← Torna a Codice Antimafia (D.Lgs. 159/2011)
Ultimo aggiornamento: 11 Giugno 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche
In sintesi
  • Istituita presso il Ministero dell'interno la banca dati nazionale unica della documentazione antimafia.
  • Collegata al Centro elaborazione dati ex art. 8 L. 121/1981.
  • Funzione: verifica automatizzata delle cause art. 67 e dei tentativi di infiltrazione.
  • Incardinata nel Dipartimento per le politiche del personale dell'amministrazione civile.
  • Norma istitutiva: dettagli operativi nei decreti attuativi.

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 96 D.Lgs. 159/2011 — Istituzione della banca dati nazionale unica della documentazione antimafia

D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 — Codice antimafia

1. Presso il Ministero dell'interno, Dipartimento per le politiche del personale dell'amministrazione civile e per le risorse strumentali e finanziarie è istituita la banca dati nazionale unica della documentazione antimafia, di seguito denominata «banca dati nazionale unica» .

2. Al fine di verificare la sussistenza di una delle cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'articolo 67 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, la banca dati nazionale unica è collegata telematicamente con il Centro elaborazione dati di cui all' articolo 8 della legge 1° aprile 1981, n. 121 .

In sintesi

  • Istituita presso il Ministero dell'interno la banca dati nazionale unica della documentazione antimafia.
  • Collegata al Centro elaborazione dati ex art. 8 L. 121/1981.
  • Funzione: verifica automatizzata delle cause art. 67 e dei tentativi di infiltrazione.
  • Incardinata nel Dipartimento per le politiche del personale dell'amministrazione civile.
  • Norma istitutiva: dettagli operativi nei decreti attuativi.
Indice dei contenuti

L'infrastruttura informativa centrale

L'articolo 96 è una delle norme istitutive più importanti del Libro II. Crea formalmente la banca dati nazionale unica della documentazione antimafia, presso il Ministero dell'interno, e ne fissa la collocazione organizzativa nel Dipartimento per le politiche del personale dell'amministrazione civile e per le risorse strumentali e finanziarie. Senza questa infrastruttura il sistema di verifica antimafia, così come ridisegnato dal Codice del 2011, non avrebbe potuto funzionare.

Funzione operativa

La banca dati ha una doppia funzione operativa. Da un lato verifica la sussistenza delle cause di decadenza, sospensione o divieto dell'articolo 67 (dati oggettivi, immediatamente accertabili). Dall'altro registra gli elementi rilevanti per i tentativi di infiltrazione mafiosa dell'articolo 84, comma 4. La distinzione è importante: la banca dati centralizza informazioni di natura diversa, alimentate da fonti diversificate.

Il collegamento al CED del Viminale

Il comma 2 dispone il collegamento telematico della banca dati al Centro elaborazione dati di cui all'articolo 8 della L. 121/1981. È la grande infrastruttura informativa del Ministero dell'interno, che raccoglie dati di sicurezza pubblica e di polizia. La saldatura è essenziale: consente alla banca dati antimafia di alimentarsi dei flussi informativi delle forze di polizia, della DIA, dell'autorità giudiziaria.

I soggetti consultanti

L'articolo 96 va letto in coordinamento con l'articolo 97, che individua i soggetti autorizzati alla consultazione. Sono i destinatari dell'articolo 83, le camere di commercio, gli ordini professionali, l'ANAC. Ogni soggetto ha credenziali autorizzate e accede in funzione della tipologia di verifica richiesta.

Decreti attuativi

L'articolo 96 fissa il principio istitutivo ma rinvia ai decreti attuativi gli aspetti tecnici. Il D.P.C.M. 30 ottobre 2014, n. 193, ha definito modalità di alimentazione, regole di accesso, requisiti tecnici della banca dati. Successivi interventi hanno aggiornato l'infrastruttura per garantire interoperabilità con altri sistemi (banca dati nazionale dei contratti pubblici, casellario giudiziale, sistemi della DIA).

Profili di protezione dei dati

La banca dati tratta dati di natura particolare (precedenti penali, misure di prevenzione, indicatori di infiltrazione). Si applicano dunque i principi del Regolamento UE 2016/679 e del D.Lgs. 196/2003, con specifiche garanzie: limitazione dell'accesso ai soli soggetti autorizzati, tracciabilità delle consultazioni, conservazione finalisticamente orientata, obblighi di sicurezza tecnica e organizzativa. Il bilanciamento tra esigenze preventive e tutela dei dati è oggetto di costante attenzione regolamentare.

Casi pratici

Caso 1: Aggiornamento dato dopo sentenza

Caso 2: Consultazione da camera di commercio

Domande frequenti

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-05-23
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 100 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.