Testo dell'articoloVigente
Art. 65 D.Lgs. 159/2011 – Rapporti del controllo giudiziario e dell’amministrazione giudiziaria con il fallimento
D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 – Codice antimafia
1. Il controllo e l'amministrazione giudiziaria non possono essere disposti su beni compresi nel fallimento.
2. Quando la dichiarazione di fallimento è successiva all'applicazione delle misure di prevenzione del controllo ovvero dell'amministrazione giudiziaria, la misura di prevenzione cessa sui beni compresi nel fallimento. La cessazione è dichiarata dal tribunale con ordinanza.
3. Nel caso previsto al comma 2, se alla chiusura del fallimento residuano beni già sottoposti alle anzidette misure di prevenzione, il tribunale della prevenzione dispone con decreto l'applicazione della misura sui beni medesimi, ove persistano le esigenze di prevenzione.
In sintesi
Indice dei contenuti
L'art. 65 disciplina i rapporti tra il fallimento e due misure non direttamente ablative del Codice Antimafia: il controllo giudiziario (art. 34-bis) e l'amministrazione giudiziaria (art. 34). Entrambe puntano al risanamento dell'azienda piuttosto che alla sua liquidazione e richiedono un trattamento differente rispetto al sequestro vero e proprio.
Sospensione temporanea del fallimento
L'efficacia della dichiarazione di fallimento è sospesa per la durata del controllo giudiziario o dell'amministrazione giudiziaria. La sospensione tutela la finalità di risanamento: liquidare l'azienda durante un percorso di pulizia gestionale vanificherebbe gli sforzi del tribunale e dell'amministratore. La norma riflette la priorità sistematica della prevenzione patrimoniale "ricostruttiva".
Gestione dell'azienda
Durante l'amministrazione giudiziaria, l'azienda è gestita dall'amministratore nominato dal tribunale. Durante il controllo giudiziario, la gestione resta in capo all'imprenditore, ma sotto sorveglianza e con poteri di indirizzo del controllore. La differenza è significativa: il controllo è meno invasivo e mira al recupero della legalità senza esautorare il titolare.
Sospensione di prescrizioni e decadenze
I termini di prescrizione dei crediti e di decadenza per esercitare azioni nei confronti dell'azienda sono sospesi durante la misura. La sospensione tutela i creditori che, altrimenti, vedrebbero deperire le proprie pretese senza potersi attivare in fallimento. La giurisprudenza ha precisato che la sospensione opera solo per i crediti documentabili al momento della misura.
Riavvio del fallimento
Alla cessazione della misura, se persistono i presupposti, il fallimento riprende il suo corso. Il tribunale verifica se l'azienda è risanata o se le passività superano l'attivo. Nei casi di esito positivo del controllo, la dichiarazione di fallimento può essere revocata; nei casi negativi, prosegue come se non vi fosse stata interruzione.
Coordinamento e tutela dei creditori
I creditori sono informati dell'applicazione della misura mediante pubblicazione del provvedimento. Possono presentare osservazioni e, in casi di rischio per le proprie posizioni, chiedere al tribunale misure cautelari. L'obiettivo è bilanciare l'interesse al risanamento con l'esigenza di non penalizzare i terzi in buona fede.
Casi pratici
Caso 1: Controllo giudiziario sospende il fallimento
Caso 2: Riavvio del fallimento dopo amministrazione
Domande frequenti
Il controllo giudiziario sospende il fallimento?
Sì, sospende temporaneamente l'efficacia della dichiarazione di fallimento per consentire il risanamento. Alla cessazione della misura, se persistono i presupposti, il fallimento riprende il suo corso.
Chi gestisce l'azienda durante l'amministrazione giudiziaria?
L'amministratore giudiziario nominato dal tribunale. Nel controllo giudiziario, invece, la gestione resta all'imprenditore, ma sotto vigilanza del controllore.
I termini di prescrizione si sospendono?
Sì, i termini di prescrizione e decadenza dei crediti sono sospesi durante la misura, per tutelare i creditori che non possono attivarsi nel fallimento durante quel periodo.