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Ultimo aggiornamento: 27 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche
In sintesi
  • Disciplina l'ingresso nel territorio nazionale dei beni culturali provenienti dall'estero.
  • Possibile rilascio di un certificato di avvenuto ingresso.
  • Strumento di prova della provenienza estera per future cessioni.
  • Coordinamento con le procedure doganali e con il regime UE.
  • Tutela documentale per il collezionista che importa beni dall'estero.

Testo dell'articoloVigente

Art. 72 D.Lgs. 42/2004 — Ingresso nel territorio nazionale

D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 — Codice dei beni culturali e del paesaggio

1. La spedizione in Italia da uno Stato membro dell'Unione europea o l'importazione da un Paese terzo delle cose o dei beni indicati nell'articolo 65 sono certificati, a domanda, dall'ufficio di esportazione. 48

2. I certificati di avvenuta spedizione e di avvenuta importazione sono rilasciati sulla base di documentazione idonea ad identificare la cosa o il bene e a comprovarne la provenienza dal territorio dello Stato membro o del Paese terzo dai quali la cosa o il bene medesimi sono stati, rispettivamente, spediti o importati. Ai fini del rilascio dei detti certificati non è ammessa la produzione, da parte degli interessati, di atti di notorietà o di dichiarazioni sostitutive dei medesimi, rese ai sensi delle vigenti disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa.

3. I certificati di avvenuta spedizione e di avvenuta importazione hanno validità quinquennale e possono essere prorogati su richiesta dell'interessato.

4. Con decreto ministeriale possono essere stabilite condizioni, modalità e procedure per il rilascio e la proroga dei certificati, con particolare riguardo all'accertamento della provenienza della cosa o del bene spediti o importati.

Commento

Funzione documentale

L'articolo 72 disciplina l'ingresso nel territorio nazionale dei beni culturali provenienti dall'estero. La norma ha funzione documentale: consente al detentore di ottenere un certificato attestante l'ingresso del bene in Italia, con indicazione della provenienza estera. Il certificato e strumento di prova essenziale per future cessioni del bene, e per il riconoscimento del regime di esenzione dal vincolo culturale interno.

Categoria di beni interessati

Il regime si applica ai beni di interesse culturale (anche solo potenziale) che entrano in Italia da paesi UE o extra-UE. Sono inclusi opere d'arte, manoscritti, beni archeologici, oggetti di antiquariato, fotografie storiche. L'ingresso puo avvenire per varie ragioni: acquisto del bene all'estero, rientro in Italia di collezionisti italiani, prestito a istituzione italiana, trasferimento ereditario internazionale.

Rilascio del certificato

Il certificato e rilasciato a istanza del detentore, presso l'ufficio esportazione competente per territorio o tramite il SUE. La domanda contiene l'identificazione del bene, la documentazione di provenienza estera (fattura, certificato di provenienza dello Stato di origine, licenza UE di esportazione se proveniente da paese terzo), la data di ingresso in Italia. L'amministrazione verifica la coerenza della documentazione e rilascia il certificato.

Effetti del certificato

Il certificato ha effetti rilevanti per la futura circolazione del bene. Quando il proprietario decida di rivendere o riesportare il bene, il certificato attesta l'origine estera e l'assenza di vincolo culturale interno. Per le future uscite, la richiesta di attestato di libera circolazione e semplificata: la provenienza estera, documentata, costituisce indicazione presuntiva di estraneita al patrimonio nazionale. Il certificato vale, in sostanza, come passaporto del bene.

Coordinamento con il regime doganale

L'ingresso del bene in Italia segue le procedure doganali ordinarie. Per le merci da paesi terzi si applicano i regolamenti UE in materia di importazione, inclusa la recente disciplina del regolamento (UE) 2019/880 sull'importazione di beni culturali. Per le merci da paesi UE non vi sono procedure doganali ordinarie, ma il certificato dell'articolo 72 resta utile per la successiva tracciabilita interna. Le frodi doganali (sotto-fatturazione, errata classificazione) possono compromettere l'effetto del certificato.

Beni di provenienza illecita

Il certificato non si rilascia per beni di provenienza illecita o sospetta. La verifica della legalita della provenienza e condizione del rilascio. Per i beni provenienti da paesi a rischio (zone di conflitto, aree archeologiche soggette a scavi clandestini), la prassi richiede documentazione rafforzata. Il regolamento UE 2019/880 ha introdotto un controllo all'importazione che vieta l'ingresso nell'Unione di beni culturali asportati illegalmente dal loro paese di origine. Il certificato italiano si raccorda con questo controllo, sostenendo la legalita della circolazione.

Casi pratici

Caso 1: Caso 1 — Acquisto all'estero e successiva rivendita

Caso 2: Caso 2 — Trasferimento ereditario dall'estero

Domande frequenti

A cosa serve il certificato di ingresso dell'articolo 72?

Documenta che il bene e entrato in Italia da paese estero. Serve come prova di provenienza per future cessioni e per il riconoscimento dell'estraneita al patrimonio culturale nazionale, semplificando future uscite.

Tutti i beni culturali importati richiedono il certificato?

Il certificato e facoltativo, ma vivamente consigliato per opere di valore. La sua assenza puo rendere piu complessa la prova della provenienza in caso di successive cessioni o uscite definitive.

Si puo rilasciare il certificato per beni di provenienza illecita?

No. La verifica della legalita della provenienza e condizione del rilascio. Per beni da paesi a rischio o con documentazione lacunosa, la prassi richiede una verifica rafforzata e puo concludersi con il diniego.

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di La Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 54 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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