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Ultimo aggiornamento: 27 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche
In sintesi
  • Disciplina altre ipotesi di uscita temporanea: studio, restauro, finalita scientifiche.
  • Ammessa anche per esposizioni in sedi diplomatiche italiane all'estero.
  • Necessario provvedimento autorizzatorio motivato.
  • Termini massimi e obblighi assicurativi calibrati sulla finalita.
  • Non sono ammessi beni del demanio culturale per finalita commerciali.

Testo dell'articoloVigente

Art. 67 D.Lgs. 42/2004 — Altri casi di uscita temporanea

D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 — Codice dei beni culturali e del paesaggio

1. 1. Le cose e i beni culturali indicati nell'articolo 65, commi 1, 2, lettera a), e 3 possono essere autorizzati ad uscire temporaneamente anche quando: a) costituiscano mobilio privato dei cittadini italiani che ricoprono, presso sedi diplomatiche o consolari, istituzioni comunitarie o organizzazioni internazionali, cariche che comportano il trasferimento all'estero degli interessati, per un periodo non superiore alla durata del loro mandato; b) costituiscano l'arredamento delle sedi diplomatiche e consolari all'estero; c) debbano essere sottoposti ad analisi, indagini o interventi di conservazione da eseguire necessariamente all'estero; d) la loro uscita sia richiesta in attuazione di accordi culturali con istituzioni museali straniere, in regime di reciprocità e per la durata stabilita negli accordi medesimi, che non può essere … superiore a quattro anni , rinnovabili una sola volta .

2. Non è soggetta ad autorizzazione l'uscita temporanea dal territorio della Repubblica dei mezzi di trasporto aventi più di settantacinque anni per la partecipazione a mostre e raduni internazionali, salvo che sia per essi intervenuta la dichiarazione ai sensi dell'articolo 13. (7) AGGIORNAMENTO (7) ————— Il D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 62 ha disposto (con l'art. 2, comma 1, lettera ss)) l'introduzione della Sezione i-bis – Uscita dal territorio nazionale e ingresso nel territorio nazionale, comprendente gli articoli da 65 a 72.

Commento

Quadro generale

L'articolo 67 estende il regime dell'uscita temporanea oltre l'ipotesi promozionale dell'articolo 66, ricomprendendo finalita di studio, restauro, ricerca scientifica, esposizione in sedi diplomatiche e consolari italiane all'estero. La norma riconosce che esistono ragioni qualificate per il temporaneo trasferimento di un bene culturale fuori dai confini nazionali, diverse dalla pura promozione tramite mostre.

Uscita per studio e ricerca

I trasferimenti per finalita di studio (analisi scientifiche, comparazioni stilistiche, restauri specializzati non disponibili in Italia) sono frequenti soprattutto per beni archeologici e per opere che richiedono indagini diagnostiche avanzate. Il bene viene trasferito presso laboratori esteri di riferimento (universita, istituti specializzati) per il tempo strettamente necessario. La giustificazione tecnica deve essere documentata da relazione di specialisti.

Uscita per restauro

Quando il restauro richiede tecniche o competenze non disponibili nel mercato italiano, l'opera puo essere temporaneamente trasferita presso laboratori esteri qualificati. La pratica e frequente per opere su carta, fotografia, materiali contemporanei sperimentali, oggetti tecnologici d'epoca. L'autorizzazione contiene prescrizioni puntuali sul programma di restauro e sull'obbligo di documentazione fotografica dello stato pre e post intervento.

Sedi diplomatiche italiane

Le ambasciate, i consolati, gli istituti italiani di cultura all'estero possono richiedere opere in prestito per fini di rappresentanza e diffusione culturale. Il regime e diverso dalla mostra ordinaria: l'opera resta sotto la responsabilita di un'autorita statale italiana, anche se collocata fuori dal territorio nazionale. Il regime assicurativo e quello statale, con minore esposizione finanziaria.

Termini e proroghe

L'autorizzazione fissa termini calibrati sulla finalita: alcune settimane per esami diagnostici, alcuni mesi per restauri, fino a alcuni anni per prestiti a sedi diplomatiche. Le proroghe sono ammesse, ma il provvedimento iniziale fissa termini massimi a presidio della temporaneita. Il superamento prolungato e ingiustificato rischia di trasformare l'uscita temporanea in dispersione effettiva del bene.

Esclusioni e limiti

Sono espressamente esclusi i beni che, per la loro fragilita o per esigenze di tutela, non possono essere trasferiti senza pregiudizio. La valutazione e tecnica e affidata alla soprintendenza competente e, nei casi piu delicati, agli istituti centrali di restauro. Sono altresi esclusi i trasferimenti che mascherano finalita commerciali: la finalita commerciale segue il regime dell'attestato di libera circolazione, non quello dell'uscita temporanea.

Casi pratici

Caso 1: Caso 1 — Restauro in laboratorio estero

Caso 2: Caso 2 — Esposizione in sede diplomatica

Domande frequenti

Per quali finalita e ammessa l'uscita temporanea oltre alle mostre?

Studio scientifico, restauro presso laboratori esteri specializzati, ricerca, esposizione in sedi diplomatiche italiane all'estero. La finalita deve essere documentata e tecnicamente giustificata.

Si possono prestare opere a un'ambasciata italiana?

Si. Le sedi diplomatiche e consolari italiane all'estero possono ospitare opere in prestito per finalita di rappresentanza culturale, con regime semplificato e copertura assicurativa statale.

Si possono mandare opere all'estero per fini commerciali con l'articolo 67?

No. Le finalita commerciali seguono il regime dell'attestato di libera circolazione (articolo 68). L'articolo 67 e riservato a finalita non commerciali: studio, restauro, rappresentanza istituzionale.

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di La Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 54 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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