← Torna a Codice Beni Culturali e Paesaggio (D.Lgs. 42/2004)
Ultimo aggiornamento: 27 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche
In sintesi
  • Stabilisce il principio di controllo statale sulla circolazione internazionale dei beni culturali.
  • La tutela e esercitata in coerenza con i principi del diritto dell'Unione europea.
  • Riconosce l'esigenza di un mercato europeo integrato pur con misure di salvaguardia.
  • Disposizione introduttiva del Capo V dedicato alla circolazione internazionale.
  • Coordinamento con i regolamenti UE su esportazione e restituzione.

Testo dell'articoloVigente

Art. 64-bis D.Lgs. 42/2004 — (Controllo sulla circolazione)

D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 — Codice dei beni culturali e del paesaggio

((

1. Il controllo sulla circolazione internazionale è finalizzato a preservare l'integrità del patrimonio culturale in tutte le sue componenti, quali individuate in base al presente codice ed alle norme previgenti.

2. Il controllo di cui al comma 1 è esercitato ai sensi delle disposizioni del presente capo, nel rispetto degli indirizzi e dei vincoli fissati in ambito comunitario, nonché degli impegni assunti mediante la stipula e la ratifica di Convenzioni internazionali. Detto controllo costituisce funzione di preminente interesse nazionale.

3. Con riferimento al regime della circolazione internazionale, i beni costituenti il patrimonio culturale non sono assimilabili a merci.

))

Commento

Funzione introduttiva

L'articolo 64-bis e disposizione di apertura del Capo V, dedicato alla circolazione internazionale dei beni culturali. Si tratta di una norma di principio che enuncia le linee guida cui si conforma la disciplina italiana di settore. La sua introduzione, avvenuta con il decreto legislativo 62/2008, ha avuto la funzione di esplicitare il quadro di riferimento europeo, prima implicito ma non espressamente richiamato.

Principio di controllo statale

La norma riafferma il principio che la circolazione internazionale dei beni culturali e oggetto di controllo da parte dello Stato. Il controllo si esercita attraverso istituti tipici: l'attestato di libera circolazione (articolo 68), il regime dell'uscita temporanea (articoli 66-67), le sanzioni per l'esportazione illecita (articoli 174-175), l'azione di restituzione internazionale (articoli 75-83). L'obiettivo e impedire la dispersione del patrimonio culturale nazionale.

Coerenza con il diritto dell'Unione europea

L'articolo 64-bis chiarisce che la tutela italiana si esercita in coerenza con i principi del diritto UE. Il riferimento e essenziale: il mercato unico europeo presuppone la libera circolazione delle merci (articolo 28 TFUE), ma l'articolo 36 TFUE ammette restrizioni giustificate da motivi di protezione del patrimonio artistico, storico, archeologico. La disciplina italiana, come quella degli altri Stati membri, opera all'interno di questo bilanciamento.

Rapporti con i regolamenti UE

Il regolamento (CE) n. 116/2009 disciplina l'esportazione di beni culturali al di fuori dell'Unione, richiedendo una licenza dello Stato membro di provenienza. La direttiva 2014/60/UE disciplina la restituzione dei beni culturali usciti illecitamente dal territorio di uno Stato membro. Il regolamento (UE) 2019/880 introduce un controllo all'importazione dei beni culturali nell'Unione, a contrasto del traffico illecito proveniente da paesi terzi. L'articolo 64-bis e la cerniera che collega la disciplina interna a questo quadro europeo.

Implicazioni pratiche

Per gli operatori del mercato (case d'asta, gallerie, collezionisti) l'articolo 64-bis non impone obblighi specifici, ma fornisce la chiave di lettura sistematica delle norme successive. Quando si valuta se un'opera puo lasciare il territorio italiano, il riferimento e duplice: norme nazionali sull'attestato di libera circolazione e norme UE sulla licenza di esportazione verso paesi terzi. I due piani si integrano: il bene destinato a uscire verso paese extra-UE necessita di entrambi i provvedimenti.

Indirizzi giurisprudenziali europei

La Corte di giustizia ha consolidato l'interpretazione restrittiva delle eccezioni dell'articolo 36 TFUE: le misure nazionali di tutela del patrimonio devono essere proporzionate, non discriminatorie, motivate. Le decisioni italiane di diniego dell'attestato di libera circolazione sono state ripetutamente vagliate dalla giurisprudenza interna alla luce di questi principi. Il TAR Lazio e il Consiglio di Stato hanno chiarito che il diniego richiede una motivazione tecnica puntuale, ancorata a parametri di interesse oggettivo (rarita, autorialita, contesto).

Casi pratici

Caso 1: Caso 1 — Esportazione verso paese extra-UE

Caso 2: Caso 2 — Trasferimento intra-UE

Domande frequenti

Qual e la funzione dell'articolo 64-bis?

E una norma di principio che apre il Capo V sulla circolazione internazionale dei beni culturali. Enuncia che il controllo statale si esercita in coerenza con i principi del diritto dell'Unione europea.

L'articolo 64-bis impone obblighi specifici?

No, fornisce la chiave di lettura sistematica delle norme successive. Gli obblighi operativi si trovano negli articoli 65 e seguenti, che disciplinano uscita definitiva, temporanea e attestato di libera circolazione.

Come si raccorda la disciplina italiana con quella europea?

L'Italia esercita la tutela nei limiti dell'articolo 36 TFUE, che ammette restrizioni alla libera circolazione per la protezione del patrimonio culturale. Si applicano inoltre i regolamenti UE 116/2009, 2019/880 e la direttiva 2014/60/UE.

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di La Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 54 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.