In sintesi
- Parità di trattamento economico e normativo fra lavoratore agile e dipendenti che svolgono mansioni analoghe in azienda.
- Il riferimento contrattuale è quello dei CCNL applicabili ex art. 51 D.Lgs. 81/2015.
- Si esclude qualsiasi penalizzazione economica o di carriera legata alla modalità agile.
- Nell'accordo individuale può essere riconosciuto il diritto all'apprendimento permanente in modalità formali, non formali o informali.
- Possibile certificazione periodica delle competenze acquisite, valorizzazione del capitale umano.
Testo dell'articoloVigente
Art. 20 D.Lgs. 81/2017 — Trattamento, diritto all’apprendimento continuo e certificazione delle competenze del lavoratore
L. 22 maggio 2017, n. 81 — Statuto del lavoro autonomo
1. Il lavoratore che svolge la prestazione in modalità di lavoro agile ha diritto ad un trattamento economico e normativo non inferiore a quello complessivamente applicato, in attuazione dei contratti collettivi di cui all' articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 , nei confronti dei lavoratori che svolgono le medesime mansioni esclusivamente all'interno dell'azienda.
2. Al lavoratore impiegato in forme di lavoro agile ai sensi del presente capo può essere riconosciuto, nell'ambito dell'accordo di cui all'articolo 19, il diritto all'apprendimento permanente, in modalità formali, non formali o informali, e alla periodica certificazione delle relative competenze.
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Commento
L'art. 20 tutela due profili distinti ma collegati: la parità di trattamento del lavoratore agile rispetto ai colleghi che operano in modalità ordinaria, e il diritto all'apprendimento continuo durante il rapporto di lavoro agile. Si tratta di un articolo breve ma di principio, con effetti sostanziali sulla pari dignità della modalità agile.
Il principio di parità di trattamento
Il primo comma stabilisce che il lavoratore che svolge la prestazione in modalità di lavoro agile ha diritto a un trattamento economico e normativo non inferiore a quello complessivamente applicato, in attuazione dei contratti collettivi di cui all'art. 51 del D.Lgs. 81/2015, nei confronti dei lavoratori che svolgono le medesime mansioni esclusivamente all'interno dell'azienda. È una norma di equiparazione: il fatto di lavorare da remoto non può comportare retribuzioni più basse, ferie ridotte, scatti di anzianità ritardati, esclusioni da fringe benefits o premi di risultato.
Trattamento economico
Il trattamento economico comprende stipendio base, scatti di anzianità, indennità di funzione, premi di produzione, eventuali bonus discrezionali. Il lavoratore agile non può essere escluso da incrementi economici applicati ai colleghi né penalizzato in sede di adeguamenti retributivi. Sul terreno dei premi di risultato la norma è particolarmente importante: il lavoratore agile è valutato sui risultati, esattamente come i colleghi in sede, e ha diritto agli stessi indicatori e formule premiali.
Trattamento normativo
Il trattamento normativo include orario di lavoro, ferie, permessi, congedi, regime disciplinare, regole su trasferimenti, percorso di carriera. Il lavoratore agile mantiene tutte le tutele e i diritti del lavoratore in sede. Eventuali clausole peggiorative inserite nell'accordo individuale (per esempio, riduzione delle ferie, limitazioni di carriera) sono nulle per contrasto con la disciplina inderogabile.
Il rinvio ai CCNL ex art. 51 D.Lgs. 81/2015
L'art. 51 del D.Lgs. 81/2015 (Jobs Act) ha riformato il concetto di contratti collettivi applicabili: si tratta di quelli stipulati dalle organizzazioni più rappresentative a livello nazionale, sia di categoria che aziendali. Il riferimento è importante perché individua il parametro di confronto: il trattamento minimo di legge non basta, conta quanto previsto dal CCNL applicato in azienda.
Le mansioni analoghe
Il confronto è con i lavoratori che svolgono le medesime mansioni all'interno dell'azienda. Significa che la parità è di tipo verticale: il lavoratore agile è equiparato a chi fa il suo stesso lavoro, non a un parametro astratto. Se l'azienda non ha colleghi in mansioni analoghe in sede, il confronto può essere fatto con altre realtà del medesimo CCNL.
L'apprendimento permanente
Il secondo comma introduce una previsione innovativa: nell'ambito dell'accordo individuale di lavoro agile, può essere riconosciuto al lavoratore il diritto all'apprendimento permanente, in modalità formali, non formali o informali. Le tre modalità riprendono la tassonomia europea del lifelong learning: formali (corsi accreditati, master, certificazioni); non formali (workshop, seminari, training aziendale non accreditato); informali (autoapprendimento, partecipazione a community professionali, mentoring).
La certificazione delle competenze
Il secondo comma prevede anche la possibilità di periodica certificazione delle competenze acquisite. È un meccanismo di valorizzazione del capitale umano: il lavoratore documenta formalmente quanto ha appreso, e questa documentazione può essere usata per percorsi di carriera, mobilità interna o esterna, accesso a percorsi formativi superiori. La certificazione si inquadra nel sistema nazionale di certificazione delle competenze coordinato da ANPAL e regioni.
La portata facoltativa
È importante notare che l'apprendimento e la certificazione sono "può essere riconosciuto": è facoltà delle parti includere queste clausole nell'accordo individuale. Non si tratta di obblighi assoluti del datore, ma di leve di valorizzazione che le parti possono adottare per costruire un rapporto di lavoro agile più maturo. Nella prassi la contrattazione collettiva ha valorizzato sempre più questi profili, inserendoli come standard nei modelli aziendali di lavoro agile.
Il significato sistemico
L'art. 20 risponde a una preoccupazione fondata: il rischio di emarginazione del lavoratore agile. Senza presenza fisica in sede, il lavoratore può essere escluso da informazioni, opportunità, riconoscimenti. La parità di trattamento è una difesa giuridica, ma la sua effettività richiede impegno organizzativo: garantire pari accesso a formazione, opportunità di carriera, eventi aziendali. L'apprendimento permanente è uno strumento per mantenere il lavoratore agile pienamente integrato nella crescita professionale dell'azienda.
Domande frequenti
Il lavoratore agile ha diritto agli stessi buoni pasto dei colleghi?
La giurisprudenza è oscillante. La parità di trattamento dell'art. 20 spinge in senso favorevole. La contrattazione collettiva regola spesso in modo specifico; in assenza di esclusioni esplicite, il principio di parità tende a estendere il buono pasto anche al lavoro agile.
Posso essere escluso dal premio di risultato perché non sono presente in azienda?
No. Il premio è erogato in base ai risultati conseguiti e ai criteri stabiliti contrattualmente. La modalità agile non può essere parametro di esclusione, salvo che il regolamento del premio sia specificamente legato ad attività in sede (cosa di per sé difficile da giustificare).
La certificazione delle competenze è obbligatoria?
No, è facoltativa: dipende da quanto previsto nell'accordo individuale o dalla contrattazione collettiva. Quando prevista, è strumento di valorizzazione formale delle competenze acquisite.
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