- Disciplina l'assistenza e collaborazione fornita dal Ministero italiano agli altri Stati membri UE.
- Cooperazione operativa per identificare beni culturali illecitamente esportati.
- Scambio di informazioni e segnalazioni attraverso autorita centrali.
- Uso del sistema IMI per le comunicazioni operative.
- Pilastro pratico della direttiva 2014/60/UE in materia di restituzione.
Testo dell'articoloVigente
Art. 76 D.Lgs. 42/2004 — Assistenza e collaborazione a favore degli Stati membri dell’Unione europea
D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 — Codice dei beni culturali e del paesaggio
1. L'autorità centrale prevista dall'articolo 4 della direttiva UE è, per l'Italia, il Ministero. Esso si avvale, per i vari compiti indicati nella direttiva, dei suoi organi centrali e periferici, nonché della cooperazione degli altri Ministeri, degli altri organi dello Stato, delle regioni e degli altri enti pubblici territoriali.
2. 2. Per il ritrovamento e la restituzione dei beni culturali appartenenti al patrimonio di altro Stato membro dell'Unione europea, il Ministero: a) assicura la propria collaborazione alle autorità competenti degli altri Stati membri; b) fa eseguire sul territorio nazionale ricerche volte alla localizzazione del bene e alla identificazione di chi lo possieda o comunque lo detenga. Le ricerche sono disposte su domanda dello Stato richiedente, corredata da ogni notizia e documento utili per agevolare le indagini, con particolare riguardo alla localizzazione del bene; c) notifica agli Stati membri interessati il ritrovamento nel territorio nazionale di un bene la cui illecita uscita da uno Stato membro possa presumersi per indizi precisi e concordanti; d) agevola le operazioni che lo Stato membro interessato esegue per verificare, in ordine al bene oggetto della notifica di cui alla lettera c), la sussistenza dei presupposti e delle condizioni indicati all'articolo 75, purché tali operazioni vengano effettuate entro sei mesi dalla notifica stessa. Qualora la verifica non sia eseguita entro il prescritto termine, non sono applicabili le disposizioni contenute nella lettera e); e) dispone, ove necessario, la rimozione del bene e la sua temporanea custodia presso istituti pubblici nonché ogni altra misura necessaria per assicurarne la conservazione ed impedirne la sottrazione alla procedura di restituzione; f) favorisce l'amichevole composizione, tra Stato richiedente e possessore o detentore a qualsiasi titolo del bene, di ogni controversia concernente la restituzione. A tal fine, tenuto conto della qualità dei soggetti e della natura del bene, il Ministero può proporre allo Stato richiedente e ai soggetti possessori o detentori la definizione della controversia mediante arbitrato, da svolgersi secondo la legislazione italiana, e raccogliere, per l'effetto, il formale accordo di entrambe le parti.
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2-bis. L'autorità centrale, al fine di cooperare e consultarsi con gli altri Stati membri e per diffondere tutte le pertinenti informazioni correlate a casi relative ai beni culturali rubati o usciti illecitamente dal territorio nazionale, utilizza un modulo del sistema d'informazione del mercato interno, di seguito «IMI», stabilito dal regolamento (UE) n. 1024/2012 , specificamente adattato per i beni culturali.
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Commento
Logica della cooperazione
L'articolo 76 disciplina l'attivita di assistenza che le autorita italiane prestano agli altri Stati membri dell'Unione europea per il rintraccio e la restituzione dei beni culturali illecitamente esportati. La cooperazione e la condizione operativa per l'efficacia del regime di restituzione: senza scambio attivo di informazioni fra Stati membri, l'identificazione dei beni sottratti sarebbe estremamente difficile.
Autorita centrale italiana
L'Italia ha designato come autorita centrale per la direttiva 2014/60/UE una struttura presso il Ministero della cultura, con il supporto operativo del Comando Carabinieri Tutela Patrimonio Culturale (TPC). Il TPC dispone della Banca Dati dei Beni Culturali Illecitamente Sottratti, che raccoglie informazioni su opere rubate o trafugate in tutto il mondo. La banca dati supera il milione di immagini ed e uno strumento di riferimento mondiale.
Attivita di assistenza
Le attivita di assistenza ricomprendono: ricerca di beni segnalati da altri Stati membri come illecitamente usciti; notifica al richiedente della presenza del bene sul territorio italiano e dell'identita del possessore; agevolazione delle ispezioni richieste dallo Stato membro di provenienza; assistenza tecnica nell'individuazione di sedi di esposizione, deposito, vendita; partecipazione a operazioni internazionali coordinate.
Sistema IMI
La cooperazione fra Stati membri si avvale del sistema IMI (Internal Market Information), piattaforma elettronica della Commissione europea per lo scambio di informazioni fra autorita competenti. Le richieste sono inserite nel sistema con dati strutturati, allegati documentali, immagini. Le autorita interpellate rispondono nei termini fissati dalla direttiva. Il sistema accelera lo scambio e tiene traccia delle comunicazioni a fini di trasparenza e accountability.
Ruolo del Comando TPC
Il Comando Carabinieri Tutela Patrimonio Culturale, istituito nel 1969, e il braccio operativo della cooperazione italiana. Conduce indagini, esegue ispezioni, partecipa a operazioni internazionali coordinate da Interpol e Europol. La sua banca dati e accessibile alle autorita di polizia di tutti i paesi e ai principali operatori del mercato per verifiche preliminari. La presenza del bene nella banca dati e indizio rilevante di provenienza illecita.
Profili di coordinamento internazionale
Oltre alla cooperazione UE, l'Italia partecipa a iniziative internazionali piu ampie: Interpol Stolen Works of Art Database; cooperazione bilaterale con paesi terzi (USA, Svizzera, Cina) attraverso accordi specifici; partecipazione a operazioni internazionali come Pandora, ATHENA. La cooperazione transfrontaliera ha consentito il recupero di migliaia di opere ogni anno: i dati pubblicati dal Comando TPC riportano cifre rilevanti di beni recuperati grazie alla cooperazione internazionale.
Casi pratici
Caso 1: Caso 1 — Identificazione di bene illecito in fiera
Caso 2: Caso 2 — Cooperazione su scavo clandestino in Sicilia
Domande frequenti
Quale e l'autorita centrale italiana per la direttiva 2014/60/UE?
Una struttura presso il Ministero della cultura, con il supporto operativo del Comando Carabinieri Tutela Patrimonio Culturale (TPC). Riceve e gestisce le richieste degli altri Stati membri.
Cosa puo richiedere uno Stato membro all'Italia?
Ricerca di beni segnalati come illecitamente usciti, identificazione dei possessori attuali, ispezioni in sedi di deposito o esposizione, assistenza tecnica e operativa. Le richieste passano attraverso il sistema IMI.
Cosa e la Banca Dati dei Beni Illecitamente Sottratti?
Una banca dati gestita dal Comando TPC dei Carabinieri, contenente piu di un milione di immagini di opere rubate o trafugate. E accessibile alle autorita di polizia mondiali e supporta verifiche preliminari prima delle vendite.
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