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Ultimo aggiornamento: 23 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Massime giurisprudenziali
  4. Pronunce Corte Costituzionale
  5. Prassi e linee guida
  6. Casi pratici
  7. Domande frequenti
  8. Vedi anche
In sintesi
  • Disciplina il sequestro dei beni nel procedimento di prevenzione patrimoniale.
  • E disposto dal tribunale con decreto motivato.
  • Riguarda beni di cui il proposto puo disporre direttamente o indirettamente, sproporzionati rispetto ai redditi.
  • Anticipa la confisca e produce effetti immediati sui beni.
  • La gestione e affidata all'Agenzia nazionale (ANBSC) tramite amministratore giudiziario.

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 20 D.Lgs. 159/2011 — (Sequestro)

D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 — Codice antimafia

((

1. Il tribunale, anche d'ufficio, con decreto motivato, ordina il sequestro dei beni dei quali la persona nei cui confronti è stata presentata la proposta risulta poter disporre, direttamente o indirettamente, quando il loro valore risulta sproporzionato al reddito dichiarato o all'attività economica svolta ovvero quando, sulla base di sufficienti indizi, si ha motivo di ritenere che gli stessi siano il frutto di attività illecite o ne costituiscano il reimpiego, ovvero dispone le misure di cui agli articoli 34 e 34-bis ove ricorrano i presupposti ivi previsti. Il tribunale, quando dispone il sequestro di partecipazioni sociali totalitarie, ordina il sequestro dei relativi beni costituiti in azienda ai sensi degli articoli 2555 e seguenti del codice civile , anche al fine di consentire gli adempimenti previsti dall'articolo 104 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale , di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271 . In ogni caso il sequestro avente ad oggetto partecipazioni sociali totalitarie si estende di diritto a tutti i beni costituiti in azienda ai sensi degli articoli 2555 e seguenti del codice civile . Nel decreto di sequestro avente ad oggetto partecipazioni sociali il tribunale indica in modo specifico i conti correnti e i beni costituiti in azienda ai sensi degli articoli 2555 e seguenti del codice civile ai quali si estende il sequestro.

2. Prima di ordinare il sequestro o disporre le misure di cui agli articoli 34 e 34-bis e di fissare l'udienza, il tribunale restituisce gli atti all'organo proponente quando ritiene che le indagini non siano complete e indica gli ulteriori accertamenti patrimoniali indispensabili per valutare la sussistenza dei presupposti di cui al comma 1 per l'applicazione del sequestro o delle misure di cui agli articoli 34 e 34-bis.

3. Il sequestro è revocato dal tribunale quando risulta che esso ha per oggetto beni di legittima provenienza o dei quali l'indiziato non poteva disporre direttamente o indirettamente o in ogni altro caso in cui è respinta la proposta di applicazione della misura di prevenzione patrimoniale. Il tribunale ordina le trascrizioni e le annotazioni consequenziali nei pubblici registri, nei libri sociali e nel registro delle imprese.

4. L'eventuale revoca del provvedimento non preclude l'utilizzazione ai fini fiscali degli elementi acquisiti nel corso degli accertamenti svolti ai sensi dell'articolo 19.

5. Il decreto di sequestro e il provvedimento di revoca, anche parziale, del sequestro sono comunicati, anche in via telematica, all'Agenzia di cui all'articolo 110 subito dopo la loro esecuzione))

Commento

Natura cautelare del sequestro

L'articolo 20 disciplina il sequestro nel procedimento di prevenzione patrimoniale: il tribunale, su proposta dell'autorita competente, dispone con decreto motivato il sequestro dei beni di cui il proposto risulta poter disporre direttamente o indirettamente, quando il loro valore appaia sproporzionato rispetto al reddito dichiarato o all'attivita economica svolta, o vi siano sufficienti indizi che essi siano frutto di attivita illecite o ne costituiscano il reimpiego. Si tratta di una misura cautelare patrimoniale, antesignana della confisca prevista dall'articolo 24.

Presupposti

I presupposti del sequestro sono due: la pericolosita del proposto (riconducibilita agli articoli 1 o 4) e la sussistenza degli elementi patrimoniali (sproporzione redditi/patrimonio o indizi di provenienza illecita). Il primo presupposto e di natura personale, il secondo e di natura oggettiva. Entrambi devono essere documentati con elementi specifici, ad esempio le risultanze delle indagini patrimoniali dell'articolo 19. Una motivazione che si limiti a richiamare il valore complessivo dei beni senza analizzare le singole acquisizioni e censurabile.

Beni colpibili

Il sequestro puo colpire qualsiasi tipo di bene: immobili, quote societarie, intere aziende, conti correnti, polizze, beni mobili registrati, opere d'arte, criptovalute, partecipazioni in fondi. Il vincolo si estende anche a beni intestati formalmente a terzi quando vi siano indizi di interposizione fittizia. Si possono sequestrare anche aziende attive, con conseguente intervento dell'amministratore giudiziario per assicurare la continuita gestionale ove utile, nei limiti di legge.

Effetti del sequestro

Il sequestro produce effetti immediati: blocco delle disponibilita, trascrizione nei registri pubblici, impossibilita di compiere atti di disposizione. Le linee di credito vengono sospese, salvo provvedimenti specifici dell'amministratore. I terzi titolari di diritti reali o personali sui beni colpiti possono insinuarsi nel procedimento per far valere le proprie ragioni: la tutela dei terzi in buona fede e regolata dagli articoli 52 e seguenti, con il vaglio del tribunale sulla riferibilita del bene al proposto e sulla buona fede del terzo.

Gestione tramite Agenzia nazionale

Una volta disposto il sequestro, la gestione e affidata all'Agenzia nazionale per i beni sequestrati e confiscati (ANBSC), che opera tramite amministratori giudiziari iscritti in apposito albo. L'amministratore svolge funzioni di custodia, gestione e amministrazione del bene fino alla decisione definitiva: conserva, valorizza e, ove necessario, prosegue l'attivita aziendale. Le scelte gestionali devono essere autorizzate dal tribunale per gli atti eccedenti l'ordinaria amministrazione.

Difesa nei procedimenti di sequestro

Il sequestro produce effetti immediati e gravi sulla vita del proposto e dei terzi titolari formali. Per il difensore, la priorita e duplice: contestare i presupposti del sequestro (insussistenza della sproporzione o degli indizi di provenienza illecita) e tutelare la continuita gestionale dei beni produttivi (aziende, immobili locati). Una collaborazione corretta con l'amministratore giudiziario consente di evitare la perdita di valore dei beni durante il procedimento, profilo importante anche in vista di una eventuale revoca.

Massime giurisprudenziali

Cass. Sezioni Unite, sent. n. 4880/2015

Il sequestro di prevenzione ex art. 20 d.lgs. 159/2011 può attingere i beni di cui il proposto risulti disporre, direttamente o indirettamente, anche per interposta persona, quando vi sia sproporzione rispetto al reddito o all'attività economica ovvero sufficienti indizi della loro provenienza illecita; non occorre accertamento di nesso di derivazione specifico bene per bene.

Perché è importante: Definisce ambito oggettivo del sequestro: disponibilità sostanziale e prova "per sproporzione".

Cass. V, sent. n. 7339/2019

Il sequestro di prevenzione si estende ai beni intestati a terzi solo se è provata, anche per presunzioni, la disponibilità sostanziale del bene in capo al proposto; l'intestazione fittizia presunta opera nei limiti del rapporto coniugale o di convivenza ex art. 26 d.lgs. 159/2011.

Perché è importante: Fissa i confini probatori del sequestro su beni di terzi.

Pronunce della Corte Costituzionale

Sentenza n. 487/1995

La Corte ha riconosciuto compatibile con la Costituzione il sequestro di prevenzione, sottolineandone la natura cautelare e strumentale rispetto alla confisca, e la diversa funzione rispetto alle misure ablative di natura penale.

Consulta la pronuncia su www.cortecostituzionale.it

Prassi e linee guida

Linee guida · Manuale gestione beni sequestrati

L'Agenzia pubblica indicazioni operative per gli amministratori giudiziari sulla gestione dei beni in sequestro ex art. 20 d.lgs. 159/2011 (inventario, conservazione, regime di indisponibilità, prosecuzione dell'attività d'impresa).

Leggi il documento su www.anbsc.it

Casi pratici

Caso 1: Caso 1 — Sequestro di azienda attiva

Caso 2: Caso 2 — Sequestro di beni intestati a prestanome

Domande frequenti

Chi dispone il sequestro di prevenzione?

Il tribunale di prevenzione con decreto motivato, su proposta del procuratore distrettuale, del questore o della DIA. Il sequestro puo essere disposto in qualsiasi fase del procedimento.

Quali beni possono essere sequestrati?

Qualsiasi bene di cui il proposto puo disporre direttamente o indirettamente, quando sussiste sproporzione rispetto ai redditi o indizi di provenienza illecita: immobili, quote, aziende, conti, polizze, beni mobili registrati.

Chi gestisce i beni sequestrati?

L'Agenzia nazionale per i beni sequestrati e confiscati (ANBSC), tramite amministratori giudiziari iscritti in albo apposito. Gli atti eccedenti l'ordinaria amministrazione richiedono autorizzazione del tribunale.

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di La Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 54 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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