← Torna a Codice Beni Culturali e Paesaggio (D.Lgs. 42/2004)
Ultimo aggiornamento: 27 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche
In sintesi
  • Le amministrazioni promuovono la diffusione della conoscenza del patrimonio culturale.
  • Sono favorite iniziative didattiche per le scuole di ogni ordine e grado.
  • Si incoraggiano attività di comunicazione, pubblicazioni, programmi audiovisivi.
  • La diffusione è parte integrante della missione di valorizzazione.
  • La norma è collegata alle disposizioni della Costituzione e alla missione educativa della scuola.

Testo dell'articoloVigente

Art. 119 D.Lgs. 42/2004 — (Diffusione della conoscenza del patrimonio culturale)

D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 — Codice dei beni culturali e del paesaggio

((

1. Il Ministero può concludere accordi con i Ministeri della pubblica istruzione e dell'università e della ricerca, le regioni e gli altri enti pubblici territoriali interessati, per diffondere la conoscenza del patrimonio culturale e favorirne la fruizione.

2. Sulla base degli accordi previsti al comma 1, i responsabili degli istituti e dei luoghi della cultura di cui all'articolo 101 possono stipulare apposite convenzioni con le università, le scuole di ogni ordine e grado, appartenenti al sistema nazionale di istruzione, nonché con ogni altro istituto di formazione, per l'elaborazione e l'attuazione di progetti formativi e di aggiornamento, dei connessi percorsi didattici e per la predisposizione di materiali e sussidi audiovisivi, destinati ai docenti ed agli operatori didattici. I percorsi, i materiali e i sussidi tengono conto della specificità dell'istituto di formazione e delle eventuali particolari esigenze determinate dalla presenza di persone con disabilità.

))

Commento

L'articolo 119 è la chiave educativa del Codice: senza diffusione capillare della conoscenza, il patrimonio resta esperienza per pochi. La norma traduce in dovere amministrativo il principio costituzionale dell'articolo 9, che impegna la Repubblica a promuovere lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica.

Le iniziative didattiche per le scuole

La diffusione passa anzitutto per la scuola. Il Ministero della Cultura collabora con il Ministero dell'Istruzione per programmi di educazione al patrimonio: percorsi didattici nei musei, visite guidate gratuite per scolaresche, materiali educativi, formazione degli insegnanti. Le iniziative recenti includono progetti PCTO (Percorsi per le Competenze Trasversali e l'Orientamento) nei luoghi della cultura.

Iniziative di comunicazione

Pubblicazioni divulgative, programmi audiovisivi, contenuti digitali, mostre, conferenze, festival culturali. L'investimento del Ministero in comunicazione si è significativamente intensificato: campagne social, app dedicate, videocontenuti, podcast scientifici. Le grandi mostre temporanee (Quirinale, Scuderie del Quirinale, Palazzo Reale Milano) sono strumenti centrali della politica di diffusione.

Il ruolo dei media pubblici

La RAI svolge per convenzione un servizio pubblico di comunicazione culturale. Programmi come Ulisse, Passepartout, Stanotte a... costituiscono attuazione operativa della finalità di diffusione. Le piattaforme digitali pubbliche e i canali del Ministero (YouTube, Instagram, profili istituzionali) integrano i media tradizionali.

Diffusione e Open Data culturali

Le banche dati del Ministero (catalogo generale dei beni culturali ICCD, Cultura Italia, banche dati ICAR per gli archivi) attuano la diffusione attraverso strumenti digitali aperti. Le Linee Guida AgID sui dati aperti e il D.Lgs. 36/2006 sul riutilizzo dell'informazione pubblica orientano la politica di pubblicazione dei dataset culturali.

Strumenti finanziari

Bandi annuali del MiC sostengono iniziative di diffusione promosse da istituzioni culturali, associazioni del Terzo Settore, enti locali. L'Art Bonus consente erogazioni liberali deducibili anche per programmi didattici e di comunicazione culturale. La Tax Credit Cinema agevola produzioni audiovisive di valorizzazione del patrimonio.

Critiche e prospettive

La principale critica è la frammentazione delle iniziative: molti progetti, scarso coordinamento, difficoltà a misurare l'impatto. Il Sistema Museale Nazionale ex articolo 114 sta progressivamente integrando standard di comunicazione e didattica, e il PNRR ha investito in piattaforme digitali integrate del patrimonio culturale.

Casi pratici

Caso 1: Progetto didattico annuale di un museo civico

Caso 2: Pubblicazione open access

Domande frequenti

Le visite guidate per scolaresche nei musei sono sempre gratuite?

Per i musei statali sì, di norma, ai sensi del decreto ministeriale sugli accessi (vigente DM tariffe). Per i musei civici e privati dipende dai regolamenti dei singoli enti. Spesso esistono convenzioni con scuole per accessi gratuiti o agevolati.

Posso scaricare gratis le riviste scientifiche del MiC?

Sì, molte pubblicazioni ministeriali (Bollettino d'Arte, Notiziario degli Scavi, ecc.) sono disponibili in open access sul portale del Ministero e nei repository istituzionali, in coerenza con i principi della scienza aperta.

Un'associazione culturale può accedere a fondi MiC per progetti didattici?

Sì, attraverso i bandi annuali della Direzione Generale Educazione, Ricerca e Istituti Culturali. Sono ammissibili ETS regolarmente iscritti al RUNTS, scuole, fondazioni, enti riconosciuti operanti nel campo culturale ed educativo.

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di La Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 54 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.