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  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Domande frequenti
  4. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 768-quater c.c. – Partecipazione

Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

Al contratto devono partecipare anche il coniuge e tutti coloro che sarebbero legittimari ove in quel momento si aprisse la successione nel patrimonio dell’imprenditore.

Gli assegnatari dell’azienda o delle partecipazioni societarie devono liquidare gli altri partecipanti al contratto, ove questi non vi rinunzino in tutto o in parte, con il pagamento di una somma corrispondente al valore delle quote previste dagli articoli 536 e seguenti; i contraenti possono convenire che la liquidazione, in tutto o in parte, avvenga in natura.

I beni assegnati con lo stesso contratto agli altri partecipanti non assegnatari dell’azienda, secondo il valore attribuito in contratto, sono imputati alle quote di legittima loro spettanti; l’assegnazione può essere disposta anche con successivo contratto che sia espressamente dichiarato collegato al primo e purché vi intervengano i medesimi soggetti che hanno partecipato al primo contratto o coloro che li abbiano sostituiti.

Quanto ricevuto dai contraenti non è soggetto a collazione o a riduzione.

In sintesi

  • Al patto devono partecipare il coniuge e tutti i soggetti che sarebbero legittimari se la successione si aprisse in quel momento.
  • Gli assegnatari devono liquidare gli altri partecipanti con una somma pari al valore delle loro quote di legittima.
  • La liquidazione puo avvenire in denaro o in natura, secondo l'accordo tra le parti.
  • I legittimari non assegnatari possono rinunciare, in tutto o in parte, alla liquidazione.
  • I beni ricevuti vengono imputati alle quote di legittima e non sono soggetti a collazione ne ad azione di riduzione.
  • E possibile un contratto collegato successivo, purche intervengano i medesimi soggetti del primo patto.
Indice dei contenuti

Il principio di partecipazione totale

L'art. 768-quater c.c. e la disposizione cardine dell'intera disciplina del patto di famiglia. Stabilisce che al contratto debbano partecipare tutti i soggetti che, ove la successione dell'imprenditore si aprisse in quel momento, sarebbero legittimari: dunque coniuge, figli (anche se non assegnatari dell'azienda), nipoti per rappresentazione e, in mancanza di discendenti, gli ascendenti. La partecipazione non e una mera formalita: e la garanzia che il patto produca i suoi effetti tipici, cioe l'immunita dei beni trasferiti rispetto alle pretese future degli altri legittimari.

La liquidazione dei legittimari non assegnatari

Gli assegnatari dell'azienda o delle quote societarie sono tenuti a corrispondere agli altri partecipanti una somma corrispondente al valore della loro quota di legittima, calcolata sulla porzione del compendio trasferito. Si tratta di un obbligo legale ma derogabile: i legittimari non assegnatari possono infatti rinunciarvi, in tutto o in parte. Ad esempio, Tizio trasferisce al figlio Caio l'azienda valutata 900.000 euro; il coniuge Sempronia e l'altro figlio Mevio hanno diritto, in linea teorica, a una liquidazione complessiva proporzionale alle rispettive quote di legittima. Possono accettare il pagamento, rinunciarvi (anche per finalita di pianificazione familiare) o accettare beni in natura.

Liquidazione in natura e contratto collegato

La norma consente alle parti di pattuire che la liquidazione, in tutto o in parte, avvenga in natura: ad esempio mediante l'attribuzione di un immobile, di un portafoglio titoli o di beni mobili. I beni cosi assegnati vengono imputati alle quote di legittima spettanti ai beneficiari, secondo il valore concordato in contratto. La legge ammette anche un secondo contratto collegato al primo: utile quando, al momento del patto, l'imprenditore non ha disponibilita immediate per liquidare tutti i legittimari, ma intende provvedere in un momento successivo. Affinche il collegamento produca i suoi effetti, devono intervenire i medesimi soggetti del primo atto (o chi li ha sostituiti per successione o cessione).

Esonero da collazione e riduzione

L'effetto piu rilevante del patto di famiglia e contenuto nell'ultimo comma: quanto ricevuto dai contraenti (sia dall'assegnatario sia dai legittimari liquidati) non e soggetto a collazione ne a riduzione. In termini pratici, alla morte dell'imprenditore Caio non dovra restituire l'azienda alla massa ereditaria e Sempronia non potra agire in riduzione contestando la lesione della sua quota di riserva. Questo regime di stabilita rappresenta il vero valore aggiunto dell'istituto e lo differenzia profondamente dalla donazione ordinaria, che resta esposta alle azioni dei legittimari per dieci anni dall'apertura della successione.

Cautele per il professionista

Nella prassi e fondamentale curare due aspetti. Primo, la valutazione del compendio aziendale deve essere documentata in modo trasparente (perizia, due diligence, criteri di stima), per evitare contestazioni future fondate su sopravvalutazioni o sottovalutazioni che alterino l'equilibrio della liquidazione. Secondo, la completa identificazione dei legittimari deve essere verificata con cura: l'omessa partecipazione di un legittimario espone il patto al rischio di impugnazione e, soprattutto, fa sorgere a carico dei beneficiari l'obbligo di liquidazione previsto dall'art. 768-sexies c.c. al momento dell'apertura della successione.

Domande frequenti

Cosa succede se un legittimario non partecipa al patto?

Il legittimario pretermesso, all'apertura della successione, puo chiedere agli assegnatari il pagamento della somma che gli sarebbe spettata in sede di patto, maggiorata degli interessi legali (art. 768-sexies c.c.). Inoltre, l'omessa partecipazione puo costituire motivo di impugnazione.

La liquidazione deve essere sempre in denaro?

No, le parti possono concordare che avvenga in natura, anche parzialmente, mediante l'attribuzione di immobili, titoli, partecipazioni o altri beni, valutati secondo i criteri stabiliti nel contratto.

Si puo rinunciare alla liquidazione?

Si, il legittimario non assegnatario puo rinunciare in tutto o in parte. La rinuncia deve risultare in modo chiaro dall'atto pubblico ed e tipicamente utilizzata quando il legittimario riceve altre attribuzioni familiari o ha gia ricevuto donazioni significative.

I beni trasferiti possono essere ridotti dopo la morte dell'imprenditore?

No, e questa e la caratteristica peculiare del patto: i beni assegnati non sono soggetti a collazione ne ad azione di riduzione, purche il patto sia stato stipulato nel rispetto delle regole (partecipazione di tutti i legittimari attuali e liquidazione delle quote).

Si puo stipulare un secondo patto integrativo?

Si, e ammesso un contratto successivo espressamente collegato al primo, finalizzato a integrare le assegnazioni o le liquidazioni. Devono partecipare i medesimi soggetti del primo patto o i loro aventi causa.

Vedi anche
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.