- Disciplina l'acquisto coattivo del bene cui sia stato negato l'attestato di libera circolazione.
- Il Ministero acquisisce il bene al valore dichiarato dal privato nella domanda.
- Termine di novanta giorni dal diniego per esercitare l'opzione di acquisto.
- Coordinamento con la prelazione legale e con altre procedure di acquisto.
- Strumento di bilanciamento fra tutela e diritti patrimoniali del privato.
Testo dell'articoloVigente
Art. 70 D.Lgs. 42/2004 — Acquisto coattivo
D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 — Codice dei beni culturali e del paesaggio
1. Entro il termine indicato all'articolo 68, comma 3, l'ufficio di esportazione , qualora non abbia già provveduto al rilascio o al diniego dell'attestato di libera circolazione, può proporre al Ministero l'acquisto coattivo della cosa per la quale è richiesto l'attestato di libera circolazione, dandone contestuale comunicazione alla regione e all'interessato, al quale dichiara altresì che l'oggetto gravato dalla proposta di acquisto resta in custodia presso l'ufficio medesimo fino alla conclusione del relativo procedimento. In tal caso il termine per il rilascio dell'attestato è prorogato di sessanta giorni.
2. Il Ministero ha la facoltà di acquistare la cosa . . . per il valore indicato nella denuncia. Il provvedimento di acquisto è notificato all'interessato entro il termine perentorio di novanta giorni dalla denuncia. Fino a quando non sia intervenuta la notifica del provvedimento di acquisto, l'interessato può rinunciare all'uscita dell'oggetto e provvedere al ritiro del medesimo.
3. Qualora il Ministero non intenda procedere all'acquisto, ne dà comunicazione, entro sessanta giorni dalla denuncia, alla regione nel cui territorio si trova l'ufficio di esportazione proponente. La regione ha facoltà di acquistare la cosa . . . nel rispetto di quanto stabilito all'articolo 62, commi 2 e 3. Il relativo provvedimento è notificato all'interessato entro il termine perentorio di novanta giorni dalla denuncia.
Commento
Ratio dell'istituto
L'articolo 70 disciplina l'acquisto coattivo del bene per il quale sia stato negato l'attestato di libera circolazione. La norma realizza un bilanciamento fra interesse pubblico alla tutela e diritto patrimoniale del privato: lo Stato non puo limitarsi a negare l'uscita del bene, lasciando il privato senza alternative; deve offrire la possibilita di acquisirlo al valore dichiarato. Il privato che intenda monetizzare ottiene comunque il prezzo di mercato che lui stesso ha indicato.
Termini e procedura
Il termine per l'esercizio dell'acquisto e di novanta giorni dal diniego dell'attestato. La comunicazione dell'esercizio dell'opzione deve raggiungere il privato entro il termine, a pena di decadenza. La procedura passa attraverso il Ministero della cultura, che valuta l'opportunita dell'acquisto in coordinamento con eventuali istituti pubblici interessati (musei statali, regionali, archivi).
Valore di acquisto
Il valore di acquisto e quello dichiarato dal privato nella domanda di attestato. La regola e essenziale: il privato, presentando la domanda, accetta implicitamente che lo Stato possa acquisire il bene al prezzo da lui indicato. La dichiarazione del valore non e quindi un atto formale, ma una vera dichiarazione di volonta che vincola il dichiarante. Una sottovalutazione strategica puo ridurre il prezzo di mercato in caso di acquisto; una sopravvalutazione puo aumentarlo, ma rende anche piu probabile l'esercizio dell'opzione.
Soggetti interessati all'acquisto
L'acquisto puo essere disposto a favore dello Stato o, in coordinamento, a favore di regioni, citta metropolitane, comuni, enti pubblici culturali. Il Ministero coordina le manifestazioni di interesse e individua il destinatario piu coerente con il contesto del bene. Una scultura di rilievo locale puo essere destinata al museo civico; un manoscritto di interesse nazionale a una biblioteca centrale.
Coordinamento con la prelazione
L'acquisto coattivo dell'articolo 70 e istituto distinto dalla prelazione legale degli articoli 60-62. La prelazione opera in sede di alienazione di un bene gia dichiarato di interesse culturale; l'acquisto coattivo opera in sede di domanda di attestato. I due istituti possono coordinarsi: se un bene di rilievo viene venduto e poi presentata domanda di attestato, possono concorrere prelazione e acquisto coattivo nei rispettivi presupposti.
Profili pratici e strategici
Per il privato la dichiarazione del valore e una decisione strategica delicata. Un valore basso aumenta la probabilita che il Ministero non eserciti l'opzione (perche il bene risulta meno appetibile o l'esborso comunque conveniente per il privato), ma puo precludere effettiva monetizzazione qualora l'opzione venga esercitata. Un valore alto rende piu attraente il bene per lo Stato ma aumenta la chance di esercizio dell'opzione. La giurisprudenza ha confermato che la valutazione e vincolante e non puo essere riformulata dopo la presentazione della domanda.
Casi pratici
Caso 1: Caso 1 — Dichiarazione bassa e ottenimento di vendita all'estero
Caso 2: Caso 2 — Acquisto coattivo esercitato
Domande frequenti
Quando il Ministero puo esercitare l'acquisto coattivo?
Entro novanta giorni dal diniego dell'attestato di libera circolazione. Il termine e perentorio: la sua scadenza preclude l'opzione e il privato puo ripresentare la domanda.
A quale prezzo lo Stato acquisisce il bene?
Al valore dichiarato dal privato nella domanda di attestato. La dichiarazione del valore vincola il dichiarante: lo Stato puo acquistare a quel prezzo, ne piu ne meno.
L'acquisto coattivo e diverso dalla prelazione?
Si. La prelazione opera in sede di alienazione di un bene gia vincolato (articoli 60-62). L'acquisto coattivo opera in sede di domanda di attestato di libera circolazione e a seguito di diniego. I due istituti possono coordinarsi.
Vedi anche