Testo dell'articoloVigente
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 768-sexies c.c. – Rapporti con i terzi
Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)
All’apertura della successione dell’imprenditore, il coniuge e gli altri legittimari che non abbiano partecipato al contratto possono chiedere ai beneficiari del contratto stesso il pagamento della somma prevista dal secondo comma dell’articolo 768-quater, aumentata degli interessi legali.
L’inosservanza delle disposizioni del primo comma costituisce motivo di impugnazione ai sensi dell’articolo 768-quinquies.
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Vedi anche
→Cod. civ. art. 768-quinquies - quinquies Codice Civile: Vizi del consenso→Cod. civ. art. 768-septies - septies Codice Civile: Scioglimento→Cod. proc. civ. art. 1 - Articolo 1 Codice di Procedura Civile - Giurisdizione dei giudici…→Imp. successioni art. 1 - Art. 1 D.Lgs. 346/1990 - Oggetto dell’imposta→Cost. art. 2 - Diritti inviolabili→Articolo 768-quater Codice Civile: Partecipazione→Articolo 768-octies Codice Civile: Controversie→Art. 768 ter Codice Civile: Forma→Art. 768 bis Codice Civile: Nozione→Articolo 768 Codice Civile: Alienazione della porzione ereditaria→Art. 769 Codice Civile: Definizione→Articolo 767 Codice Civile: Facoltà del coerede di dare il supplemento
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
In sintesi
Indice dei contenuti
La tutela dei legittimari sopravvenuti e pretermessi
L'art. 768-sexies c.c. introduce un meccanismo di salvaguardia per due categorie di soggetti: i legittimari sopravvenuti (ad esempio un figlio nato dopo la stipula del patto) e i legittimari pretermessi (legittimari gia esistenti al momento del patto, ma per errore non coinvolti nell'atto). All'apertura della successione dell'imprenditore costoro possono rivolgersi agli assegnatari dell'azienda o delle quote societarie e chiedere il pagamento della somma che sarebbe loro spettata in sede di liquidazione ex art. 768-quater, comma 2, aumentata degli interessi legali maturati dalla data di apertura della successione.
Il diritto di credito personale
Cio che la norma riconosce non e un diritto reale sull'azienda, ma un vero e proprio diritto di credito personale nei confronti dei beneficiari del patto. Il legittimario sopravvenuto non puo dunque pretendere la restituzione dei beni produttivi (che restano stabilmente nella titolarita dell'assegnatario), ma puo chiedere l'equivalente monetario della propria quota di legittima, calcolata sul valore del compendio cosi come determinato in sede di patto. Cio preserva la finalita dell'istituto - garantire continuita all'impresa - bilanciandola con la tutela minima dei legittimari non coinvolti.
Esempi pratici
Si pensi al caso di Tizio, imprenditore che nel 2020 stipula un patto di famiglia con il coniuge Sempronia e il figlio Caio, trasferendo l'azienda a quest'ultimo. Nel 2023 nasce un secondo figlio, Mevio. Alla morte di Tizio, Mevio puo rivolgersi a Caio chiedendo la somma corrispondente alla quota di legittima che gli sarebbe spettata se fosse stato presente al patto, calcolata sul valore aziendale dell'epoca, piu interessi legali. Analogamente, se al momento del patto fosse stato dimenticato un figlio nato fuori dal matrimonio (legittimario pretermesso), questi potrebbe far valere il medesimo diritto.
Il rinvio all'art. 768-quinquies c.c.
L'ultimo comma stabilisce che l'inosservanza degli obblighi di liquidazione verso i legittimari sopravvenuti costituisce motivo di impugnazione ai sensi dell'art. 768-quinquies c.c., norma che disciplina i vizi del consenso (errore, violenza, dolo). In pratica, se gli assegnatari rifiutano di adempiere, il legittimario puo agire in giudizio per ottenere quanto dovuto e, nei casi piu gravi, per contestare la validita stessa del patto. Si tratta di un'ulteriore garanzia di effettivita del sistema.
Consigli operativi
In fase di redazione del patto e opportuno inserire clausole previsionali che disciplinino l'ipotesi di sopravvenienza di nuovi legittimari, ad esempio prevedendo l'accantonamento di somme o l'assunzione di polizze a copertura. E inoltre buona prassi documentare in modo accurato il criterio di valutazione del compendio aziendale, perche su tale valutazione si calcolera l'eventuale credito del legittimario sopravvenuto. Una stima sottodimensionata espone i beneficiari a rivendicazioni che possono pregiudicare la stabilita dell'impresa.
Domande frequenti
Chi e un legittimario sopravvenuto?
E un soggetto che, al momento del patto, non era ancora legittimario (ad esempio un figlio nato dopo la stipula o un coniuge sopraggiunto per matrimonio successivo) e che acquista tale qualifica entro l'apertura della successione dell'imprenditore.
Come si calcola la somma dovuta?
Si applica il criterio dell'art. 768-quater, secondo comma: si individua la quota di legittima che sarebbe spettata al legittimario sopravvenuto e si calcola il valore corrispondente sul compendio trasferito con il patto, aumentando l'importo degli interessi legali.
Da quando decorrono gli interessi legali?
Gli interessi decorrono dall'apertura della successione, cioe dalla data del decesso dell'imprenditore, e fino all'effettivo pagamento da parte degli assegnatari.
Il legittimario puo chiedere la restituzione dei beni aziendali?
No, il diritto riconosciuto e meramente creditizio: si puo pretendere il pagamento di una somma di denaro, non la restituzione di quote o dell'azienda, che restano nella titolarita dei beneficiari del patto.
Cosa succede se gli assegnatari rifiutano di pagare?
Il legittimario puo agire in giudizio per ottenere l'adempimento e, in alternativa o cumulativamente, impugnare il patto ai sensi dell'art. 768-quinquies c.c., facendo valere i vizi del consenso o l'invalidita dell'atto.