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Ultimo aggiornamento: 23 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche
In sintesi
  • Divieto di stipulare contratti e di rilasciare provvedimenti in presenza di interdittiva.
  • Decorso il termine senza rilascio, l'amministrazione procede con autocertificazione.
  • Sopravvenienza ostativa post-stipula: revoca delle autorizzazioni e recesso dai contratti.
  • Salvezza del valore delle opere già eseguite e delle utilità conseguite.
  • Deroga al recesso quando l'opera è in corso di ultimazione o la fornitura è essenziale e non sostituibile.

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 94 D.Lgs. 159/2011 — Effetti delle informazioni del prefetto

D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 — Codice antimafia

1. Quando emerge la sussistenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'articolo 67 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa, di cui all'articolo 84, comma 4 ed all' articolo 91, comma 6 , nelle società o imprese interessate, i soggetti di cui all'articolo 83, commi 1 e 2 cui sono fornite le informazioni antimafia, non possono stipulare, approvare o autorizzare i contratti o subcontratti, né autorizzare, rilasciare o comunque consentire le concessioni e le erogazioni.

2. Qualora il prefetto non rilasci l'informazione interdittiva entro i termini previsti, ovvero nel caso di lavori o forniture di somma urgenza di cui all'articolo 92, comma 3 qualora la sussistenza di una causa di divieto indicata nell'articolo 67 o gli elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, ed all' articolo 91, comma 6 , siano accertati successivamente alla stipula del contratto, i soggetti di cui all'articolo 83, commi 1 e 2, salvo quanto previsto al comma 3, revocano le autorizzazioni e le concessioni o recedono dai contratti fatto salvo il pagamento del valore delle opere già eseguite e il rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione del rimanente, nei limiti delle utilità conseguite.

3. I soggetti di cui all'articolo 83, commi 1 e 2, non procedono alle revoche o ai recessi di cui al comma precedente nel caso in cui l'opera sia in corso di ultimazione ovvero, in caso di fornitura di beni e servizi ritenuta essenziale per il perseguimento dell'interesse pubblico, qualora il soggetto che la fornisce non sia sostituibile in tempi rapidi.

4. Le disposizioni di cui ai commi 2 e 3 si applicano anche nel caso in cui emergano elementi relativi a tentativi di infiltrazione.

Commento

L'effetto principale dell'interdittiva

L'articolo 94 è la norma che concretizza l'efficacia operativa dell'informazione antimafia interdittiva. Il comma 1 stabilisce che, quando emerge una causa dell'articolo 67 o un tentativo di infiltrazione mafiosa, le amministrazioni richiedenti non possono stipulare, approvare o autorizzare contratti e subcontratti, né autorizzare, rilasciare o consentire concessioni ed erogazioni. È un divieto generale e cogente.

Decorso del termine senza rilascio

Il comma 2 disciplina il caso in cui il prefetto non rilasci l'interdittiva entro i termini, oppure la causa ostativa emerga dopo la stipula. La regola generale è il recesso dal contratto e la revoca delle autorizzazioni e concessioni. La conseguenza è severa: la commistione patrimoniale con la criminalità organizzata giustifica la rottura del rapporto anche in fase di esecuzione avanzata.

Salvezza del valore già eseguito

Il legislatore non ignora però il principio di affidamento e la necessità di evitare ingiustificate locupletazioni della PA. Il comma 2 prevede la salvezza del pagamento del valore delle opere già eseguite e del rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione del rimanente, nei limiti delle utilità conseguite. È un contemperamento che riconosce la realtà dell'esecuzione, evitando arricchimenti ingiustificati a carico dell'esecutore.

Lavori o forniture di somma urgenza

Il comma 2 contempla anche il caso di lavori o forniture di somma urgenza dell'articolo 92, comma 3. In questa ipotesi l'amministrazione può aver dovuto stipulare in via di urgenza, e l'accertamento dell'infiltrazione sopravviene successivamente. La regola è analoga: revoca o recesso, con salvezza del valore eseguito.

L'eccezione del comma 3

Il comma 3 introduce due eccezioni al recesso e alla revoca. La prima: opera in corso di ultimazione. La seconda: fornitura di beni e servizi essenziale per l'interesse pubblico, quando il fornitore non sia sostituibile in tempi rapidi. Sono deroghe pensate per evitare danni più gravi della prosecuzione del rapporto: interrompere un'opera quasi conclusa o sospendere una fornitura sanitaria essenziale potrebbe causare un nocumento collettivo eccessivo.

Estensione ai tentativi di infiltrazione

Il comma 4 estende le regole dei commi 2 e 3 al caso in cui emergano elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa (cioè la fattispecie più ampia dell'articolo 84, comma 4). La regola è simmetrica: la stessa conseguenza si applica indipendentemente dal fatto che ad emergere sia una causa formale dell'articolo 67 o un giudizio prognostico sui tentativi di infiltrazione.

Coordinamento sistematico

L'articolo 94 va letto in coordinamento con l'articolo 94-bis. Quest'ultimo introduce, per i casi di agevolazione occasionale, le misure di prevenzione collaborativa. In quei casi la rottura del rapporto è sostituita da una sorveglianza rafforzata. L'articolo 94 resta invece la disciplina generale per i veri tentativi di infiltrazione, dove la commistione patrimoniale rende necessaria la chiusura del rapporto.

Casi pratici

Caso 1: Recesso con salvezza utilità

Caso 2: Deroga per fornitura sanitaria essenziale

Domande frequenti

Se l'opera è quasi finita, devo comunque recedere?

No. Il comma 3 prevede una deroga quando l'opera è in corso di ultimazione. La continuazione è ammessa per evitare danni maggiori.

Cosa mi viene riconosciuto in caso di recesso?

Il pagamento del valore delle opere già eseguite e il rimborso delle spese sostenute, nei limiti delle utilità conseguite dall'amministrazione.

L'amministrazione può autorizzare un subcontratto a impresa interdittata?

No. Il comma 1 vieta espressamente di autorizzare contratti, subcontratti, concessioni ed erogazioni in presenza di interdittiva.

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di La Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 54 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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