Testo dell'articoloVigente
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 766 c.c. – Stima dei beni
Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)
Per conoscere se vi è lesione si procede alla stima dei beni secondo il loro stato e valore al tempo della divisione.
Vedi anche
→Cod. civ. art. 765 - Art. 765 c.c.: Vendita del diritto ereditario fatta al coerede→Cod. civ. art. 767 - Articolo 767 Codice Civile: Facoltà del coerede di dare il supple…→Cod. proc. civ. art. 1 - Articolo 1 Codice di Procedura Civile - Giurisdizione dei giudici…→Imp. successioni art. 1 - Art. 1 D.Lgs. 346/1990 - Oggetto dell’imposta→Cost. art. 2 - Diritti inviolabili→Articolo 764 Codice Civile: Atti diversi dalla divisione→Articolo 768 Codice Civile: Alienazione della porzione ereditaria→Art. 768 bis Codice Civile: Nozione→Art. 768 ter Codice Civile: Forma→Articolo 768-quater Codice Civile: Partecipazione→Articolo 768-quinquies Codice Civile: Vizi del consenso→Articolo 768-sexies Codice Civile: Rapporti con i terzi
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In sintesi
Indice dei contenuti
L'art. 766 c.c. e il criterio di stima nella divisione ereditaria
L'art. 766 c.c. costituisce una norma tecnico-procedurale fondamentale per il funzionamento dell'azione di rescissione della divisione per lesione, disciplinata dall'art. 763 c.c. Senza un criterio chiaro di valutazione dei beni, sarebbe impossibile accertare se la divisione abbia prodotto la lesione oltre il quarto richiesta dalla legge per giustificare l'impugnazione.
La disposizione si inserisce nel capo IV del titolo IV del libro II del codice civile, dedicato alla divisione ereditaria (artt. 713 ss. c.c.), e in particolare nella sezione sulla rescissione in materia di divisione (artt. 761-768 c.c.). La sua funzione è quella di stabilire un criterio temporale e qualitativo univoco per la stima dei beni assegnati ai coeredi, evitando contestazioni sulla data di riferimento o sullo stato dei cespiti da valutare.
Il duplice parametro: stato e valore al tempo della divisione
La norma stabilisce due parametri concorrenti, entrambi riferiti al medesimo momento, quello della divisione: lo stato dei beni e il loro valore. La precisazione non è ridondante: lo stato fisico (consistenza, condizioni di conservazione, eventuali miglioramenti o deterioramenti) e il valore economico (prezzo di mercato) sono variabili distinte che possono evolvere in modo non parallelo.
Si pensi a un immobile che, al momento dell'apertura della successione, era in buono stato di manutenzione e aveva un certo valore di mercato. Se, prima della divisione, l'immobile ha subito danni strutturali ma il mercato immobiliare è cresciuto, la stima ai sensi dell'art. 766 c.c. dovrà considerare l'immobile nello stato attuale (danneggiato) ma al prezzo attuale di mercato. Questo doppio riferimento garantisce un giudizio realistico del valore effettivamente acquisito dal coerede assegnatario.
La scelta del momento della divisione come riferimento temporale unico riflette l'esigenza di accertare la lesione nel momento in cui essa si è effettivamente prodotta, ossia quando i beni sono stati assegnati e i lotti formati. Se si guardasse al momento dell'apertura della successione, si rischierebbe di valutare situazioni patrimoniali ormai mutate; se si guardasse al momento del giudizio di rescissione, si introdurrebbero variabili di mercato successive che non hanno influito sulla decisione divisoria iniziale.
Coordinamento con l'azione di rescissione per lesione (artt. 761-763 c.c.)
L'art. 766 c.c. va letto in stretto coordinamento con gli artt. 761-763 c.c. L'art. 763 c.c. ammette la rescissione della divisione quando taluno dei coeredi prova di aver subito una lesione oltre il quarto della porzione che gli spettava. L'art. 766 c.c. fornisce il metro di calcolo: per stabilire se la lesione vi è, occorre confrontare il valore dei beni effettivamente assegnati al coerede con il valore della quota astrattamente spettantegli, entrambi calcolati secondo lo stato e il valore al tempo della divisione.
L'art. 761 c.c. esclude l'azione di rescissione quando la divisione, ancorché ineguale, è stata fatta dall'autore della successione con disposizione testamentaria che ne abbia espressamente disposto: in tal caso non si applica l'art. 766 c.c., perché non vi è azione di rescissione esercitabile. Analogamente, l'art. 762 c.c. esclude la rescissione per le divisioni precedute o accompagnate da transazione che abbia composto le contestazioni sulle quote.
L'art. 767 c.c., infine, attribuisce al coerede contro cui è promossa l'azione la facoltà di troncare il giudizio offrendo il supplemento della porzione mancante, in denaro o in natura: anche in questo caso il calcolo del supplemento si basa sulla stima ex art. 766 c.c.
Aspetti probatori e ruolo della consulenza tecnica
Nel giudizio di rescissione per lesione, l'accertamento della stima è tipicamente affidato a una consulenza tecnica d'ufficio. Il giudice, su istanza di parte o d'ufficio, nomina un consulente che procede alla valutazione dei beni con i criteri indicati dall'art. 766 c.c. La perizia deve documentare la metodologia adottata (comparazione di mercato, costo di costruzione deprezzato, valore di reddito) e giustificare le scelte effettuate.
La prova della lesione grava sull'attore che agisce in rescissione, che dovrà dimostrare attraverso documenti, perizie di parte e ogni altro mezzo che il valore della propria quota era inferiore di oltre un quarto rispetto a quanto dovuto. Il giudice valuta la consulenza tecnica con il consueto principio di apprezzamento prudente, motivando eventuali divergenze dalle conclusioni peritali.
Rilievi pratici per il professionista
Nella prassi notarile, le divisioni ereditarie vengono spesso accompagnate da perizie di stima allegate all'atto pubblico o alla scrittura privata di divisione. Questa prassi, pur non eliminando il rischio di una successiva impugnazione per lesione, fornisce un elemento documentale di trasparenza e può costituire base probatoria importante in un eventuale contenzioso. La perizia allegata, redatta da un tecnico abilitato (geometra, architetto, ingegnere, perito agrario per i fondi rustici), deve riferire la valutazione al tempo della divisione e descrivere lo stato dei beni.
Per il coerede che intende impugnare la divisione, l'azione deve essere proposta entro due anni dalla divisione stessa (art. 763, comma 3, c.c.): un termine breve che richiede tempestiva verifica delle stime. Conviene, in caso di dubbio, far redigere fin da subito una perizia di controparte per documentare la propria pretesa.
Domande frequenti
Qual è il momento di riferimento per la stima dei beni divisi?
Il momento della divisione. La stima va condotta sullo stato fisico e sul valore commerciale dei beni al tempo della divisione, non al tempo dell'apertura della successione né a quello del giudizio di rescissione.
Lo stato del bene e il valore sono criteri distinti?
Sì. Lo stato riguarda la consistenza fisica, le condizioni di conservazione e eventuali modifiche del bene; il valore è il prezzo commerciale. Entrambi vanno valutati al tempo della divisione e considerati congiuntamente.
Chi conduce la stima nel giudizio di rescissione?
Tipicamente un consulente tecnico d'ufficio nominato dal giudice. Le parti possono comunque produrre perizie di parte e contestare le risultanze tecniche con osservazioni critiche.
Su chi grava l'onere della prova della lesione?
Sull'attore che agisce in rescissione (art. 763 c.c.). Deve dimostrare che il valore della propria quota era inferiore di oltre un quarto rispetto a quella spettantegli secondo la valutazione ex art. 766 c.c.
Allegare una perizia all'atto di divisione esclude l'azione di rescissione?
No, non la esclude di per sé. Tuttavia la perizia allegata costituisce un elemento documentale importante e può prevenire o agevolare la difesa in un eventuale giudizio di rescissione.