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Art. 745 c.c. Frutti e interessi
In vigore
I frutti delle cose e gli interessi sulle somme soggette a collazione non sono dovuti che dal giorno in cui si è aperta la successione.
Avvertenza: il testo è pubblicato a fini informativi e divulgativi. Per casi specifici è sempre consigliato rivolgersi a un professionista abilitato.
In sintesi
La regola del dies a quo
L'art. 745 c.c. individua il momento dal quale i frutti delle cose e gli interessi sulle somme oggetto di collazione sono dovuti dal donatario alla massa ereditaria: il giorno dell'apertura della successione, ossia la morte del defunto (art. 456 c.c.). Prima di quel momento, il donatario, che è proprietario del bene donato fin dal perfezionamento della donazione (artt. 769 ss. c.c.), trattiene legittimamente i frutti e gli interessi maturati. La ratio è duplice: da un lato si rispetta la pienezza del diritto dominicale del donatario nel periodo intermedio tra donazione e successione; dall'altro si evita un onere economicamente sproporzionato che renderebbe la collazione un istituto eccessivamente penalizzante.
Frutti naturali e civili
La nozione di frutti rilevante si ricava dall'art. 820 c.c., che distingue tra frutti naturali e frutti civili. I frutti naturali sono i prodotti diretti del bene (raccolti agricoli, parti degli animali, prodotti di cave o miniere); appartengono al proprietario fino alla separazione. I frutti civili sono i corrispettivi del godimento concesso ad altri (canoni di locazione, interessi sui capitali, rendite vitalizie); maturano giorno per giorno secondo la durata del godimento. L'art. 745 c.c. si applica a entrambe le categorie: il donatario deve conferire alla massa i frutti maturati dopo l'apertura della successione, anche se materialmente percepiti successivamente, secondo i criteri di maturazione propri di ciascuna tipologia.
Gli interessi sulle somme
Per le donazioni di somme di denaro (o di crediti pecuniari), l'art. 745 c.c. richiede la corresponsione degli interessi alla massa dal giorno dell'apertura della successione. Il tasso applicabile è, in assenza di diversa pattuizione, il tasso legale ex art. 1284 c.c., calcolato sulla somma nominale conferibile. La giurisprudenza ha chiarito che la corresponsione degli interessi opera anche in caso di collazione per imputazione, dovendosi computare gli interessi sulla somma da imputare alla quota.
Coordinamento con la collazione per imputazione
Per gli immobili soggetti a collazione per imputazione (art. 747 c.c.), la stima è effettuata al valore del bene al tempo dell'apertura della successione. I frutti civili percepiti tra l'apertura della successione e l'effettiva divisione vanno aggiunti, perché maturano in un periodo in cui il bene, pur formalmente del donatario, è oggetto di un obbligo di conferimento alla massa. La giurisprudenza interpreta sistematicamente la norma in modo da garantire la parità sostanziale tra coeredi: chi ha trattenuto il bene godendone deve compensare la massa per il godimento intercorso dopo la successione.
Caso pratico
Tizio nel 2010 dona al figlio Caio un immobile locato a terzi che produce un canone annuo di 24.000 euro. Tizio muore nel gennaio 2024. La divisione tra Caio e la sorella Sempronia si chiude nel dicembre 2025. Caio sceglie la collazione per imputazione (art. 746 c.c.). Effetti dell'art. 745 c.c.: Caio deve conferire alla massa anche i canoni di locazione percepiti da gennaio 2024 a dicembre 2025, circa 48.000 euro, perché maturati dopo l'apertura della successione. Non deve invece nulla per i canoni 2010-2023, periodo in cui era pieno proprietario senza obbligo di conferimento. Se la donazione fosse stata di una somma di 200.000 euro, dal gennaio 2024 al dicembre 2025 maturerebbero interessi al tasso legale (variabile annualmente per decreto MEF) da aggiungere alla somma da imputare.
Profili processuali e probatori
L'azione di collazione, in sede di divisione, comprende anche la richiesta di conferimento dei frutti e degli interessi maturati. La quantificazione spetta al giudice del merito, sulla base delle prove documentali (contratti di locazione, ricevute, estratti conto, certificazioni) o, in via subordinata, di consulenza tecnica d'ufficio. L'onere della prova della percezione dei frutti grava sul coerede che chiede la collazione; l'onere della prova della non percezione (per causa non imputabile) grava sul donatario.
Domande frequenti
Da quando il donatario deve i frutti del bene donato alla collazione?
Solo dal giorno dell'apertura della successione, ossia dalla morte del defunto. L'art. 745 c.c. esclude la pretesa sui frutti maturati prima, periodo in cui il donatario era pieno proprietario senza obblighi verso la massa.
Quali frutti rientrano nell'obbligo di conferimento?
Tutti i frutti previsti dall'art. 820 c.c.: frutti naturali (raccolti, prodotti agricoli, parti di animali) e frutti civili (canoni di locazione, rendite, prestazioni periodiche).
Qual è il tasso di interesse applicabile alle somme conferibili?
In assenza di diversa pattuizione, si applica il tasso legale ex art. 1284 c.c., variabile annualmente per decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze.
Devo conferire anche i frutti consumati prima della successione?
No. L'art. 745 c.c. limita l'obbligo ai frutti maturati dopo l'apertura della successione. I frutti percepiti e consumati in vita del defunto restano del donatario senza obbligo di conferimento.
La regola si applica anche alla collazione in natura?
Sì. L'art. 745 c.c. opera indipendentemente dalle modalità di collazione (in natura ex art. 746 c.c. o per imputazione). Il donatario conferisce il bene o il valore alla massa unitamente ai frutti maturati dopo l'apertura della successione.