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Ultimo aggiornamento: 23 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche
In sintesi
  • Chi vuole agire in giudizio per risarcimento da responsabilità sanitaria deve prima proporre ricorso ex art. 696-bis c.p.c.
  • Il ricorso è condizione di procedibilità; in alternativa si può esperire la mediazione ex art. 5 d.lgs. 28/2010.
  • L'improcedibilità è rilevabile dal giudice o eccepibile dal convenuto entro la prima udienza.
  • Se la conciliazione non riesce entro sei mesi, la domanda diventa procedibile con il deposito del ricorso ex art. 702-bis c.p.c.
  • La partecipazione delle imprese di assicurazione è obbligatoria, con possibili sanzioni in caso di mancata partecipazione.

Testo dell'articoloVigente

Art. 8 L. 24/2017 — Tentativo obbligatorio di conciliazione

L. 8 marzo 2017, n. 24 — Sicurezza cure e resp. sanitaria

1. Chi intende esercitare un'azione innanzi al giudice civile relativa a una controversia di risarcimento del danno derivante da responsabilità sanitaria è tenuto preliminarmente a proporre ricorso ai sensi dell' articolo 696-bis del codice di procedura civile dinanzi al giudice competente.

2. La presentazione del ricorso di cui al comma 1 costituisce condizione di procedibilità della domanda di risarcimento. È fatta salva la possibilità di esperire in alternativa il procedimento di mediazione ai sensi dell' articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28 . In tali casi non trova invece applicazione l' articolo 3 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132 , convertito, con modificazioni, dalla legge 10 novembre 2014, n. 162 . L'improcedibilità deve essere eccepita dal convenuto, a pena di decadenza, o rilevata d'ufficio dal giudice, non oltre la prima udienza. Il giudice, ove rilevi che il procedimento di cui all' articolo 696-bis del codice di procedura civile non è stato espletato ovvero che è iniziato ma non si è concluso, assegna alle parti il termine di quindici giorni per la presentazione dinanzi a sé dell'istanza di consulenza tecnica in via preventiva ovvero di completamento del procedimento. (3) 4

3. Ove la conciliazione non riesca o il procedimento non si concluda entro il termine perentorio di sei mesi dal deposito del ricorso, la domanda diviene procedibile e gli effetti della domanda sono salvi se, entro novanta giorni dal deposito della relazione o dalla scadenza del termine perentorio, è depositato, presso il giudice che ha trattato il procedimento di cui al comma 1, il ricorso di cui all' articolo 281-undecies del codice di procedura civile . In tal caso il giudice fissa l'udienza di comparizione delle parti e procede con le forme del rito semplificato di cognizione a norma degli articoli 281-decies e seguenti del codice di procedura civile . (3) 4

4. La partecipazione al procedimento di consulenza tecnica preventiva di cui al presente articolo, effettuato secondo il disposto dell'articolo 15 della presente legge, è obbligatoria per tutte le parti, comprese le imprese di assicurazione di cui all'articolo 10, che hanno l'obbligo di formulare l'offerta di risarcimento del danno ovvero comunicare i motivi per cui ritengono di non formularla. In caso di sentenza a favore del danneggiato, quando l'impresa di assicurazione non ha formulato l'offerta di risarcimento nell'ambito del procedimento di consulenza tecnica preventiva di cui ai commi precedenti, il giudice trasmette copia della sentenza all'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni (IVASS) per gli adempimenti di propria competenza. In caso di mancata partecipazione, il giudice, con il provvedimento che definisce il giudizio, condanna le parti che non hanno partecipato al pagamento delle spese di consulenza e di lite, indipendentemente dall'esito del giudizio, oltre che ad una pena pecuniaria, determinata equitativamente, in favore della parte che è comparsa alla conciliazione.

Commento

L'articolo 8 introduce un filtro processuale specifico per le controversie da responsabilità sanitaria, costruito su una condizione di procedibilità peculiare: il ricorso per accertamento tecnico preventivo ai fini della conciliazione ex art. 696-bis c.p.c. È una scelta legislativa che mira a deflazionare il contenzioso e a favorire la composizione anticipata sul piano tecnico.

Il ricorso ex art. 696-bis c.p.c.

Chi intende esercitare un'azione di risarcimento per responsabilità sanitaria deve preliminarmente proporre ricorso ex art. 696-bis c.p.c. davanti al giudice competente. Il ricorso ha la funzione di acquisire una consulenza tecnica preventiva, con il duplice obiettivo di consolidare la base tecnica della controversia e di favorire la conciliazione tra le parti. Si tratta di un istituto pensato originariamente per ipotesi di accertamento del danno; nella legge Gelli-Bianco diventa filtro obbligatorio.

La condizione di procedibilità

La presentazione del ricorso è condizione di procedibilità della domanda di risarcimento. È un meccanismo simile a quello della mediazione, di cui condivide la finalità deflattiva. La condizione è alternativa: in luogo dell'art. 696-bis c.p.c. si può esperire la mediazione ex art. 5, comma 1, d.lgs. 28/2010. Non si applica invece la negoziazione assistita ex art. 3 d.l. 132/2014, espressamente esclusa.

La rilevazione dell'improcedibilità

L'improcedibilità deve essere eccepita dal convenuto, a pena di decadenza, o rilevata d'ufficio dal giudice non oltre la prima udienza. Il giudice, ove rilevi che il procedimento ex art. 696-bis non è stato espletato o si è interrotto, assegna alle parti un termine di quindici giorni per presentare l'istanza di consulenza tecnica preventiva o per completare il procedimento. La sanzione di improcedibilità ha quindi una funzione di stimolo alla composizione preventiva, non di tagliola immediata.

Esito della conciliazione e termine semestrale

Se la conciliazione non riesce o il procedimento non si conclude entro sei mesi dal deposito del ricorso, la domanda diventa procedibile e l'azione di merito si introduce con ricorso ex art. 702-bis c.p.c. davanti al medesimo giudice. Il termine semestrale è perentorio e garantisce alla parte la possibilità di esercitare l'azione anche in caso di inerzia delle controparti. Il meccanismo procedurale tutela la posizione del danneggiato evitando che il filtro si trasformi in un ostacolo temporale ingiustificato.

La partecipazione delle imprese di assicurazione

La partecipazione delle imprese di assicurazione al procedimento è obbligatoria. La mancata partecipazione comporta, in linea generale, conseguenze sanzionatorie: condanna alle spese in caso di soccombenza, possibili effetti sull'azione di rivalsa, valutazione negativa ai fini disciplinari delle imprese. La ratio è chiara: senza la presenza dell'assicuratore, il procedimento preventivo perde gran parte della propria capacità conciliativa.

Sinergie processuali

L'art. 8 si integra con l'art. 696-bis c.p.c. (consulenza tecnica preventiva ai fini della conciliazione), con l'art. 702-bis c.p.c. (rito sommario di cognizione, oggi superato dalla riforma Cartabia con il procedimento semplificato di cognizione del nuovo art. 281-decies e seguenti c.p.c.) e con la disciplina della mediazione ex d.lgs. 28/2010. La complessità del raccordo richiede particolare attenzione operativa, anche in considerazione del fatto che la riforma Cartabia ha riscritto la disciplina dei riti.

Domande frequenti

Se non esperisco il ricorso ex art. 696-bis posso comunque agire?

No, in assenza del ricorso (o della mediazione alternativa) la domanda è improcedibile. L'improcedibilità è eccepibile dal convenuto o rilevabile d'ufficio dal giudice non oltre la prima udienza.

Quanto dura il procedimento ex art. 696-bis?

Il termine è di sei mesi dal deposito del ricorso. Se la conciliazione non riesce o il procedimento non si conclude entro tale termine, la domanda di merito diventa procedibile.

Posso scegliere tra ricorso ex art. 696-bis e mediazione?

Sì, la norma consente l'alternatività tra accertamento tecnico preventivo ai fini conciliativi e mediazione ex d.lgs. 28/2010. Resta invece esclusa la negoziazione assistita.

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di La Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 54 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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