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Ultimo aggiornamento: 25 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche
In sintesi
  • Accesso alle sezioni del Fondo unico giustizia (L. 208/2015) per finanziamento aziende sequestrate.
  • Richiesta dell'amministratore giudiziario (con autorizzazione del giudice) o dell'ANBSC.
  • Privilegio speciale sui crediti della sezione b) su immobili, impianti e macchinari.
  • Opponibile ai terzi acquirenti successivi alle annotazioni nel registro imprese.
  • Alla confisca definitiva ANBSC subentra nelle quote sociali.

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 41-bis D.Lgs. 159/2011 — (Strumenti finanziari per la gestione e la valorizzazione delle aziende sequestrate e confiscate)

D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 — Codice antimafia

((

1. L'accesso alle risorse delle sezioni di cui alle lettere a) e b) del comma 196 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 , è richiesto dall'amministratore giudiziario, previa autorizzazione del giudice delegato, o dall'Agenzia, dopo l'adozione dei provvedimenti di prosecuzione o di ripresa dell'attività dell'impresa previsti dall'articolo 41, comma 1-sexies.

2. I crediti derivanti dai finanziamenti erogati dalla sezione di cui alla lettera b) del comma 196 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 , hanno privilegio sugli immobili, sugli impianti e su ogni loro pertinenza, sui macchinari e sugli utensili dell'impresa, comunque destinati al suo funzionamento ed esercizio.

3. Il privilegio può essere esercitato anche nei confronti dei terzi che abbiano acquistato diritti sugli stessi beni in data successiva alle annotazioni di cui al comma 5. Nell'ipotesi in cui non sia possibile far valere il privilegio nei confronti del terzo acquirente, il privilegio si trasferisce sul corrispettivo.

4. Il privilegio di cui al presente articolo è preferito ad ogni altro titolo di prelazione da qualsiasi causa derivante, anche se preesistente alle annotazioni di cui al comma 5, fatta eccezione per i privilegi per spese di giustizia e per quelli di cui all' articolo 2751-bis del codice civile .

5. Il privilegio è annotato presso gli uffici dei registri immobiliari e gli uffici tavolari competenti in relazione al luogo in cui si trovano i beni e nel registro di cui all' articolo 1524 del codice civile presso il tribunale competente in relazione al luogo ove ha sede l'impresa finanziata.

6. Il tribunale, con il procedimento previsto dall'articolo 41, comma 1-sexies, anche su proposta dell'Agenzia, ove rilevi concrete prospettive di prosecuzione dell'attività dell'azienda sequestrata o confiscata, può impartire le direttive per la sua ammissione alla procedura di amministrazione straordinaria nelle forme e alle condizioni previste dall' articolo 2, comma 1-bis, del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270 . Dopo il provvedimento di confisca emesso dalla corte di appello provvede l'Agenzia.

7. Qualora il sequestro o la confisca riguardino aziende di straordinario interesse socio-economico, tenuto conto della consistenza patrimoniale e del numero degli occupati, o aziende concessionarie pubbliche o che gestiscono pubblici servizi, l'amministratore giudiziario può essere nominato tra gli iscritti nella sezione di esperti in gestione aziendale dell'Albo nazionale degli amministratori giudiziari, indicati dalla società INVITALIA Spa tra i suoi dipendenti. In tal caso l'amministratore giudiziario, dipendente della società INVITALIA Spa, per lo svolgimento dell'incarico non ha diritto ad emolumenti aggiuntivi rispetto al trattamento economico in godimento, ad eccezione del rimborso delle spese di cui all'articolo 35, comma 9. I dipendenti della società INVITALIA Spa che abbiano svolto, nei tre anni antecedenti alla data di entrata in vigore della presente disposizione, attività di gestione diretta di aziende in crisi possono iscriversi, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, alla sezione dell'Albo di cui all' articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 4 febbraio 2010, n. 14 . Il dipendente della società INVITALIA Spa, nominato amministratore giudiziario, svolge le proprie funzioni sotto la direzione del giudice delegato, avvalendosi dell'organizzazione della società INVITALIA Spa.

8. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, l'Agenzia, con delibera del Consiglio direttivo, adotta, ai sensi dell'articolo 112, comma 4, lettera d), i criteri per l'individuazione delle aziende sequestrate e confiscate di straordinario interesse socio-economico e per la definizione dei piani di valorizzazione))

Commento

Ratio della norma

L'art. 41-bis introduce un canale di finanziamento dedicato alle aziende sottoposte a sequestro o confisca, con l'obiettivo di evitare il rapido depauperamento e la perdita dei livelli occupazionali. La logica è quella di affiancare la gestione giudiziaria con una leva creditizia mirata, alimentata dal Fondo unico giustizia istituito presso Cassa Depositi e Prestiti.

Le due sezioni del Fondo

La lettera a) del co. 196 L. 208/2015 finanzia interventi di risanamento e ristrutturazione; la lettera b) eroga prestiti agevolati con privilegio speciale. L'amministratore giudiziario, previa autorizzazione del giudice delegato, accede alla provvista solo dopo che è stato adottato il provvedimento di prosecuzione (art. 41, co. 1-sexies) o ripresa dell'attività.

Il privilegio speciale

Il co. 2 attribuisce ai crediti della sezione b) un privilegio sugli immobili, sugli impianti, sui macchinari e sugli utensili. Il privilegio è opponibile ai terzi che abbiano acquistato i beni successivamente alle annotazioni nel registro delle imprese (co. 5). In caso di vendita coattiva, il privilegio si trasferisce sul corrispettivo, secondo lo schema della surrogazione reale.

Effetti della confisca definitiva

Una volta che la confisca diviene definitiva, l'Agenzia nazionale per i beni sequestrati e confiscati (ANBSC) subentra di diritto nella titolarità delle quote o partecipazioni. Il finanziamento prosegue secondo le condizioni originarie, salvo rinegoziazione con CDP.

Esempio operativo

Una società di costruzioni sequestrata a un soggetto destinatario di misura di prevenzione patrimoniale presenta indebitamento per 1,2 milioni di euro e fatturato in calo. L'amministratore giudiziario chiede al giudice delegato l'accesso alla sezione b) per 600.000 euro destinati a coprire stipendi e forniture; il finanziamento viene erogato con privilegio sui macchinari, annotato nel registro imprese. Se a confisca definitiva la società viene assegnata a cooperativa, il debito residuo prosegue.

Raccordi normativi

L'art. 41-bis va letto in combinato con l'art. 41 sulla gestione delle aziende, l'art. 48 sulla destinazione finale e l'art. 110 sulle attribuzioni dell'ANBSC. La disciplina del privilegio richiama l'art. 2745 c.c. e la gerarchia delle cause di prelazione.

Esperienze applicative

Le prime applicazioni del Fondo unico giustizia per le aziende sequestrate hanno mostrato risultati eterogenei. Nei casi virtuosi (concessione di prestiti agevolati a società del settore agroalimentare in Sicilia e in Calabria), il finanziamento ha consentito di mantenere produzione e occupazione fino alla destinazione definitiva. In casi meno fortunati, l'intervento è risultato tardivo rispetto al deterioramento aziendale o insufficiente rispetto al fabbisogno reale, suggerendo l'opportunità di accesso anticipato e di importi più consistenti per crisi gravi.

Profili contabili e fiscali

Il finanziamento erogato dalla sezione b) è iscritto in bilancio come debito a medio-lungo termine; gli oneri finanziari sono deducibili secondo le regole generali (artt. 96 TUIR, ROL). L'amministratore giudiziario deve curare le comunicazioni periodiche al finanziatore (CDP) e al Fondo unico giustizia, secondo i covenant contrattuali. Inadempienze possono comportare risoluzione anticipata e accelerazione del rimborso.

Casi pratici

Caso 1: Caso 1 — Finanziamento per continuità aziendale

Caso 2: Caso 2 — Privilegio verso terzo acquirente

Domande frequenti

Chi può chiedere l'accesso al Fondo?

L'amministratore giudiziario previa autorizzazione del giudice delegato oppure l'ANBSC, esclusivamente dopo l'adozione del provvedimento di prosecuzione o ripresa dell'attività ex art. 41, co. 1-sexies.

Il privilegio è opponibile ai terzi?

Sì, può essere esercitato anche nei confronti dei terzi acquirenti, purché l'acquisto sia avvenuto in data successiva alle annotazioni nel registro delle imprese previste dal co. 5.

Cosa accade alla confisca definitiva?

L'ANBSC subentra nella titolarità delle quote o partecipazioni della società finanziata, mantenendo i rapporti di debito in essere con la sezione b) del Fondo unico giustizia.

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di La Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 54 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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