- Disciplina la cauzione e le garanzie reali a tutela degli obblighi del proposto.
- Il tribunale può imporre una cauzione in denaro o titoli per assicurare l'osservanza delle prescrizioni.
- In alternativa, è possibile concedere garanzie reali su beni del proposto.
- L'importo è determinato in base a pericolosità e patrimonio.
- Strumento collaterale alle misure personali di prevenzione.
Testo dell'articoloVigente
Art. 31 D.Lgs. 159/2011 — Cauzione. Garanzie reali
D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 — Codice antimafia
1. Il tribunale, con l'applicazione della misura di prevenzione, dispone che la persona sottoposta a tale misura versi presso la cassa delle ammende una somma, a titolo di cauzione, di entità che, tenuto conto anche delle sue condizioni economiche e dei provvedimenti adottati a norma dell'articolo 22, costituisca un'efficace remora alla violazione delle prescrizioni imposte.
2. Fuori dei casi previsti dall'articolo 9, il tribunale può imporre alla persona denunciata, in via provvisoria e qualora ne ravvisi l'opportunità, le prescrizioni previste dall'articolo 8, commi 3 e 4. Con il provvedimento, il tribunale può imporre la cauzione di cui al comma 1.
3. Il deposito può essere sostituito, su istanza dell'interessato, dalla presentazione di idonee garanzie reali. Il tribunale provvede circa i modi di custodia dei beni dati in pegno e dispone, riguardo ai beni immobili, che il decreto con il quale accogliendo l'istanza dell'interessato è disposta l'ipoteca legale sia trascritto presso l'ufficio delle conservatorie dei registri immobiliari del luogo in cui i beni medesimi si trovano. Le spese relative alle garanzie reali previste dal presente comma sono anticipate dall'interessato secondo le modalità stabilite dal tribunale. Il tribunale può disporre, in relazione alle condizioni economiche della persona sottoposta alla misura di prevenzione, che la cauzione sia pagata in rate mensili .
4. Quando sia cessata l'esecuzione della misura di prevenzione o sia rigettata la proposta, il tribunale dispone con decreto la restituzione del deposito o la liberazione della garanzia.
5. Le misure patrimoniali cautelari previste dal presente articolo mantengono la loro efficacia per tutta la durata della misura di prevenzione e non possono essere revocate, neppure in parte, se non per comprovate gravi necessità personali o familiari.
Commento
Funzione cautelare
L'articolo 31 disciplina l'imposizione di una cauzione o di garanzie reali a corredo delle misure di prevenzione personali. La logica è cautelare: la cauzione mira ad assicurare l'osservanza degli obblighi imposti dal tribunale, in particolare quelli connessi alla sorveglianza speciale. Il versamento di una somma di denaro o la costituzione di una garanzia reale aggiunge un deterrente economico alla minaccia penale che già assiste la violazione delle prescrizioni.
Cauzione e garanzie reali
La cauzione si presta a essere costituita in denaro o in titoli di Stato; le garanzie reali possono consistere in ipoteche su beni immobili del proposto o pegni su beni mobili. La scelta dello strumento dipende dalla disponibilità patrimoniale del proposto e dalla congruità della copertura. Il tribunale fissa l'importo in misura proporzionata alla pericolosità accertata e al patrimonio del soggetto, con possibilità di rideterminazione in corso di esecuzione.
Procedura applicativa
La cauzione è imposta con il decreto che applica la misura personale o con provvedimento successivo. Il proposto ha un termine per il versamento o la costituzione della garanzia, decorso il quale può essere disposta la confisca dei beni messi a garanzia o l'aggravamento della misura. La cauzione viene restituita al termine della misura personale se le prescrizioni sono state osservate, integralmente o parzialmente secondo la valutazione del tribunale.
Rapporto con la misura patrimoniale
Cauzione e garanzie reali dell'articolo 31 non vanno confuse con il sequestro di prevenzione patrimoniale. La cauzione assolve una funzione cautelare verso la corretta esecuzione della sorveglianza speciale, mentre il sequestro è un'ablazione anticipata in funzione della confisca. I due strumenti possono coesistere sullo stesso patrimonio, con effetti complementari ma differenziati nei presupposti.
Profili applicativi e impugnatori
Il provvedimento che impone cauzione e garanzie è impugnabile con i rimedi ordinari della prevenzione personale. Il proposto può chiedere la rideterminazione della cauzione se la situazione patrimoniale muta significativamente, in particolare in caso di sopravvenuta indigenza documentata. Nella prassi gli importi variano sensibilmente: da poche migliaia di euro per soggetti con redditi modesti a centinaia di migliaia di euro per imprenditori e dirigenti. La proporzionalità della cauzione rispetto alla capacità economica è oggetto di scrutinio costante da parte della Cassazione, che ha annullato provvedimenti basati su importi sproporzionati.
Coordinamento con la misura personale
La cauzione si esegue in parallelo alla sorveglianza speciale, della quale costituisce un corollario economico. La sua effettività è verificata in sede di esecuzione della misura personale: alla scadenza il tribunale valuta l'osservanza delle prescrizioni e decide la restituzione totale, parziale o la confisca. Il versamento della cauzione non sostituisce gli obblighi di sorveglianza, ma li accompagna con un vincolo patrimoniale che ne rafforza l'effettività complessiva.
Casi pratici
Caso 1: Caso 1 — Cauzione fissata in 50.000 euro
Caso 2: Caso 2 — Garanzia reale su immobile
Domande frequenti
Quando il tribunale può imporre una cauzione di prevenzione?
Contestualmente all'applicazione della sorveglianza speciale, o con provvedimento successivo, quando ritenga necessario rafforzare l'osservanza delle prescrizioni attraverso un vincolo economico.
Come si quantifica l'importo della cauzione?
In misura proporzionata alla pericolosità del soggetto e alla sua effettiva capacità patrimoniale. Il tribunale può rideterminare l'importo nel corso dell'esecuzione.
La cauzione è restituita al termine della misura?
Sì, se il proposto ha osservato le prescrizioni. In caso di violazioni la cauzione può essere confiscata in tutto o in parte ai sensi dell'articolo 32.
Vedi anche