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Ultimo aggiornamento: 23 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche
In sintesi
  • Sanziona la violazione del divieto di affissione previsto dall'articolo 49.
  • Il divieto riguarda affissioni su beni culturali e nelle immediate vicinanze.
  • Si applicano le sanzioni dell'articolo 23 del Codice della strada.
  • Trattasi di sanzioni pecuniarie amministrative con rimozione coattiva.
  • Tutela l'integrita visiva dei beni culturali da forme pubblicitarie improprie.

Testo dell'articoloVigente

Art. 162 D.Lgs. 42/2004 — Violazioni in materia di affissione

D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 — Codice dei beni culturali e del paesaggio

1. Chiunque colloca cartelli o altri mezzi pubblicitari in violazione delle disposizioni di cui all'articolo 49 è punito con le sanzioni previste dall' articolo 23 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni e integrazioni.

Commento

Cornice e finalita

L'articolo 162 sanziona la violazione del divieto di affissione di cartelli e mezzi pubblicitari nei luoghi indicati dall'articolo 49 del Codice. La norma tutela l'integrita visiva dei beni culturali da forme pubblicitarie indebite che ne comprometterebbero la fruizione estetica. Il rinvio alle sanzioni dell'articolo 23 del Codice della strada coordina la disciplina specifica con la disciplina generale sulla pubblicita visiva.

Il divieto dell'articolo 49

L'articolo 49 vieta la posa in opera di cartelli o mezzi pubblicitari sui beni culturali (immobili indicati nell'articolo 10) o nelle loro adiacenze, salvo autorizzazione del soprintendente. La regola si applica indipendentemente dalla natura proprietaria del bene (pubblica o privata), purche si tratti di bene culturale ai sensi del Codice. L'autorizzazione, ove rilasciata, contiene tipicamente prescrizioni sulle dimensioni, materiali e collocazione.

Rinvio al Codice della strada

Le sanzioni applicabili sono quelle dell'articolo 23 del D.Lgs. 285/1992 (Codice della strada), che disciplina in via generale la pubblicita sulle strade e sui veicoli. Si tratta di sanzioni pecuniarie amministrative, oltre alla rimozione coattiva del cartello abusivo a spese del trasgressore. Il rinvio garantisce coordinamento sistematico fra le due discipline, evitando moltiplicazioni di regimi sanzionatori.

Soggetti responsabili

Sono passibili di sanzione: chi installa materialmente il cartello senza autorizzazione; il committente dell'affissione; eventualmente il proprietario del bene su cui il cartello e installato se vi e connivenza o omessa vigilanza. La giurisprudenza valorizza il criterio della partecipazione attiva alla condotta vietata, non escludendo profili di responsabilita oggettiva del committente per la cui visibilita commerciale e installato il cartello.

Rimozione coattiva

Oltre alla sanzione pecuniaria, l'apparato sanzionatorio prevede la rimozione coattiva del cartello abusivo a spese del trasgressore. La rimozione e disposta dall'amministrazione competente (tipicamente Comune o Soprintendenza, secondo i casi) ed eseguita anche d'ufficio in caso di inottemperanza. Le spese sono recuperate secondo le forme della riscossione coattiva.

Beni culturali in restauro o cantiere

Una fattispecie particolare riguarda le affissioni temporanee durante restauri o cantieri su beni culturali. Le ponteggi e protezioni temporanee possono ospitare riproduzioni dell'immagine dell'edificio o sponsorizzazioni, purche autorizzate dalla Soprintendenza e con specifiche prescrizioni sulla qualita e proporzione. La regola consente la sostenibilita economica di alcuni restauri, ma sotto stretto controllo qualitativo per evitare degenerazioni.

Coordinamento con altre discipline

L'articolo 162 si coordina con: l'articolo 153 e 168 per la pubblicita in area paesaggistica vincolata; l'articolo 23 del Codice della strada per la pubblicita su strada; le normative regionali e comunali sulla pubblicita esterna; le ordinanze sindacali sull'arredo urbano. La sovrapposizione di discipline richiede particolare attenzione nelle fattispecie complesse, con valutazione caso per caso della disciplina applicabile e prevalente.

Casi pratici

Caso 1: Cartello pubblicitario su edificio storico

Caso 2: Sponsorizzazione su ponteggio di cantiere

Domande frequenti

Cosa sanziona l'articolo 162?

La violazione del divieto di affissione di cartelli o mezzi pubblicitari sui beni culturali (art. 10) o nelle loro adiacenze, senza autorizzazione del soprintendente. Si applicano le sanzioni dell'articolo 23 del Codice della strada.

Quali sanzioni si applicano concretamente?

Sanzioni pecuniarie amministrative previste dall'articolo 23 D.Lgs. 285/1992 (Codice della strada), oltre alla rimozione coattiva del cartello abusivo a spese del trasgressore. Le sanzioni variano in funzione di tipologia, dimensione e ubicazione del cartello.

L'autorizzazione del soprintendente puo essere rilasciata?

Si. L'articolo 49 prevede la possibilita di autorizzazione del soprintendente per affissioni su beni culturali o in loro prossimita. L'autorizzazione contiene tipicamente prescrizioni puntuali su dimensioni, materiali, posizionamento e durata.

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di La Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 54 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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