Testo dell'articoloVigente
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 767 c.c. – Facoltà del coerede di dare il supplemento
Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)
Il coerede contro il quale è promossa l’azione di rescissione può troncarne il corso e impedire una nuova divisione, dando il supplemento della porzione ereditaria, in danaro o in natura, all’attore e agli altri coeredi che si sono a lui associati.
Vedi anche
→Cod. civ. art. 766 - Articolo 766 Codice Civile: Stima dei beni→Cod. civ. art. 768 - Articolo 768 Codice Civile: Alienazione della porzione ereditaria→Cod. proc. civ. art. 1 - Articolo 1 Codice di Procedura Civile - Giurisdizione dei giudici…→Imp. successioni art. 1 - Art. 1 D.Lgs. 346/1990 - Oggetto dell’imposta→Cost. art. 2 - Diritti inviolabili→Art. 768 bis Codice Civile: Nozione→Art. 768 ter Codice Civile: Forma→Articolo 768-quater Codice Civile: Partecipazione→Articolo 768-quinquies Codice Civile: Vizi del consenso→Articolo 768-sexies Codice Civile: Rapporti con i terzi→Articolo 768-septies Codice Civile: Scioglimento→Articolo 768-octies Codice Civile: Controversie
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In sintesi
Indice dei contenuti
L'art. 767 c.c. e la facoltà di troncare l'azione di rescissione
L'art. 767 c.c. introduce uno strumento di natura compositiva che permette di superare il giudizio di rescissione per lesione attraverso una prestazione compensativa offerta dal coerede convenuto. La norma si inserisce nella disciplina della rescissione della divisione ereditaria (artt. 761-768 c.c.) e ne tempera gli effetti, evitando che ogni accertamento di lesione conduca necessariamente a una nuova divisione.
La ratio della disposizione è duplice: da un lato, conservare il più possibile l'assetto divisorio già realizzato, evitando le complicazioni pratiche e i costi di una nuova ripartizione dei beni ereditari; dall'altro, tutelare comunque il coerede leso, garantendogli l'integrazione patrimoniale necessaria a riportare la sua quota al livello dovuto. Il legislatore opta dunque per una soluzione conservativa rispetto a quella demolitoria.
Il meccanismo del supplemento: in denaro o in natura
La norma attribuisce al coerede convenuto un'ampia facoltà di scelta sulle modalità con cui prestare il supplemento. Il convenuto può adempiere in denaro, corrispondendo la differenza tra il valore della quota effettivamente ricevuta dall'attore e quello della quota dovuta. Oppure può prestare il supplemento in natura, trasferendo all'attore beni di valore equivalente alla differenza accertata.
La scelta tra denaro e natura spetta al convenuto e non all'attore. Si tratta di una facoltà unilaterale che permette al coerede chiamato in giudizio di gestire al meglio la propria posizione patrimoniale: se ha liquidità sufficiente, potrà preferire il pagamento in denaro; se invece preferisce conservare la liquidità, potrà cedere beni specifici della propria quota.
La determinazione del valore del supplemento richiede l'applicazione del criterio di stima dell'art. 766 c.c.: occorre valutare i beni secondo il loro stato e valore al tempo della divisione per accertare la differenza colmabile attraverso il supplemento.
L'effetto preclusivo della nuova divisione
L'offerta del supplemento, una volta accettata o ritenuta congrua dal giudice, produce l'effetto preclusivo di impedire una nuova divisione. La divisione originaria rimane ferma, con tutti i suoi effetti reali sui beni assegnati. Si conserva così il principio dell'art. 757 c.c., per cui ogni coerede è reputato solo e immediato successore in tutti i beni componenti la sua quota fin dal momento dell'apertura della successione.
Tale effetto conservativo è particolarmente prezioso quando i beni assegnati sono già stati oggetto di atti dispositivi (es. iscrizioni ipotecarie, locazioni, contratti preliminari) da parte degli assegnatari: la conservazione della divisione tutela tali rapporti dipendenti, che sarebbero invece compromessi da una nuova divisione.
Beneficiari del supplemento: attore e coeredi associati
La norma specifica che il supplemento va prestato all'attore in rescissione e agli altri coeredi che si sono a lui associati. L'espressione individua i soggetti destinatari della prestazione compensativa: non solo chi ha promosso l'azione, ma anche tutti i coeredi che hanno aderito al giudizio o vi sono intervenuti adesivamente sostenendo le stesse pretese.
Questa estensione soggettiva ha senso quando la divisione abbia prodotto lesione a carico di più coeredi e questi abbiano agito congiuntamente o in tempi successivi associandosi al primo attore. La norma evita che il convenuto debba calcolare separatamente il supplemento per ciascun coerede leso, e impone una determinazione complessiva.
Profili procedurali
L'offerta del supplemento può essere formulata in qualunque stato e grado del giudizio di rescissione, anche dopo la consulenza tecnica d'ufficio che abbia accertato l'entità della lesione. Il convenuto, riconosciuta o accertata la lesione, può scegliere di prestare il supplemento invece di subire la rescissione e la nuova divisione.
L'offerta dev'essere seria, idonea e tempestiva: il convenuto deve cioè formulare un'offerta concreta, documentata quanto al valore e ai beni o alle somme proposte, e farla pervenire prima che il giudizio sia definito con sentenza di rescissione. Se l'offerta è inadeguata, il giudice può rigettarla e procedere alla pronuncia di rescissione; se è congrua, la divisione rimane ferma e si dispone l'esecuzione del supplemento.
Domande frequenti
Cosa significa troncare l'azione di rescissione con il supplemento?
Significa che il coerede convenuto in rescissione può impedire una nuova divisione offrendo all'attore e agli altri coeredi associati la differenza di valore necessaria a colmare la lesione, in denaro o in natura.
Chi sceglie se il supplemento è in denaro o in natura?
La scelta spetta al coerede convenuto chiamato a prestare il supplemento, non all'attore. È una facoltà unilaterale di adempimento.
L'offerta del supplemento può essere fatta in qualunque momento del giudizio?
Sì, finché il giudizio di rescissione non sia stato definito con sentenza. L'offerta deve essere seria, congrua e documentata.
Come si calcola l'entità del supplemento?
Si applicano i criteri dell'art. 766 c.c.: si stima il valore dei beni secondo il loro stato e valore al tempo della divisione, determinando la differenza tra la quota dovuta e quella effettivamente ricevuta.
A chi va prestato il supplemento?
All'attore in rescissione e a tutti gli altri coeredi che si sono a lui associati nel giudizio, anche se sono intervenuti successivamente alla proposizione dell'azione.