativa preposta alla tutela paesaggistica non provveda d'ufficio, il direttore regionale competente, su richiesta della medesima autorità amministrativa ovvero, decorsi centottanta giorni dall'accertamento dell'illecito, previa diffida alla suddetta autorità competente a provvedervi nei successivi trenta giorni, procede alla demolizione avvalendosi dell'apposito servizio tecnico-operativo del Ministero, ovvero delle modalita previste dall' articolo 41 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 , a seguito di apposita convenzione che può essere stipulata d'intesa tra il Ministero e il Ministero della difesa.

4. 4. L'autorità amministrativa competente accerta la compatibilità paesaggistica, secondo le procedure di cui al comma 5, nei seguenti casi: a) per i lavori, realizzati in assenza o difformità dall'autorizzazione paesaggistica, che non abbiano determinato creazione di superfici utili o volumi ovvero aumento di quelli legittimamente realizzati; b) per l'impiego di materiali in difformità dall'autorizzazione paesaggistica; c) per i lavori comunque configurabili quali interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria ai sensi dell' articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 .

5. Il proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo dell'immobile o dell'area interessati dagli interventi di cui al comma 4 presenta apposita domanda all'autorità preposta alla gestione del vincolo ai fini dell'accertamento della compatibilità paesaggistica degli interventi medesimi. L'autorità competente si pronuncia sulla domanda entro il termine perentorio di centottanta giorni, previo parere vincolante della soprintendenza da rendersi entro il termine perentorio di novanta giorni. Qualora venga accertata la compatibilità paesaggistica, il trasgressore è tenuto al pagamento di una somma equivalente al maggiore importo tra il danno arrecato e il profitto conseguito mediante la trasgressione. L'importo della sanzione pecuniaria è determinato previa perizia di stima. In caso di rigetto della domanda si applica la sanzione demolitoria di cui al comma 1. La domanda di accertamento della compatibilità paesaggistica presentata ai sensi dell'articolo 181, comma 1-quater, si intende presentata anche ai sensi e per gli effetti di cui al presente comma.

6. Le somme riscosse per effetto dell'applicazione del comma 5, nonché per effetto dell' articolo 1, comma 37, lettera b), n. 1), della legge 15 dicembre 2004, n. 308 , sono utilizzate, oltre che per l'esecuzione delle rimessioni in pristino di cui al comma 1, anche per finalità di salvaguardia nonché per interventi di recupero dei valori paesaggistici e di riqualificazione degli immobili e delle aree degradati o interessati dalle rimessioni in pristino. Per le medesime finalità possono essere utilizzate anche le somme derivanti dal recupero delle spese sostenute dall'amministrazione per l'esecuzione della rimessione in pristino in danno dei soggetti obbligati, ovvero altre somme a ciò destinate dalle amministrazioni competenti.

Commento

Cornice e finalita

L'articolo 167 disciplina una delle principali sanzioni amministrative del Codice in materia paesaggistica: l'ordine di rimessione in pristino. La norma sanziona la violazione degli obblighi e degli ordini previsti dal Titolo I della Parte terza (tutela del paesaggio) imponendo al trasgressore la ricostruzione dello stato dei luoghi precedente l'intervento abusivo. La finalita e ripristinatoria, non puramente afflittiva: l'obiettivo e recuperare l'integrita del paesaggio compromesso.

Obbligo di rimessione

Il comma 1 sancisce il principio fondamentale: in caso di violazione degli obblighi e degli ordini previsti dal Titolo I della Parte terza, il trasgressore e sempre tenuto alla rimessione in pristino a proprie spese, fatto salvo quanto previsto al comma 4. La rimessione in pristino consiste nel ripristino dello stato dei luoghi precedente l'intervento abusivo: demolizione delle opere, rimozione delle alterazioni, eventuale ricostruzione di elementi alterati.

Termine per provvedere

Il comma 2 prevede l'assegnazione al trasgressore di un termine per provvedere alla rimessione. Il termine, fissato dall'autorita amministrativa nell'ordine, deve essere congruo rispetto alla natura e all'entita dell'intervento di rimessione. Tipicamente varia da 90 a 365 giorni, con possibilita di proroga motivata in casi complessi. Il decorso del termine senza adempimento attiva l'esecuzione d'ufficio.

Esecuzione d'ufficio

Il comma 3 disciplina articolatamente l'esecuzione d'ufficio: l'autorita amministrativa preposta alla tutela paesaggistica provvede d'ufficio per mezzo del prefetto, rendendo esecutoria la nota delle spese. Se l'autorita amministrativa non provvede, interviene il direttore regionale competente su richiesta della stessa autorita, ovvero decorsi 180 giorni dall'accertamento dell'illecito, previa diffida nei successivi 30 giorni. La demolizione e eseguita avvalendosi del servizio tecnico-operativo del Ministero o secondo le modalita dell'articolo 41 del D.P.R. 380/2001.

Convenzione operativa

L'esecuzione d'ufficio puo svolgersi a seguito di apposita convenzione fra il Ministero e l'amministrazione competente, che disciplina le modalita operative, la ripartizione dei costi, il coordinamento istituzionale. Il modulo convenzionale assicura coerenza e efficienza dell'azione, evitando sovrapposizioni o conflitti di competenza. Le spese sono in ogni caso a carico del trasgressore, recuperate secondo le forme della riscossione coattiva.

Indennita pecuniaria sostitutiva (commi 4-5)

I commi 4 e 5 (qui parzialmente riportati) disciplinano l'eccezione alla rimessione in pristino: nei casi in cui l'autorita accerti la compatibilita paesaggistica dell'intervento abusivo, il trasgressore puo essere ammesso al pagamento di un'indennita pecuniaria pari al maggior importo fra il danno arrecato e il profitto conseguito. Si tratta della c.d. sanatoria paesaggistica, ammissibile solo nei casi di compatibilita accertata e per opere non comportanti aumenti di superfici o volumi (compreso il rinvio agli interventi minori).

Profili pratici e contenzioso

L'articolo 167 e ampiamente applicato nella prassi amministrativa. Numerosi contenziosi riguardano: la qualificazione dell'intervento come compatibile o incompatibile (questione cruciale per la sanatoria); la congruita del termine assegnato per la rimessione; la legittimita dell'esecuzione d'ufficio; la quantificazione dell'indennita pecuniaria. La giurisprudenza ha consolidato principi di proporzionalita, motivazione rafforzata e bilanciamento fra tutela del paesaggio e tutela della proprieta privata.

Casi pratici

Caso 1: Demolizione di ampliamento abusivo

Caso 2: Indennita pecuniaria per compatibilita

Domande frequenti

Quando si applica l'articolo 167?

In caso di violazione degli obblighi e degli ordini previsti dal Titolo I della Parte terza del Codice (tutela del paesaggio). Il trasgressore e sempre tenuto alla rimessione in pristino a proprie spese, salvo i casi di compatibilita paesaggistica ex comma 4.

Cosa succede se il trasgressore non rimette in pristino?

L'autorita amministrativa procede all'esecuzione d'ufficio per mezzo del prefetto, addebitando le spese al trasgressore. Se l'autorita amministrativa non provvede, interviene il direttore regionale competente, secondo il meccanismo del comma 3.

Esiste la sanatoria paesaggistica?

Si, ma in casi limitati. Il comma 4 dell'articolo 167 ammette, in alternativa alla rimessione, il pagamento di un'indennita pecuniaria nei soli casi di compatibilita paesaggistica accertata e per interventi minori (non comportanti aumenti di superfici o volumi).

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di La Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 54 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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