Testo dell'articoloVigente
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 746 c.c. – Collazione d’immobili
Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)
La collazione di un bene immobile si fa o col rendere il bene in natura o con l’imputarne il valore alla propria porzione, a scelta di chi conferisce.
Se l’immobile è stato alienato o ipotecato, la collazione si fa soltanto con l’imputazione.
Vedi anche
→Cod. civ. art. 745 - Articolo 745 Codice Civile: Frutti e interessi→Cod. civ. art. 747 - Art. 747 Codice Civile: Collazione per l’imputazione→Cod. proc. civ. art. 1 - Articolo 1 Codice di Procedura Civile - Giurisdizione dei giudici…→Imp. successioni art. 1 - Art. 1 D.Lgs. 346/1990 - Oggetto dell’imposta→Cost. art. 2 - Diritti inviolabili→Articolo 744 Codice Civile: Perimento della cosa donata→Articolo 748 Codice Civile: Miglioramenti, spese e deterioramenti→Art. 743 Codice Civile: Società contratta con l’erede→Art. 749 Codice Civile: Miglioramenti e deterioramenti dell’immo→Articolo 742 Codice Civile: Spese non soggette a collazione→Articolo 750 Codice Civile: Collazione di mobili→Articolo 741 Codice Civile: Collazione di assegnazioni varie
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
In sintesi
Indice dei contenuti
L'oggetto della disciplina
L'art. 746 c.c. apre la sezione III del capo IV del libro II, dedicata specificamente alla collazione dei beni immobili. La disciplina dei beni immobili è autonoma rispetto a quella dei beni mobili (art. 750 c.c.) per due ragioni: la maggiore rilevanza economica degli immobili nelle successioni italiane e l'esistenza di un regime di circolazione caratterizzato da pubblicità (trascrizione ex art. 2643 c.c.) che consente forme di collazione non praticabili per i mobili. La norma introduce la regola della duplice modalità e la riserva di scelta in capo al donatario, principio cardine dell'intera sezione.
La collazione in natura
La collazione in natura (rilascio del bene) consiste nel restituire l'immobile donato alla massa ereditaria, perché venga incluso nella divisione e attribuito secondo le quote di ciascun coerede. È la modalità che meglio realizza il principio di parità tra coeredi: l'immobile rientra fisicamente nel patrimonio comune e tutti possono aspirare alla sua attribuzione. La collazione in natura presuppone che l'immobile sia ancora nella libera disponibilità del donatario: non sia stato alienato, né gravato di ipoteche o altri pesi che ne pregiudichino la libera circolazione. La giurisprudenza ammette anche forme di rilascio parziale o di scioglimento di vincoli reversibili, ma con cautela.
La collazione per imputazione
La collazione per imputazione consiste nel computare il valore dell'immobile (stimato secondo l'art. 747 c.c. al tempo dell'aperta successione) sulla quota spettante al donatario nella divisione ereditaria. L'immobile resta in proprietà del donatario, ma il suo valore concorre alla determinazione della quota: il donatario riceverà beni o denaro dalla massa in misura ridotta del valore imputato. Questa modalità è pratica e meno invasiva: evita gli oneri del trasferimento immobiliare, le imposte di trascrizione, le complicazioni catastali. È divenuta nella pratica la modalità prevalente, anche per evitare contenziosi sul valore degli interventi del donatario sull'immobile (miglioramenti, riparazioni, addizioni: artt. 748-749 c.c.).
La scelta del donatario
L'art. 746 c.c. attribuisce la scelta tra le due modalità al coerede che conferisce: gli altri coeredi non possono imporre né l'una né l'altra. La scelta è espressione del principio di tutela del donatario, che ha investito risorse, lavoro o aspettative sull'immobile e ha diritto a decidere come adempiere all'obbligo di collazione. Tuttavia la scelta non è temporalmente illimitata: la giurisprudenza, in coerenza con i principi generali, ammette che gli altri coeredi possano fissare un termine entro cui il donatario deve esercitare l'opzione, applicando per analogia gli artt. 1183 e 1219 c.c. Scaduto il termine senza scelta, il giudice o gli arbitri possono determinare la modalità più conforme all'interesse comune dei condividenti.
L'alienazione e l'ipoteca: collazione obbligatoria per imputazione
Il secondo comma dell'art. 746 c.c. introduce una limitazione della facoltà di scelta: se l'immobile è stato alienato o ipotecato dal donatario, la collazione si fa soltanto con l'imputazione. La regola tutela la sicurezza dei traffici giuridici e i diritti dei terzi acquirenti o creditori ipotecari: una volta che il bene è uscito dalla sfera disponibile del donatario o è stato gravato di vincoli reali, il rilascio in natura diventerebbe pregiudizievole per posizioni di terzi consolidate. L'imputazione opera come compensazione patrimoniale: il valore dell'immobile (anche se non più di proprietà del donatario o gravato di pesi) viene comunque computato sulla quota, ristabilendo l'equilibrio tra coeredi.
Caso pratico
Tizio nel 2010 dona al figlio Caio un appartamento in Roma del valore di 300.000 euro. Tizio muore nel 2024. Si apre la successione tra Caio e la sorella Sempronia. Tre scenari possibili: (a) Caio possiede ancora l'appartamento libero da pesi: può scegliere se rilasciarlo in natura alla massa (collazione in natura) o conservarlo imputandone il valore alla propria quota (collazione per imputazione). (b) Caio ha alienato l'appartamento a un terzo nel 2018: la collazione si fa obbligatoriamente per imputazione del valore stimato al tempo dell'aperta successione (gennaio 2024). (c) Caio ha acceso un mutuo ipotecario sull'appartamento: la collazione si fa per imputazione, in quanto il bene è gravato di vincolo reale. In tutti e tre i casi, il valore di stima è quello dell'art. 747 c.c. (al tempo dell'aperta successione), non quello al tempo della donazione.
Coordinamento sistematico
L'art. 746 c.c. va letto con gli artt. 747 (collazione per imputazione: valore al tempo dell'aperta successione), 748 (rimborso delle spese fatte dal donatario), 749 (rimborso dei miglioramenti), 750 (collazione di mobili) c.c. La sezione realizza un sistema chiuso e coerente: la facoltà di scelta dell'art. 746 c.c. trova compensazione nel diritto di rimborso del donatario per le spese e i miglioramenti, e si coordina con i criteri di stima dell'art. 747 c.c. Tutta la disciplina tutela un equilibrio tra parità tra coeredi e protezione delle aspettative del donatario.
Domande frequenti
Chi sceglie tra collazione in natura o per imputazione di un immobile?
La scelta spetta al coerede donatario che conferisce, ai sensi dell'art. 746 c.c. Gli altri coeredi non possono imporgli l'una o l'altra modalità, ma possono fissargli un termine ragionevole per decidere.
Cosa succede se il donatario ha venduto l'immobile prima della successione?
La collazione si fa obbligatoriamente per imputazione del valore. Il secondo comma dell'art. 746 c.c. esclude la collazione in natura quando l'immobile è stato alienato, a tutela dei terzi acquirenti e della sicurezza dei traffici giuridici.
Un'ipoteca sull'immobile esclude la collazione in natura?
Sì. L'art. 746, comma 2 c.c. equipara l'ipoteca all'alienazione: in entrambi i casi la collazione si fa per imputazione, perché il vincolo reale pregiudicherebbe il pieno reintegro del bene nella massa.
Conviene scegliere la collazione in natura o per imputazione?
Dipende dal valore attuale dell'immobile rispetto al patrimonio del donatario e dagli oneri pratici del trasferimento. La collazione per imputazione è generalmente più semplice e meno onerosa fiscalmente, ma quella in natura può convenire se il donatario non vuole o non può anticipare il valore.
La scelta del donatario può essere ritirata?
Una volta esercitata e comunicata agli altri coeredi, la scelta vincola il donatario in base ai principi generali sull'obbligazione alternativa (artt. 1285 ss. c.c.). Il ritiro è ammesso solo se non si è ancora consolidato l'affidamento degli altri coeredi sull'opzione scelta.