- Disciplina i compiti dell'amministratore giudiziario nella gestione dei beni.
- Custodia, gestione conservativa, possibile incremento di valore.
- Sostituzione degli organi sociali nelle aziende sequestrate.
- Atti di straordinaria amministrazione previa autorizzazione.
- Coordinamento con ANBSC e con il giudice delegato.
Testo dell'articoloVigente
Art. 37 D.Lgs. 159/2011 — Compiti dell’amministratore giudiziario
D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 — Codice antimafia
1. L'amministratore giudiziario, fermo restando quanto previsto dagli articoli 2214 e seguenti del codice civile , tiene un registro, preventivamente vidimato dal giudice delegato alla procedura, sul quale annota tempestivamente le operazioni relative alla sua amministrazione secondo i criteri stabiliti al comma 6. Con decreto emanato dal Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite le norme per la tenuta del registro.
2. Nel caso di sequestro di azienda l'amministratore prende in consegna le scritture contabili e i libri sociali, sui quali devono essere annotati gli estremi del provvedimento di sequestro.
3. Le somme apprese, riscosse o ricevute a qualsiasi titolo dall'amministratore giudiziario in tale qualità, escluse quelle derivanti dalla gestione di aziende, affluiscono al Fondo unico giustizia di cui all' articolo 61, comma 23, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 , convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 . Con decreto emanato dal Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della giustizia e con il Ministro dell'interno, sono stabilite le norme per la gestione dei ricavi derivanti dall'amministrazione dei beni immobili.
4. Le somme di cui al comma 3 sono intestate alla procedura e i relativi prelievi possono essere effettuati nei limiti e con le modalità stabilite dal giudice delegato.
5. L'amministratore giudiziario tiene contabilità separata in relazione ai vari soggetti o enti proposti; tiene inoltre contabilità separata della gestione e delle eventuali vendite dei singoli beni immobili oggetto di privilegio speciale ed ipoteca e dei singoli beni mobili o gruppo di mobili oggetto di pegno e privilegio speciale. Egli annota analiticamente in ciascun conto le entrate e le uscite di carattere specifico e la quota di quelle di carattere generale imputabili a ciascun bene o gruppo di beni secondo un criterio proporzionale. Conserva altresì i documenti comprovanti le operazioni effettuate e riporta analiticamente le operazioni medesime nelle relazioni periodiche presentate ai sensi dell'articolo 36.
Stesso numero, altri codici
- Art. 37 D.Lgs. 504/1995 — Disposizioni particolari per il vino
- Articolo 37 L. 184/1983: Informazioni sull'origine del minore adottato internazionalmente
- Art. 37 Reg. (UE) 2024/1689 — Contestazione della competenza degli organismi notificati
- Art. 37 Cod. Amb. — [Abrogato]
- Art. 37 D.Lgs. 148/2015 — Requisiti di competenza e assenza di conflitto di interesse
- Art. 37 D.Lgs. 209/2005 — Articolo abrogato
In sintesi
Il mandato gestionale
L'articolo 37 individua i compiti dell'amministratore giudiziario nella fase di gestione dei beni sequestrati. Il mandato è duplice: da un lato custodire e conservare il patrimonio, dall'altro gestirlo in modo attivo, anche con interventi di valorizzazione, evitando il degrado o la perdita di valore. Si tratta di un equilibrio non sempre semplice, soprattutto per aziende attive e per immobili a destinazione produttiva.
Atti di ordinaria e straordinaria amministrazione
L'amministratore compie autonomamente atti di ordinaria amministrazione. Per gli atti di straordinaria amministrazione - alienazioni, locazioni di lunga durata, investimenti rilevanti, ricorso al credito, transazioni significative - è richiesta la previa autorizzazione del giudice delegato. La distinzione, mutuata dal diritto fallimentare, è chiarita caso per caso dal tribunale con prescrizioni mirate al singolo procedimento.
Aziende sequestrate
Nei sequestri d'azienda l'amministratore sostituisce gli organi sociali ed esercita pienamente i poteri di amministrazione. È tenuto a redigere e a far approvare i bilanci, a depositarli presso il registro delle imprese, a gestire i rapporti con dipendenti, fornitori, clienti, banche e amministrazioni pubbliche. La continuità aziendale è obiettivo prioritario, salvo casi in cui il risanamento sia oggettivamente impossibile e si imponga la liquidazione.
Conservazione e valorizzazione
Per gli immobili, l'amministratore provvede alle manutenzioni, alla regolarizzazione urbanistica e fiscale, alla gestione dei contratti di locazione esistenti e all'eventuale stipula di nuovi contratti. Per beni mobili registrati provvede alla custodia, all'assicurazione e all'eventuale alienazione se inutilizzati. Per portafogli finanziari adotta strategie conservative, evitando esposizioni speculative.
Coordinamento istituzionale
L'amministratore opera in costante coordinamento con il giudice delegato, l'ANBSC e, dopo la confisca definitiva, con i destinatari finali dei beni. Partecipa alle scelte di destinazione, fornisce informazioni e pareri tecnici, accompagna il passaggio di consegne. Il ruolo è ibrido: tecnico-aziendalistico ma anche istituzionale, esercitato nell'interesse pubblico.
Profili di responsabilità e diligenza
L'amministratore risponde della propria gestione secondo il parametro della diligenza qualificata, propria del professionista incaricato di funzioni pubbliche. La giurisprudenza richiede un controllo costante sui beni, una contabilità rigorosa, decisioni motivate e tracciabili. La verifica della performance avviene attraverso i rendiconti periodici e attraverso eventuali contestazioni del proposto in caso di restituzione finale dei beni. La responsabilità si estende anche all'omessa adozione di iniziative urgenti, quando il danno conseguente sia evitabile con la dovuta diligenza. La copertura assicurativa professionale, raccomandata o obbligatoria a seconda dei casi, costituisce strumento essenziale di mitigazione del rischio gestionale.
Casi pratici
Caso 1: Caso 1 — Atto di straordinaria amministrazione
Caso 2: Caso 2 — Manutenzione ordinaria su immobile
Domande frequenti