- Identifica le aree tutelate per legge ope legis, indipendentemente da provvedimenti.
- Territori costieri (300 metri dalla linea di battigia).
- Territori contermini ai laghi (300 metri) e fiumi (150 metri dalle sponde).
- Montagne (oltre 1600 m sulle Alpi, 1200 m sugli Appennini), ghiacciai, boschi.
- Vulcani, zone umide, parchi, riserve naturali, usi civici, zone archeologiche.
Testo dell'articoloVigente
Art. 142 D.Lgs. 42/2004 — Aree tutelate per legge
D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 — Codice dei beni culturali e del paesaggio
1. 1. Sono comunque di interesse paesaggistico e sono sottoposti alle disposizioni di questo Titolo: a) i territori costieri compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di battigia, anche per i terreni elevati sul mare; b) i territori contermini ai laghi compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di battigia, anche per i territori elevati sui laghi; c) i fiumi, i torrenti, i corsi d'acqua iscritti negli elenchi previsti dal testo unico delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 , e le relative sponde o piedi degli argini per una fascia di 150 metri ciascuna; d) le montagne per la parte eccedente 1.600 metri sul livello del mare per la catena alpina e 1.200 metri sul livello del mare per la catena appenninica e per le isole; e) i ghiacciai e i circhi glaciali; f) i parchi e le riserve nazionali o regionali, nonché i territori di protezione esterna dei parchi; g) i territori coperti da foreste e da boschi, ancorché percorsi o danneggiati dal fuoco, e quelli sottoposti a vincolo di rimboschimento, come definiti dall' articolo 2, commi 2 e 6, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227 ; h) le aree assegnate alle università agrarie e le zone gravate da usi civici; i) le zone umide incluse nell'elenco previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 1976, n. 448 ; l) i vulcani; m) le zone di interesse archeologico . . . .
2. 2. La disposizione di cui al comma 1, lettere a), b), c), d), e), g), h), l), m), non si applica alle aree che alla data del 6 settembre 1985: a) erano delimitate negli strumenti urbanistici , ai sensi del decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444 , come zone territoriali omogenee A e B ; b) erano delimitate negli strumenti urbanistici ai sensi del decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444 , come zone territoriali omogenee diverse dalle zone A e B, limitatamente alle parti di esse ricomprese in piani pluriennali di attuazione, a condizione che le relative previsioni siano state concretamente realizzate; c) nei comuni sprovvisti di tali strumenti, ricadevano nei centri edificati perimetrati ai sensi dell' articolo 18 della legge 22 ottobre 1971, n. 865 .
3. La disposizione del comma 1 non si applica, altresì, ai beni ivi indicati alla lettera c) che la regione abbia ritenuto in tutto o in parte irrilevanti ai fini paesaggistici includendoli in apposito elenco reso pubblico e comunicato al Ministero. Il Ministero, con provvedimento motivato, può confermare la rilevanza paesaggistica dei suddetti beni. Il provvedimento di conferma è sottoposto alle forme di pubblicità previste dall'articolo 140, comma 4 .
4. Resta in ogni caso ferma la disciplina derivante dagli atti e dai provvedimenti indicati all'articolo 157.
Commento
Tutela diretta del legislatore
L'articolo 142 contiene una delle norme più rilevanti dell'intero Codice: identifica categorie di aree tutelate per legge, ope legis, indipendentemente da un provvedimento amministrativo specifico di vincolo. Il legislatore individua direttamente tipologie territoriali ritenute meritevoli di tutela ex se, in considerazione del loro valore paesaggistico tipico. Si tratta dello strumento conservativo di più ampia diffusione applicativa.
Categorie principali
Le categorie tutelate ope legis includono: territori costieri per 300 metri dalla linea di battigia; territori contermini ai laghi per 300 metri; fiumi, torrenti e corsi d'acqua iscritti in elenchi specifici, per 150 metri dalle sponde; montagne oltre 1600 metri sulle Alpi e 1200 metri sugli Appennini e isole; ghiacciai e circhi glaciali; parchi e riserve nazionali o regionali; territori coperti da boschi e foreste; aree di usi civici e proprietà collettive; zone umide; vulcani; zone di interesse archeologico. La lista è ampia e copre porzioni significative del territorio nazionale.
Funzione conservativa
La tutela ope legis ha funzione di chiusura: copre ambiti territoriali tipici, indipendentemente dall'attivazione di procedimenti amministrativi specifici. La logica è che fiumi, coste, boschi presentano per natura valori paesaggistici meritevoli di tutela, senza necessità di accertamenti caso per caso. La giurisprudenza ha confermato che la tutela opera automaticamente al verificarsi dei presupposti di fatto: ad esempio, la presenza di un fiume iscritto in elenchi rende automaticamente vincolato il territorio entro 150 metri dalle sue sponde.
Verifica della sussistenza
L'applicazione concreta richiede verifiche tecniche: ad esempio, la linea di battigia di una costa, la sponda di un fiume, l'altimetria di un'area montana. Le cartografie ufficiali (catasti regionali, cartografie tecniche, banche dati delle soprintendenze) sono strumento di verifica. In caso di dubbio, prevale l'interpretazione cautelare: l'amministrazione presume la sussistenza del vincolo, salvo prova contraria del privato. La giurisprudenza è rigorosa nel sanzionare interventi realizzati senza autorizzazione su aree dell'articolo 142.
Deroghe e esclusioni
La tutela ope legis non è assoluta. La norma stessa prevede esclusioni: ad esempio, sono esclusi i territori già edificati alla data del 6 settembre 1985 (data di entrata in vigore della legge Galasso, dalla quale deriva l'articolo 142), le aree A e B dei piani regolatori vigenti a quella data. Le esclusioni vanno verificate puntualmente caso per caso. La giurisprudenza è ambivalente: la tendenza è a interpretare in modo restrittivo le esclusioni, per garantire la massima ampiezza della tutela paesaggistica.
Effetti e autorizzazione
Per qualsiasi intervento che ricada in un'area dell'articolo 142 e che modifichi l'aspetto esteriore è necessaria l'autorizzazione paesaggistica ai sensi dell'articolo 146 (salvo le ipotesi di esonero del D.P.R. 31/2017). L'autorizzazione opera al ricorrere dei presupposti oggettivi della tutela ope legis, senza necessità di un atto specifico di vincolo. Per il professionista è essenziale verificare in ogni caso concreto se l'area di intervento ricada nelle categorie elencate, e se sussistano le condizioni delle eventuali esclusioni: la tutela opera automaticamente e l'omissione comporta sanzioni penali (articolo 181) e amministrative ripristinatorie. La consultazione preventiva delle cartografie ufficiali e della soprintendenza è prassi raccomandata in ogni intervento di rilievo.
Casi pratici
Caso 1: Caso 1 — Fascia costiera
Caso 2: Caso 2 — Bosco e taglio colturale
Domande frequenti
Quali sono le aree tutelate per legge?
Coste (300 m da battigia), laghi (300 m da sponde), fiumi (150 m da sponde), montagne (1600 m Alpi, 1200 m Appennini), ghiacciai, boschi, parchi, zone umide, vulcani, usi civici, zone archeologiche.
Come opera la tutela ope legis?
Automaticamente, al verificarsi dei presupposti di fatto. Non è necessario un provvedimento di vincolo: il territorio è tutelato direttamente dalla legge per le sue caratteristiche oggettive.
Esistono esclusioni dalla tutela ope legis?
Sì, ad esempio territori già edificati alla data del 6 settembre 1985 (data di entrata in vigore della legge Galasso) e zone A-B dei piani regolatori. Le esclusioni vanno verificate puntualmente con cartografie tecniche.
Vedi anche