← Torna a Codice Beni Culturali e Paesaggio (D.Lgs. 42/2004)
Ultimo aggiornamento: 27 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche
In sintesi
  • Disciplina il procedimento di rilascio dell'attestato di libera circolazione.
  • Termine di quaranta giorni per la pronuncia della soprintendenza.
  • Valutazione discrezionale sulla compatibilita dell'uscita con la tutela.
  • In caso di diniego, possibile acquisto coattivo da parte del Ministero.
  • Strumento cardine del controllo dell'uscita definitiva dei beni privati.

Testo dell'articoloVigente

Art. 68 D.Lgs. 42/2004 — Attestato di libera circolazione

D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 — Codice dei beni culturali e del paesaggio

1. Chi intende far uscire in via definitiva dal territorio della Repubblica le cose indicate nell'articolo 65, comma 3, deve farne denuncia e presentarle al competente ufficio di esportazione, indicando, contestualmente e per ciascuna di esse, il valore venale, al fine di ottenere l'attestato di libera circolazione. Il soggetto che presenta la denuncia e i suoi aventi causa possono ritirarla prima della notificazione della comunicazione dell'attestato di libera circolazione o del diniego .

2. L'ufficio di esportazione, entro tre giorni dall'avvenuta presentazione della cosa, ne dà notizia ai competenti uffici del Ministero, che segnalano ad esso, entro i successivi dieci giorni, ogni elemento conoscitivo utile in ordine agli oggetti presentati per l'uscita definitiva.

3. L'ufficio di esportazione, accertata la congruità del valore indicato, rilascia o nega con motivato giudizio, anche sulla base delle segnalazioni ricevute, l'attestato di libera circolazione, dandone comunicazione all'interessato entro quaranta giorni dalla presentazione della cosa.

4. Nella valutazione circa il rilascio o il rifiuto dell'attestato di libera circolazione gli uffici di esportazione accertano se le cose presentate, in relazione alla loro natura o al contesto storico-culturale di cui fanno parte, presentano interesse artistico, storico, archeologico, etnoantropologico, bibliografico, documentale o archivistico, a termini dell'articolo 10. Nel compiere tale valutazione gli uffici di esportazione si attengono a indirizzi di carattere generale stabiliti con decreto del Ministro, sentito il competente organo consultivo.

5. L'attestato di libera circolazione ha validità quinquennale ed è redatto in tre originali, uno dei quali è depositato agli atti d'ufficio; un secondo è consegnato all'interessato e deve accompagnare la circolazione dell'oggetto; un terzo è trasmesso al Ministero per la formazione del registro ufficiale degli attestati.

6. Il diniego comporta l'avvio del procedimento di dichiarazione, ai sensi dell'articolo 14. A tal fine, contestualmente al diniego, sono comunicati all'interessato gli elementi di cui all'articolo 14, comma 2, e le cose sono sottoposte alla disposizione di cui al comma 4 del medesimo articolo.

7. Per le cose di proprietà di enti sottoposti alla vigilanza regionale, l'ufficio di esportazione acquisisce il parere della regione, che è reso nel termine perentorio di trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta e, se negativo, è vincolante.

Commento

Funzione dell'attestato

L'attestato di libera circolazione e il provvedimento autorizzatorio che consente l'uscita definitiva dei beni culturali di proprieta privata dal territorio italiano. Cardine del sistema dell'articolo 65, e lo strumento che concretizza il controllo statale sulla circolazione internazionale. Senza attestato, l'uscita e illecita e attiva le sanzioni penali dell'articolo 174 e le procedure di restituzione internazionale.

Soggetti istanti e oggetto della domanda

La domanda e presentata dal proprietario, possessore o detentore del bene. La presentazione avviene tramite il SUE (Sistema unico di esportazione) o presso l'ufficio esportazione competente per territorio. La domanda contiene l'identificazione del bene (descrizione, fotografie, misure, tecnica), la valutazione economica indicata dal richiedente, la destinazione, la documentazione di provenienza.

Termine e silenzio

Il termine e di quaranta giorni dalla presentazione della domanda. Decorso inutilmente il termine, l'attestato si intende rilasciato per silenzio significativo positivo. La regola e di favore per il privato e accelera la circolazione. Tuttavia la giurisprudenza ha chiarito che il silenzio positivo non opera quando l'amministrazione abbia tempestivamente comunicato la sospensione del termine o l'avvio di un procedimento di acquisto coattivo.

Valutazione discrezionale

La soprintendenza valuta la rilevanza del bene per il patrimonio culturale nazionale. I parametri sono l'autorialita, la rarita, l'importanza per la storia dell'arte e della cultura, il legame con il contesto regionale, la coerenza con collezioni pubbliche. La discrezionalita e tecnica, non meramente amministrativa: il diniego deve essere supportato da motivazione tecnica puntuale, censurabile in sede giurisdizionale per difetto di istruttoria o irragionevolezza.

Diniego e acquisto coattivo

Il diniego attiva il procedimento di acquisto coattivo dell'articolo 70. Il Ministero, entro novanta giorni dal diniego, puo dichiarare l'intenzione di acquistare al valore indicato dal privato nella domanda. Il meccanismo bilancia il diniego con un'opzione di acquisto al prezzo dichiarato: il privato non subisce un'espropriazione gratuita, ma riceve il valore di mercato che lui stesso ha indicato.

Tutela giurisdizionale

Il diniego e impugnabile davanti al TAR. Il giudizio amministrativo verifica la coerenza della motivazione con i parametri tecnici di valutazione. Diversi indirizzi recenti del Consiglio di Stato (sezione VI) hanno annullato dinieghi non sufficientemente motivati, particolarmente quando l'opera non sia di autore italiano e il legame con il contesto culturale nazionale appaia attenuato. La motivazione resta il punto centrale della legittimita del provvedimento.

Casi pratici

Caso 1: Caso 1 — Attestato rilasciato per silenzio

Caso 2: Caso 2 — Diniego e acquisto coattivo

Domande frequenti

Quanto dura il procedimento di rilascio dell'attestato di libera circolazione?

Quaranta giorni dalla presentazione della domanda. Decorso inutilmente il termine, l'attestato si intende rilasciato per silenzio significativo positivo.

Su quali basi la soprintendenza puo negare l'attestato?

Sull'eccezionale rilevanza del bene per il patrimonio culturale nazionale: autorialita, rarita, legame con il contesto regionale, importanza per la storia dell'arte. La motivazione tecnica deve essere puntuale.

Cosa succede in caso di diniego?

Il Ministero, entro novanta giorni, puo esercitare l'acquisto coattivo dell'articolo 70 al valore dichiarato dal privato. Il provvedimento di diniego e comunque impugnabile davanti al TAR.

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di La Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 54 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.