Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 99 D.Lgs. 159/2011 – Modalità di funzionamento della banca dati nazionale unica

D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 – Codice antimafia

1. 1. Con uno o più regolamenti ai sensi dell' articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 , da adottarsi, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri della pubblica amministrazione e dell'innovazione, della giustizia, dello sviluppo economico e delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, sono disciplinate le modalità di funzionamento della banca dati nazionale unica e di collegamento con il Centro elaborazione dati (CED) di cui all'articolo 96. a) LETTERA ABROGATA DAL D.L. 30 DICEMBRE 2023, N. 215 , CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 23 FEBBRAIO 2024, N. 18 ; b) LETTERA ABROGATA DAL D.L. 30 DICEMBRE 2023, N. 215 , CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 23 FEBBRAIO 2024, N. 18 ; c) LETTERA ABROGATA DAL D.L. 30 DICEMBRE 2023, N. 215 , CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 23 FEBBRAIO 2024, N. 18 ; d) LETTERA ABROGATA DAL D.L. 30 DICEMBRE 2023, N. 215 , CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 23 FEBBRAIO 2024, N. 18 ; e) LETTERA ABROGATA DAL D.L. 30 DICEMBRE 2023, N. 215 , CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 23 FEBBRAIO 2024, N. 18 ; f) LETTERA ABROGATA DAL D.L. 30 DICEMBRE 2023, N. 215 , CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 23 FEBBRAIO 2024, N. 18 .

1-bis. Con decreto del Ministro dell'interno, di natura non regolamentare, sono definite e aggiornate le modalità di autenticazione, autorizzazione e di registrazione degli accessi e delle operazioni effettuate sulla banca dati nazionale unica; di accesso da parte del personale delle Forze di polizia e dell'amministrazione civile dell'interno; di accesso da parte della Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo per lo svolgimento dei compiti previsti dall' articolo 371-bis del codice di procedura penale e di consultazione da parte dei soggetti di cui all'articolo 97, comma 1 , del presente codice . Fino all'adozione del decreto ministeriale di cui al primo periodo, sono fatte salve le disposizioni di cui al capo IV, sezione II, del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 ottobre 2014, n. 193 , unitamente ai relativi allegati numeri 2, 3, 4 e 5.

2. Il sistema informatico, comunque, garantisce l'individuazione del soggetto che effettua ciascuna interrogazione e conserva la traccia di ciascun accesso.

2-bis. Fino all'attivazione della banca dati nazionale unica, e comunque non oltre dodici mesi dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del primo dei regolamenti di cui al comma 1, i soggetti di cui all'articolo 83, commi 1 e 2, acquisiscono d'ufficio tramite le prefetture la documentazione antimafia. A tali fini, le prefetture utilizzano il collegamento informatico al Centro elaborazione dati di cui all' articolo 8 della legge 1° aprile 1981, n. 121 , al fine di verificare la sussistenza di una delle cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'articolo 67 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, e all'articolo 91, comma 6, nonché i collegamenti informatici o telematici, attivati in attuazione del decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252 . In ogni caso, si osservano per il rilascio della documentazione antimafia i termini di cui agli articoli 88 e 92.

2-ter. Con uno dei regolamenti di cui al comma 1 possono essere disciplinate le modalità con le quali la banca dati nazionale unica acquisisce, attraverso l'Anagrafe nazionale della popolazione residente di cui all' articolo 62 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 , i dati anagrafici dei soggetti di cui all'articolo 85, comma 3, e li raffronta con quelli del Centro elaborazione dati di cui all' articolo 8 della legge 1° aprile 1981, n. 121 .

In sintesi

  • Le modalità di funzionamento della banca dati antimafia sono fissate con regolamento governativo.
  • Il regolamento è adottato dal Ministro dell'interno di concerto con altri dicasteri, sentito il Garante privacy.
  • Le lettere a)-f) del comma 1 sono state abrogate dal D.L. 215/2023, semplificando il rinvio regolamentare.
  • Il regolamento disciplina anche il collegamento con il CED del Ministero dell'interno ex art. 96.
Indice dei contenuti

L'art. 99 affida a uno o più regolamenti governativi la disciplina concreta delle modalità di funzionamento della banca dati nazionale unica. È una norma di rinvio, ma la sua portata operativa è notevole: tutte le regole di accreditamento, di consultazione e di tempi di risposta vivono nei provvedimenti attuativi.

Il meccanismo del rinvio regolamentare

Il comma 1 richiama l'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, ossia la fonte tipica dei regolamenti ministeriali. Il termine originario di sei mesi dall'entrata in vigore del Codice è stato in concreto rispettato con il D.P.R. 233/2011 e con i successivi adattamenti, da ultimo allineati alla riforma del 2023.

Il ruolo del Garante per la protezione dei dati personali

Il parere preventivo del Garante privacy è espressamente richiesto. Trattandosi di un archivio che incrocia dati giudiziari, fiscali e amministrativi su persone fisiche e su soggetti collettivi, il rispetto del principio di proporzionalità sancito dall'art. 5 GDPR è condizione di legittimità della disciplina attuativa.

L'abrogazione delle lettere a)-f)

Il D.L. 30 dicembre 2023, n. 215, convertito con modificazioni dalla legge 23 febbraio 2024, n. 18, ha abrogato le lettere a)-f) del comma 1, che dettagliavano i contenuti minimi del regolamento. La scelta del legislatore è stata quella di lasciare alla fonte regolamentare la massima flessibilità nell'organizzare i flussi informativi, evitando rigidità che mal si conciliano con l'evoluzione delle tecnologie e dei rischi di infiltrazione.

Il raccordo con il CED del Viminale

Il regolamento deve disciplinare le interconnessioni con il Centro elaborazione dati di cui all'art. 96, hub centrale del Ministero dell'interno. È un punto delicato sotto il profilo della sicurezza: l'accesso al CED è regolato dalla legge 1° aprile 1981, n. 121, e prevede tracciamento integrale delle consultazioni e responsabilità penali per i casi di accesso abusivo.

Conseguenze del mancato regolamento

Se il regolamento non viene aggiornato o non disciplina una specifica fattispecie, la prefettura procede secondo le regole generali del Codice. La giurisprudenza amministrativa ha tendenzialmente escluso che l'incompletezza del quadro regolamentare possa paralizzare il rilascio della documentazione antimafia, riconoscendone la natura di provvedimento di prevenzione cautelare di matrice direttamente legale.

Le linee di evoluzione tecnologica

Negli ultimi anni la disciplina regolamentare si è confrontata con l'esigenza di interoperabilità tra le banche dati pubbliche e con il principio del once only sancito a livello europeo. La banca dati antimafia deve dialogare con il Registro delle imprese, con le banche dati anagrafiche e fiscali, con il sistema informativo dell'ANBSC. L'art. 99, pur nella sua brevità, è la cornice giuridica che abilita questi raccordi senza necessità di interventi legislativi successivi.

Tutela dei dati personali

Il parere del Garante privacy resta presidio costituzionale. Le pronunce della Corte di giustizia UE in materia di trattamento dei dati a fini di prevenzione hanno rafforzato il principio di proporzionalità: ogni nuovo flusso deve essere giustificato da un bilanciamento esplicito tra esigenze investigative e diritti fondamentali.

Casi pratici

Caso 1: Adeguamento del regolamento attuativo

Caso 2: Lacuna regolamentare

Domande frequenti

Qual è il regolamento attuativo principale dell'art. 99?

Il D.P.R. 15 dicembre 2011, n. 233, ha disciplinato il funzionamento della banca dati e i flussi informativi tra prefetture, autorità giudiziaria, enti territoriali, agenzie fiscali e amministratori giudiziari.

Cosa è cambiato con il D.L. 215/2023?

Sono state abrogate le previsioni di dettaglio sui contenuti del regolamento, lasciando alla fonte secondaria una maggiore flessibilità nell'organizzare gli scambi informativi tra le diverse banche dati pubbliche.

Il regolamento può limitare l'accesso degli enti locali?

Il regolamento può graduare l'accesso in funzione delle competenze, ma non può escludere i soggetti tenuti per legge a chiedere la documentazione antimafia, perché il diritto di accesso discende direttamente dagli artt. 83 e 91 del Codice.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-05-23
Vedi anche
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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