Testo dell'articoloVigente
Art. 12 L. 24/2017 – Azione diretta del soggetto danneggiato
L. 8 marzo 2017, n. 24 – Sicurezza cure e resp. sanitaria
1. Fatte salve le disposizioni dell'articolo 8, il soggetto danneggiato ha diritto di agire direttamente, entro i limiti delle somme per le quali è stato stipulato il contratto di assicurazione, nei confronti dell'impresa di assicurazione che presta la copertura assicurativa alle strutture sanitarie o sociosanitarie pubbliche o private di cui al comma 1 dell'articolo 10 e all'esercente la professione sanitaria di cui al comma 2 del medesimo articolo 10.
2. Non sono opponibili al danneggiato, per l'intero massimale di polizza, eccezioni derivanti dal contratto diverse da quelle stabilite dal decreto di cui all'articolo 10, comma 6, che definisce i requisiti minimi delle polizze assicurative per le strutture sanitarie e sociosanitarie pubbliche e private e per gli esercenti le professioni sanitarie di cui all'articolo 10, comma 2.
3. L'impresa di assicurazione ha diritto di rivalsa verso l'assicurato nel rispetto dei requisiti minimi, non derogabili contrattualmente, stabiliti dal decreto di cui all'articolo 10, comma 6.
4. Nel giudizio promosso contro l'impresa di assicurazione della struttura sanitaria o sociosanitaria pubblica o privata a norma del comma 1 è litisconsorte necessario la struttura medesima; nel giudizio promosso contro l'impresa di assicurazione dell'esercente la professione sanitaria a norma del comma 1 è litisconsorte necessario l'esercente la professione sanitaria. L'impresa di assicurazione, l'esercente la professione sanitaria e il danneggiato hanno diritto di accesso alla documentazione della struttura relativa ai fatti dedotti in ogni fase della trattazione del sinistro.
5. L'azione diretta del danneggiato nei confronti dell'impresa di assicurazione è soggetta al termine di prescrizione pari a quello dell'azione verso la struttura sanitaria o sociosanitaria pubblica o privata o l'esercente la professione sanitaria.
6. Le disposizioni del presente articolo si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 6 dell'articolo 10 con il quale sono determinati i requisiti minimi delle polizze assicurative per le strutture sanitarie e sociosanitarie e per gli esercenti le professioni sanitarie.
In sintesi
Indice dei contenuti
L'articolo 12 introduce nella responsabilità sanitaria un istituto modellato sull'esperienza dell'assicurazione obbligatoria RC auto: l'azione diretta del danneggiato contro l'impresa di assicurazione. È uno strumento che semplifica e accelera l'accesso al risarcimento, ma che richiede un coordinamento complesso con la disciplina del contratto di assicurazione e con il sistema dell'art. 10.
Il presupposto soggettivo
L'azione diretta è esperibile contro l'impresa che presta copertura alla struttura sanitaria ex art. 10, comma 1 e all'esercente la professione sanitaria ex art. 10, comma 2. Il presupposto soggettivo è quindi l'esistenza di una polizza obbligatoria. L'azione diretta non si estende invece alle polizze stipulate dalla struttura a copertura dei propri sanitari ex art. 10, comma 1, ultima parte, che restano polizze stipulate nell'interesse della struttura.
Il limite del massimale
L'azione è proponibile entro i limiti delle somme per le quali è stato stipulato il contratto. È il massimale di polizza a delimitare il petitum esigibile direttamente verso l'assicuratore. Eventuali eccedenze restano esigibili nei confronti dell'assicurato secondo i normali canoni di responsabilità ex art. 7. La struttura del massimale assume quindi rilievo non solo contrattuale ma anche di accesso effettivo al risarcimento.
L'opponibilità delle eccezioni
Il comma 2 prevede un regime particolarmente protettivo del danneggiato: non sono opponibili eccezioni derivanti dal contratto diverse da quelle stabilite dal decreto ministeriale ex art. 10, comma 6. La regola riproduce un meccanismo analogo a quello dell'assicurazione obbligatoria RC auto e mira a garantire al danneggiato l'effettività della copertura. Restano opponibili le eccezioni di merito sulla responsabilità e sul danno.
La rivalsa dell'assicuratore
Il comma 3 prevede il diritto di rivalsa dell'impresa verso l'assicurato nel rispetto dei requisiti minimi, non derogabili contrattualmente, del decreto dell'art. 10, comma 6. La rivalsa interna opera secondo i parametri stabiliti dal decreto e tipicamente in presenza di colpa grave o dolo, in coerenza con la ratio dell'art. 9. Il rapporto tra assicuratore e assicurato è quindi conformato dalla disciplina pubblica dell'obbligo assicurativo.
Il litisconsorzio necessario
Il comma 4 stabilisce che nel giudizio contro l'impresa di assicurazione della struttura è litisconsorte necessario la struttura medesima; nel giudizio contro l'impresa del sanitario è litisconsorte necessario l'esercente. La regola riflette l'esigenza di garantire la presenza dell'assicurato nel giudizio in cui si accerta il fatto e la responsabilità, anche in funzione del diritto di difesa e dei successivi rapporti di rivalsa.
Il raccordo con l'art. 8
L'azione diretta è subordinata al previo esperimento della condizione di procedibilità ex art. 8, salvo i casi in cui ricorra la mediazione alternativa. La sequenza procedurale è quindi: ricorso ex art. 696-bis c.p.c. o mediazione, eventuale azione di merito con litisconsorzio necessario, decisione nel limite del massimale.
Sinergie con la disciplina assicurativa
L'art. 12 si raccorda con gli artt. 144 e 149 del Codice delle assicurazioni private, che disciplinano l'azione diretta in ambito RC auto, e con l'art. 1917 c.c. La disciplina speciale prevale su quella generale nei limiti della specialità, ma il modello rimane quello dell'azione diretta. La piena operatività dell'istituto dipende dall'effettiva applicazione del decreto sui requisiti minimi delle polizze.
Casi pratici
Caso 1: L'azione diretta contro l'assicuratore
Tizio, danneggiato da intervento, esperisce il ricorso ex art. 696-bis e successivamente conviene in giudizio direttamente l'impresa di assicurazione della struttura, chiamando in litisconsorzio necessario la struttura. Il giudice accerta la responsabilità e liquida il danno entro il massimale di polizza. L'eventuale eccedenza è esigibile contro la struttura.
Caso 2: L'opponibilità dell'eccezione
Caia, impresa assicuratrice, eccepisce nel giudizio promosso dal danneggiato la mancata corresponsione di un premio. L'eccezione non è opponibile al danneggiato ai sensi del comma 2, perché non rientra tra quelle stabilite dal decreto ministeriale; resta semmai esperibile la rivalsa interna verso l'assicurato.
Domande frequenti
Posso agire direttamente contro l'assicurazione della struttura?
Sì, previo esperimento della condizione di procedibilità ex art. 8 (ricorso ex art. 696-bis c.p.c. o mediazione), il danneggiato può agire direttamente contro l'impresa che presta copertura alla struttura, nei limiti del massimale.
L'azione diretta vale anche per le polizze del singolo sanitario?
Sì, l'azione è proponibile anche contro l'impresa che presta copertura all'esercente la professione sanitaria di cui all'art. 10, comma 2, cioè il libero professionista.
L'assicuratore può sempre opporre le proprie eccezioni contrattuali?
No, sono opponibili al danneggiato solo le eccezioni stabilite dal decreto ministeriale sui requisiti minimi. Le altre eccezioni contrattuali restano interne al rapporto assicuratore-assicurato e possono dar luogo a rivalsa.