In sintesi
- Norma di novellazione: riscrive i primi due commi dell'art. 19 c.p. sulla tassonomia delle pene accessorie.
- Per i delitti, sei pene accessorie: interdizione pubblici uffici, professione/arte, interdizione legale, uffici direttivi enti, incapacità contrattare PA, decadenza/sospensione potestà genitoriale.
- Per le contravvenzioni, due pene accessorie: sospensione professione/arte, sospensione uffici direttivi enti.
- Razionalizzazione e modernizzazione del sistema delle pene accessorie.
Testo dell'articoloVigente
Art. 118 L. 689/1981 — Modifiche dell’ articolo 19 del codice penale , in materia di pene accessorie – Specie
L. 24 novembre 1981, n. 689 — testo aggiornato
I primi due commi dell' articolo 19 del codice penale sono sostituiti dai seguenti: "Le pene accessorie per i delitti sono: 1) l'interdizione dai pubblici uffici; 2) l'interdizione da una professione o da un'arte; 3) l'interdizione legale; 4) l'interdizione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese; 5) l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione; 6) la decadenza o la sospensione dall'esercizio della potestà dei genitori. Le pene accessorie per le contravvenzioni sono: 1) la sospensione dall'esercizio di una professione o di un'arte; 2) la sospensione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese".
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Commento
L'art. 118 della L. 689/1981 è una norma di novellazione che riscrive i primi due commi dell'art. 19 del codice penale, ridefinendo l'elenco tassativo delle pene accessorie applicabili rispettivamente ai delitti e alle contravvenzioni. La riforma del 1981 riorganizza la materia in chiave sistematica, riducendo, razionalizzando e modernizzando il catalogo delle sanzioni accessorie ereditato dal codice del 1930.
Le pene accessorie per i delitti
Il novellato art. 19 c.p. elenca sei pene accessorie applicabili ai delitti. La prima è l'interdizione dai pubblici uffici: priva il condannato del diritto di esercitare funzioni pubbliche, di accedere a impieghi pubblici e di esercitare diritti politici, secondo la modulazione temporale o perpetua disciplinata dall'art. 28 c.p. La seconda è l'interdizione da una professione o da un'arte: comporta la perdita della capacità di esercitare professioni regolamentate o arti specifiche per la durata stabilita dalla condanna. La terza è l'interdizione legale: produce effetti civilistici di incapacità del condannato durante l'esecuzione della pena, ai sensi dell'art. 32 c.p. La quarta è l'interdizione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese: nuova categoria introdotta dalla L. 689/1981, disciplinata dal contestualmente introdotto art. 32-bis c.p. La quinta è l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione: anch'essa di nuovo conio, regolata dall'art. 32-ter c.p. La sesta è la decadenza o sospensione dall'esercizio della potestà dei genitori (oggi responsabilità genitoriale), disciplinata dagli artt. 32 e 34 c.p. modificati.
Le pene accessorie per le contravvenzioni
Per le contravvenzioni il legislatore prevede due sole pene accessorie, in coerenza con il minor disvalore tipologico di questi reati: la sospensione dall'esercizio di una professione o di un'arte e la sospensione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese (quest'ultima introdotta dall'art. 35-bis c.p. di nuova fattura). Si tratta di sanzioni accessorie di durata limitata, costruite come pendant attenuato rispetto alle corrispondenti interdizioni delittuose.
Le novità sistemiche introdotte dalla riforma
La riscrittura del 1981 introduce due figure di pena accessoria pensate per fronteggiare la crescente dimensione economico-organizzativa della criminalità: l'interdizione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione. Queste sanzioni mirano a colpire il condannato nella sua capacità di operare in ambiti specifici (governo delle imprese, contrattazione pubblica), prevenendo la commissione di nuovi reati e proteggendo settori particolarmente sensibili. La loro introduzione costituisce uno snodo importante nel passaggio dal vecchio sistema, ancorato a sanzioni di stigma personale, a un sistema più articolato che integra anche sanzioni di tipo professional-organizzativo.
Rilievo applicativo
L'elenco tassativo del novellato art. 19 c.p. ha rilievo decisivo: nessuna pena accessoria può essere irrogata se non è prevista da questo elenco e dalle norme codicistiche o speciali che ne disciplinano singolarmente i presupposti applicativi. La tassatività si riflette anche sul piano interpretativo: le norme che applicano pene accessorie devono essere ricondotte ai tipi indicati dall'art. 19, senza margini di analogia.
Domande frequenti
Quali sono le pene accessorie per i delitti?
Ai sensi dell'art. 19 c.p. come novellato dall'art. 118 L. 689/1981: interdizione dai pubblici uffici, interdizione da professione o arte, interdizione legale, interdizione dagli uffici direttivi di persone giuridiche e imprese, incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione, decadenza o sospensione dalla responsabilità genitoriale.
Quali pene accessorie sono previste per le contravvenzioni?
Solo due: la sospensione dall'esercizio di una professione o di un'arte e la sospensione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese. Si tratta di sanzioni temporanee, meno gravose delle corrispondenti interdizioni delittuose.
L'elenco delle pene accessorie è tassativo?
Sì. Nessuna pena accessoria può essere irrogata se non è ricondotta a uno dei tipi elencati dall'art. 19 c.p. La tassatività risponde al principio di legalità in materia penale e impedisce applicazioni analogiche.
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