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Ultimo aggiornamento: 27 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche
In sintesi
  • Stato, regioni ed enti territoriali possono concedere l'uso di beni culturali a singoli richiedenti per finalità compatibili.
  • Per i beni in consegna al Ministero della Cultura, è il Ministero a fissare il canone con apposito provvedimento.
  • Per gli altri beni, la concessione richiede autorizzazione ministeriale che tutela conservazione e fruizione pubblica.
  • L'autorizzazione può imporre prescrizioni puntuali sulla conservazione del bene concesso.
  • La norma bilancia uso individuale e tutela dell'interesse culturale collettivo.

Testo dell'articoloVigente

Art. 106 D.Lgs. 42/2004 — Uso individuale di beni culturali

D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 — Codice dei beni culturali e del paesaggio

1. Lo Stato, le regioni e gli altri enti pubblici territoriali possono concedere l'uso dei beni culturali che abbiano in consegna, per finalità compatibili con la loro destinazione culturale, a singoli richiedenti.

2. Per i beni in consegna al Ministero, il Ministero determina il canone dovuto e adotta il relativo provvedimento.

2-bis. Per i beni diversi da quelli indicati al comma 2, la concessione in uso è subordinata all'autorizzazione del Ministero, rilasciata a condizione che il conferimento garantisca la conservazione e la fruizione pubblica del bene e sia assicurata la compatibilità della destinazione d'uso con il carattere storico-artistico del bene medesimo. Con l'autorizzazione possono essere dettate prescrizioni per la migliore conservazione del bene.

Commento

L'articolo 106 apre il Capo dedicato all'uso dei beni culturali e disciplina la concessione individuale, ovvero quella che attribuisce a un singolo soggetto la disponibilità di un bene del patrimonio. La norma riflette una tensione costante del Codice: i beni culturali sono destinati alla fruizione pubblica, ma possono essere oggetto di usi compatibili che non ne snaturino la funzione.

Soggetti concedenti e ambito oggettivo

La concessione è disposta da Stato, regioni o altri enti pubblici territoriali, limitatamente ai beni di cui abbiano la consegna. Restano fuori i beni di proprietà privata e quelli appartenenti a soggetti pubblici diversi (ad esempio enti pubblici economici), per i quali operano discipline distinte. L'articolo va letto in connessione con l'articolo 57-bis, che definisce le forme di accordo tra Ministero ed enti territoriali per la gestione comune dei beni.

Il presupposto della compatibilità

La concessione è ammessa solo per finalità compatibili con la destinazione culturale del bene. La giurisprudenza amministrativa interpreta il criterio in senso stretto: non basta l'assenza di danno materiale, occorre coerenza funzionale. Un palazzo storico può ospitare convegni o eventi culturali, ma una destinazione commerciale incongrua (deposito, ristorazione invasiva) è di norma esclusa.

Il regime del canone

Il comma 2 attribuisce al Ministero la determinazione del canone per i beni in consegna allo Stato. Il D.M. 31 gennaio 2011 e successivi aggiornamenti hanno definito tariffari basati su valore commerciale, durata e tipo di uso. Per beni di altri enti, il canone è fissato dall'ente concedente secondo i propri regolamenti.

L'autorizzazione ministeriale ex comma 2-bis

Per beni diversi da quelli in consegna al Ministero, la concessione resta subordinata ad autorizzazione ministeriale (di norma della Soprintendenza territorialmente competente). L'autorizzazione verifica conservazione, fruizione pubblica e compatibilità storico-artistica, e può imporre prescrizioni: limiti di affluenza, divieti di modifica, obblighi di manutenzione, restituzione dello stato originario al termine.

Profili sanzionatori e di nullità

La concessione disposta senza autorizzazione o con uso incompatibile è viziata e può essere revocata. Sul piano penale, l'uso di beni culturali in modo non conforme alla loro destinazione può integrare il reato di cui all'articolo 170 del Codice. Il concessionario inadempiente risponde inoltre dei danni arrecati al bene secondo le regole generali della responsabilità contrattuale ed extracontrattuale.

Casi pratici

Caso 1: Concessione in uso di villa storica

Caso 2: Uso incompatibile e revoca

Domande frequenti

Un privato può chiedere in uso un castello demaniale per il proprio matrimonio?

Sì, se l'uso è compatibile con la destinazione culturale e ottiene autorizzazione. Saranno fissati canone, limiti di affluenza e prescrizioni di tutela; eventi che richiedono interventi invasivi vengono di norma respinti.

Chi stabilisce il canone della concessione?

Per i beni in consegna al Ministero della Cultura, il Ministero stesso secondo tariffari ministeriali. Per gli altri beni, l'ente proprietario o consegnatario secondo i propri regolamenti.

Cosa succede se il concessionario danneggia il bene?

Risponde del danno secondo le regole generali e può subire la revoca della concessione. Nei casi più gravi sono ipotizzabili i reati di danneggiamento (art. 518-duodecies c.p., introdotto dalla L. 22/2022) e di uso incompatibile (art. 170 Codice).

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di La Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 54 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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