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Ultimo aggiornamento: 23 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche
In sintesi
  • Disciplina la presunzione di intestazione fittizia dei beni a coniuge, figli e conviventi.
  • Riguarda gli acquisti effettuati nei cinque anni precedenti la proposta.
  • Presunzione iuris tantum: ammette prova contraria da parte del terzo intestatario.
  • Si estende anche ad altri soggetti se vi sono elementi gravi e concordanti.
  • Strumento centrale per neutralizzare le manovre elusive del proposto.

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 26 D.Lgs. 159/2011 — Intestazione fittizia

D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 — Codice antimafia

1. Quando accerta che taluni beni sono stati fittiziamente intestati o trasferiti a terzi, con il decreto che dispone la confisca il giudice dichiara la nullità dei relativi atti di disposizione.

2. 2. Ai fini di cui al comma 1, fino a prova contraria si presumono fittizi: a) i trasferimenti e le intestazioni, anche a titolo oneroso, effettuati nei due anni antecedenti la proposta della misura di prevenzione nei confronti dell'ascendente, del discendente, del coniuge o della persona stabilmente convivente, nonché dei parenti entro il sesto grado e degli affini entro il quarto grado; b) i trasferimenti e le intestazioni, a titolo gratuito o fiduciario, effettuati nei due anni antecedenti la proposta della misura di prevenzione.

Commento

Una presunzione legale relativa

L'articolo 26 introduce due presunzioni di intestazione fittizia. La prima riguarda i trasferimenti e le intestazioni, anche a titolo oneroso, effettuati nei due anni antecedenti la proposta a favore di ascendenti, discendenti, coniuge o conviventi. La seconda concerne gli acquisti dei medesimi soggetti nei cinque anni precedenti, salvo prova contraria. Si tratta di presunzioni relative, che possono essere superate dimostrando la titolarità effettiva e l'origine lecita delle risorse impiegate.

Ratio antielusiva

La norma neutralizza la prassi diffusa di intestare i beni acquistati con proventi illeciti a familiari o conviventi formalmente estranei alle attività criminali. Si tratta di una scelta legislativa coerente con la natura preventiva del sistema: la prevenzione patrimoniale punta a colpire il valore economico nella disponibilità sostanziale del proposto, indipendentemente dalla titolarità formale. L'articolo 26 va letto in combinato con l'articolo 24, che individua i presupposti della confisca.

Prova contraria

Il terzo intestatario può vincere la presunzione provando l'autonomia economica, la provenienza lecita delle risorse impiegate per l'acquisto, l'effettività della gestione e la non riferibilità del bene alla sfera di disponibilità del proposto. La giurisprudenza richiede una prova qualificata: non bastano dichiarazioni reddituali generiche, occorrono documenti bancari, contratti di lavoro, donazioni tracciate, eredità documentate. La Cassazione respinge regolarmente le difese basate su mere allegazioni.

Estensione ad altri soggetti

Oltre ai familiari, la presunzione può estendersi ad altri soggetti se vi sono elementi gravi, precisi e concordanti circa l'intestazione fittizia. Si pensi a prestanome professionali, fiduciari, società schermo. In questi casi non opera la presunzione legale, ma il tribunale può accertare la fittizietà sulla base di indici sintomatici: gestione di fatto, provvista finanziaria del proposto, rapporti familiari o di affari pregressi, anomalie contabili.

Profili pratici e onere probatorio

Nell'esperienza applicativa la presunzione opera con particolare incisività su immobili, autoveicoli di pregio, quote societarie e disponibilità bancarie intestate ai familiari. I terzi che tentano di vincerla devono produrre estratti conto, contratti di lavoro, bilanci aziendali, dichiarazioni dei redditi, atti notarili. La Cassazione ha più volte ribadito che la mera capacità reddituale generica non basta: serve la dimostrazione tracciata della provvista impiegata per quel determinato acquisto. La presunzione si lega all'esigenza di colpire l'effettiva sfera di disponibilità del proposto, oltre la facciata formale della titolarità.

Coordinamento con la disciplina civilistica

L'articolo 26 si raccorda con le regole civilistiche sulle donazioni indirette, sulla simulazione e sulla nullità dei contratti per causa illecita. Il tribunale di prevenzione può accertare incidentalmente la fittizietà dell'intestazione e disporre la confisca, senza necessità di un previo giudizio civile di simulazione. Resta ferma la possibilità per il terzo di promuovere azioni civili a tutela della propria posizione, in particolare se ritiene di aver acquistato in buona fede e a prezzo congruo. La giurisprudenza distingue accuratamente fra intestazione fittizia rilevante in sede preventiva e fenomeni civilistici di donazione o successione, valorizzando la disponibilità sostanziale del bene da parte del proposto.

Casi pratici

Caso 1: Caso 1 — Villa intestata al figlio neolaureato

Caso 2: Caso 2 — Quota societaria di un fratello con attività propria

Domande frequenti

Quanto dura la presunzione di intestazione fittizia?

Due anni per i trasferimenti diretti dal proposto al familiare, cinque anni per gli acquisti effettuati dal familiare con risorse di sospetta provenienza, sempre con riferimento alla data della proposta.

Quali familiari sono soggetti alla presunzione?

Ascendenti, discendenti, coniuge e persone stabilmente conviventi negli ultimi cinque anni. Per gli altri soggetti la fittizietà va provata con elementi gravi, precisi e concordanti.

Come supera la presunzione il familiare intestatario?

Documentando la propria autonomia economica e la provenienza lecita delle somme impiegate: redditi tracciati, eredità, donazioni formali, mutui bancari, attività imprenditoriale effettiva.

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di La Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 54 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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