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Ultimo aggiornamento: 26 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche
In sintesi
  • Norma di novellazione: riscrive l'art. 140 c.p. sull'applicazione provvisoria di pene accessorie durante l'istruzione.
  • Il giudice può disporre in via provvisoria la pena accessoria se sussistono specificate inderogabili esigenze istruttorie o serve a impedire ulteriori conseguenze del reato.
  • L'interdizione dai pubblici uffici si applica provvisoriamente solo per delitti commessi con abuso di pubbliche funzioni.
  • La sospensione provvisoria non si applica agli uffici elettivi ricoperti per diretta investitura popolare; durata massima: metà della durata legale.

Testo dell'articoloVigente

Art. 124 L. 689/1981 — Applicazione provvisoria di pene accessorie

L. 24 novembre 1981, n. 689 — testo aggiornato

L' articolo 140 del codice penale è sostituito dal seguente: "Art.

140. – (Applicazione provvisoria di pene accessorie). – Il giudice, durante la istruzione, nei procedimenti per reati per i quali, in caso di condanna, può essere applicata una pena accessoria, può disporne in via provvisoria l'applicazione quando sussistano specificate, inderogabili esigenze istruttorie o sia necessario impedire che il reato venga portato a conseguenze ulteriori. L'interdizione dai pubblici uffici può essere applicata provvisoriamente solo nei procedimenti per reati commessi con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti a una pubblica funzione o ad un pubblico servizio o a taluno degli uffici indicati nel n. 3 del capoverso dell'articolo

28. La sospensione provvisoria non si applica agli uffici elettivi ricoperti per diretta investitura popolare. La pena accessoria provvisoriamente applicata non può avere durata superiore alla metà della durata massima prevista dalla legge ed è computata nella durata della pena accessoria conseguente alla condanna".

Commento

L'art. 124 della L. 689/1981 riscrive l'art. 140 del codice penale, disciplinando in modo organico l'istituto dell'applicazione provvisoria delle pene accessorie. La norma risponde all'esigenza di consentire, in casi qualificati, l'anticipazione degli effetti della pena accessoria già durante l'istruzione, prima della sentenza definitiva, quando ciò sia strettamente necessario per tutelare le esigenze del procedimento o per impedire la prosecuzione delle conseguenze del reato.

I presupposti dell'applicazione provvisoria

Il novellato art. 140 c.p. fissa due presupposti alternativi per l'applicazione provvisoria. Il primo è l'esistenza di specificate, inderogabili esigenze istruttorie: occorre che la presenza del soggetto nella sua posizione professionale o pubblica metta a rischio l'acquisizione di prove, la genuinità delle testimonianze, l'integrità delle fonti documentali. Il secondo è la necessità di impedire che il reato venga portato a conseguenze ulteriori: si pensi a reati che si protraggono nel tempo, a comportamenti reiterati, a situazioni in cui la sola posizione del soggetto consente la prosecuzione dell'attività illecita.

La rigorosa qualificazione dei presupposti

La formula 'specificate, inderogabili esigenze istruttorie' è particolarmente stringente. Il legislatore ha voluto escludere l'applicazione provvisoria fondata su valutazioni generiche o astratte: l'esigenza deve essere precisa, riferibile a un contesto investigativo determinato e tale che nessuna altra misura possa fronteggiarla. Lo stesso vale per la prevenzione di conseguenze ulteriori: deve trattarsi di un rischio concreto e attuale, non meramente ipotetico. La giurisprudenza ha valorizzato il carattere eccezionale dell'istituto e richiesto motivazioni puntuali.

L'interdizione provvisoria dai pubblici uffici: limiti

Il secondo comma del novellato art. 140 c.p. fissa un limite specifico: l'interdizione dai pubblici uffici può essere applicata provvisoriamente solo nei procedimenti per reati commessi con abuso dei poteri o violazione dei doveri inerenti a una pubblica funzione, a un pubblico servizio o agli uffici indicati nel n. 3 del capoverso dell'art. 28 c.p. Si tratta di una limitazione di portata significativa: l'interdizione pubblica provvisoria, particolarmente afflittiva, non è applicabile in modo generalizzato ma solo quando la posizione del soggetto è specificamente collegata al reato.

L'esclusione degli uffici elettivi

Il terzo comma novellato esclude l'applicabilità della sospensione provvisoria agli uffici elettivi ricoperti per diretta investitura popolare. La norma protegge il principio costituzionale di sovranità popolare: una decisione cautelare del giudice penale non può privare un cittadino di una carica conferita direttamente dal voto popolare. La logica è di garantire la stabilità delle cariche elettive di base, lasciando alla sentenza definitiva eventuali conseguenze sul mandato. La regola riflette un equilibrio delicato tra autonomia della giurisdizione penale e prerogative del corpo elettorale.

La durata massima della pena accessoria provvisoria

Il quarto comma fissa un altro limite: la pena accessoria provvisoriamente applicata non può avere durata superiore alla metà della durata massima prevista dalla legge. La regola previene applicazioni provvisorie troppo prolungate, che finirebbero per anticipare integralmente gli effetti di una condanna non ancora pronunciata. Il limite della metà garantisce un margine entro il quale la misura mantiene la sua natura cautelare e provvisoria.

La detrazione dalla pena definitiva

Lo stesso comma chiarisce che la pena accessoria provvisoriamente applicata è computata nella durata della pena accessoria conseguente alla condanna definitiva. È una regola di razionalità: il periodo già scontato in via provvisoria si imputa a quello definitivo, evitando duplicazioni e bilanciando l'anticipazione degli effetti con un corrispondente scomputo nel computo finale.

Domande frequenti

Quando il giudice può applicare provvisoriamente una pena accessoria?

Ai sensi dell'art. 140 c.p. come novellato dall'art. 124 L. 689/1981, durante l'istruzione il giudice può disporre l'applicazione provvisoria quando sussistano specificate, inderogabili esigenze istruttorie ovvero sia necessario impedire che il reato venga portato a conseguenze ulteriori.

Si può sospendere provvisoriamente un sindaco o un consigliere eletto?

No. Il terzo comma del novellato art. 140 c.p. esclude l'applicabilità della sospensione provvisoria agli uffici elettivi ricoperti per diretta investitura popolare, a tutela del principio di sovranità popolare. La questione si pone soltanto in sede di sentenza definitiva.

Quanto può durare la pena accessoria provvisoria?

Non oltre la metà della durata massima prevista dalla legge per la pena accessoria. Il periodo scontato in via provvisoria viene poi computato nella durata della pena accessoria conseguente alla condanna definitiva.

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di La Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 54 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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