← Torna a Codice Beni Culturali e Paesaggio (D.Lgs. 42/2004)
Ultimo aggiornamento: 27 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche
In sintesi
  • Disciplina l'attestato di circolazione temporanea per uscite limitate nel tempo.
  • Si applica a beni che debbano rientrare entro termine prefissato.
  • Necessaria istanza con indicazione di finalita, sede, durata, garanzie.
  • Termine breve di rilascio rispetto all'attestato di libera circolazione.
  • Strumento di flessibilita per la circolazione di opere a fini culturali e di promozione.

Testo dell'articoloVigente

Art. 71 D.Lgs. 42/2004 — Attestato di circolazione temporanea

D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 — Codice dei beni culturali e del paesaggio

1. Chi intende far uscire in via temporanea dal territorio della Repubblica, ai sensi degli articoli 66 e 67, le cose e i beni ivi indicati, deve farne denuncia e presentarli al competente ufficio di esportazione, indicando, contestualmente e per ciascuno di essi, il valore venale e il responsabile della sua custodia all'estero, al fine di ottenere l'attestato di circolazione temporanea.

2. L'ufficio di esportazione, accertata la congruità del valore indicato, rilascia o nega, con motivato giudizio, l'attestato di circolazione temporanea, dettando le prescrizioni necessarie e dandone comunicazione all'interessato entro quaranta giorni dalla presentazione della cosa o del bene. Avverso il provvedimento di diniego di uscita temporanea è ammesso ricorso amministrativo nei modi previsti dall'articolo 69.

3. Qualora per l'uscita temporanea siano presentate cose che rivestano l'interesse indicato dall'articolo 10, contestualmente alla pronuncia positiva o negativa sono comunicati all'interessato, ai fini dell'avvio del procedimento di dichiarazione, gli elementi indicati all'articolo 14, comma 2, e l'oggetto è sottoposto alle misure di cui all'articolo 14, comma 4.

4. Nella valutazione circa il rilascio o il rifiuto dell'attestato, gli uffici di esportazione si attengono ad indirizzi di carattere generale stabiliti dal Ministero, sentito il competente organo consultivo. Per i casi di uscita temporanea disciplinati dall'articolo 66 e dall'articolo 67, comma 1, lettere b) e c), il rilascio dell'attestato è subordinato all'autorizzazione di cui all'articolo 48.

5. L'attestato indica anche il termine per il rientro delle cose o dei beni, che è prorogabile su richiesta dell'interessato, ma non può essere comunque superiore a diciotto mesi dalla loro uscita dal territorio nazionale, salvo quanto disposto dal comma 8.

6. Il rilascio dell'attestato è sempre subordinato all'assicurazione dei beni da parte dell'interessato per il valore indicato nella domanda. Per le mostre e le manifestazioni promosse all'estero dal Ministero o, con la partecipazione statale, da enti pubblici, dagli istituti italiani di cultura all'estero o da organismi sovranazionali, l'assicurazione può essere sostituita dall'assunzione dei relativi rischi da parte dello Stato, ai sensi dell'articolo 48, comma 5.

7. Per i beni culturali di cui all'articolo 65, comma 1, nonché per le cose o i beni di cui al comma 3, l'uscita temporanea è garantita mediante cauzione, costituita anche da polizza fidejussoria, emessa da un istituto bancario o da una società di assicurazione, per un importo superiore del dieci per cento al valore del bene o della cosa, come accertato in sede di rilascio dell'attestato. La cauzione è incamerata dall'amministrazione ove gli oggetti ammessi alla temporanea esportazione non rientrino nel territorio nazionale nel termine stabilito. La cauzione non è richiesta per i beni appartenenti allo Stato e alle amministrazioni pubbliche. Il Ministero può esonerare dall'obbligo della cauzione istituzioni di particolare importanza culturale.

8. Le disposizioni dei commi da 5 a 7 non si applicano ai casi di uscita temporanea previsti dall'articolo 67, comma 1.

Commento

Differenza con l'attestato di libera circolazione

L'articolo 71 disciplina l'attestato di circolazione temporanea, distinto dall'attestato di libera circolazione dell'articolo 68. La differenza e sostanziale: il primo abilita un'uscita a tempo determinato, con obbligo di rientro; il secondo abilita un'uscita definitiva. Il regime istruttorio e diverso, calibrato sulla minore intensita dell'incidenza sulla tutela: l'uscita temporanea, per definizione, non disperde il bene dal patrimonio nazionale.

Contenuto della domanda

La domanda contiene l'indicazione della finalita (mostra, esposizione, prestito a istituzione qualificata, esposizione in residenza estera del proprietario), la sede di destinazione, la durata, le modalita di trasporto, le coperture assicurative. La documentazione include lettere di invito dall'istituzione ospitante, programma della manifestazione, eventuale corrispondenza con il museo o la galleria estera, polizza assicurativa nominativa.

Procedimento e termini

Il termine di rilascio e ridotto rispetto a quello dell'attestato di libera circolazione, in coerenza con la temporaneita dell'uscita. La soprintendenza valuta principalmente i profili di sicurezza, le modalita di trasporto e di esposizione, la qualita dell'istituzione ospitante. Il diniego e meno frequente che nell'attestato definitivo, poiche l'uscita temporanea preserva la titolarita nazionale del bene.

Garanzie di rientro

L'autorizzazione fissa il termine entro cui il bene deve rientrare. Il rispetto del termine e essenziale: il mancato rientro entro la data prevista integra il reato dell'articolo 174 e attiva le procedure di rimpatrio attraverso il Comando TPC dei Carabinieri e le rappresentanze diplomatiche. In caso di forza maggiore (sospensione di voli, eventi geopolitici, danneggiamento accidentale dell'opera) e ammessa la proroga, da richiedere prima della scadenza.

Coordinamento con il regime UE

Per le uscite verso paesi terzi (extra-UE) si applica anche il regolamento (CE) 116/2009, che richiede una licenza di esportazione temporanea. La doppia procedura (nazionale e UE) e cumulativa: l'attestato dell'articolo 71 abilita l'uscita dall'Italia, la licenza UE consente l'uscita dal territorio dell'Unione. Per uscite intra-UE basta l'attestato nazionale, salvo soglie diverse previste per categorie specifiche di beni.

Casi pratici di applicazione

L'attestato di circolazione temporanea trova applicazione in molteplici scenari: prestiti per mostre internazionali, esposizioni in fiere d'arte all'estero, trasferimenti per restauri esteri, esposizioni temporanee in residenze straniere del proprietario (case, ville). In quest'ultima ipotesi la valutazione e particolarmente attenta: il rischio di trasformazione dell'esposizione temporanea in dispersione effettiva e maggiore. Il Ministero ha sviluppato linee guida operative per garantire il rientro effettivo, anche tramite controlli a campione presso le sedi dichiarate.

Casi pratici

Caso 1: Caso 1 — Prestito a mostra all'estero

Caso 2: Caso 2 — Esposizione in residenza estera del proprietario

Domande frequenti

Quando si usa l'attestato di circolazione temporanea?

Per uscite a tempo determinato del bene dal territorio nazionale, con obbligo di rientro entro un termine prefissato. Tipici esempi: mostre internazionali, restauri esteri, esposizioni in residenze del proprietario all'estero.

Quale e la differenza con l'attestato di libera circolazione?

L'attestato di libera circolazione abilita un'uscita definitiva; l'attestato di circolazione temporanea abilita un'uscita a tempo, con obbligo di rientro. I procedimenti e i parametri di valutazione sono diversi.

Cosa succede se il bene non rientra in tempo?

Il mancato rientro integra il reato dell'articolo 174. Il Ministero attiva le procedure di rimpatrio. In caso di forza maggiore documentata e ammessa la proroga, da richiedere prima della scadenza del termine autorizzato.

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di La Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 54 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.