- Procedura per l'adozione dei decreti legislativi previsti dagli artt. 5, 6 e 11.
- Decreti ex art. 5: proposta del Ministro per la semplificazione, intesa in Conferenza unificata.
- Decreti ex artt. 6 e 11: proposta del Ministro del lavoro, parere Conferenza Stato-regioni per l'art. 11.
- Pareri parlamentari delle Commissioni competenti entro 30 giorni dalla trasmissione.
- Possibilità di decreti correttivi entro 12 mesi e proroga di tre mesi del termine se pareri parlamentari scadono in finestra critica.
Testo dell'articoloVigente
Art. 16 D.Lgs. 81/2017 — Procedura di adozione dei decreti legislativi di cui agli articoli 5, 6 e 11
L. 22 maggio 2017, n. 81 — Statuto del lavoro autonomo
1. Gli schemi dei decreti legislativi di cui all'articolo 5 sono adottati su proposta del Ministro delegato per la semplificazione e la pubblica amministrazione, di concerto con i Ministri competenti, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all' articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 , ai sensi dell'articolo 9, comma 2, lettera b), del medesimo decreto legislativo n. 281 del 1997 . Gli schemi dei decreti legislativi di cui agli articoli 6 e 11 sono adottati su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con i Ministri competenti, sentita, per quanto riguarda i decreti legislativi di cui all'articolo 11, la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al primo e al secondo periodo, a seguito di deliberazione preliminare del Consiglio dei ministri, sono trasmessi, corredati di relazione tecnica che dia conto della loro neutralità finanziaria, alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica perché su di essi siano espressi, entro trenta giorni dalla data di trasmissione, i pareri delle Commissioni competenti per materia e per i profili finanziari. Decorso tale termine, i decreti possono essere adottati anche in mancanza dei pareri.
2. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, nel rispetto dei principi e criteri direttivi stabiliti dagli articoli 5, 6 e 11, il Governo può adottare, con le medesime procedure di cui al comma 1 del presente articolo, disposizioni integrative e correttive dei decreti medesimi, tenuto conto delle evidenze attuative nel frattempo emerse.
3. Qualora il termine per l'espressione dei pareri parlamentari previsti dal comma 1 scada nei trenta giorni che precedono la scadenza dei termini di delega previsti dagli articoli 5, comma 1, 6, commi 1 e 2, o 11, comma 1, o dal comma 2 del presente articolo, ovvero successivamente, questi ultimi sono prorogati di tre mesi.
Commento
L'art. 16 è una norma di stretto rilievo procedurale: disciplina come si adottano i decreti legislativi previsti dalle deleghe contenute negli articoli 5 (rimessione di atti pubblici alle professioni), 6 (sicurezza e protezione sociale dei professionisti) e 11 (sicurezza negli studi professionali). La disposizione segue lo schema standard del diritto italiano in materia di delegazione, con i necessari adattamenti alle specificità delle tre deleghe.
La logica della procedura aggravata
I decreti legislativi sono atti del Governo che hanno forza di legge. Per garantire la qualità della normazione e il rispetto del controllo parlamentare e regionale, l'art. 16 prevede una procedura articolata che coinvolge ministeri competenti, Conferenza unificata o Stato-regioni, Commissioni parlamentari. È un meccanismo di pesi e contrappesi tipico dell'ordinamento costituzionale italiano (art. 76 Cost. e Legge 400/1988 sull'attività di Governo).
I decreti ex art. 5 (rimessione di atti pubblici)
Per i decreti che individuano gli atti pubblici da rimettere alle professioni ordinistiche, il legislatore identifica come proposente il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, di concerto con i ministri di settore. È richiesta l'intesa in Conferenza unificata (Stato, regioni, autonomie locali), ai sensi dell'art. 8 del D.Lgs. 281/1997. L'intesa serve perché la rimessione di atti pubblici alle professioni può incidere su competenze regionali e locali.
I decreti ex artt. 6 e 11 (welfare e sicurezza studi)
Per i decreti su welfare professionale e sicurezza negli studi, il proponente è il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con i ministri competenti. Per i decreti sulla sicurezza negli studi (art. 11) è richiesto anche il parere della Conferenza Stato-regioni, perché la materia di sicurezza sul lavoro è di competenza concorrente Stato-regioni ai sensi dell'art. 117 della Costituzione.
Il passaggio parlamentare
Tutti gli schemi di decreto, dopo la deliberazione preliminare del Consiglio dei ministri, sono trasmessi a Camera e Senato perché le Commissioni competenti per materia e per i profili finanziari esprimano i pareri. Il termine è di 30 giorni dalla trasmissione. Decorso il termine, i decreti possono essere adottati anche in mancanza dei pareri. Il parere parlamentare non è quindi vincolante in senso pieno: è un controllo informativo e di indirizzo politico, non un veto.
La relazione tecnica e la neutralità finanziaria
Gli schemi sono trasmessi corredati di relazione tecnica che dia conto della loro neutralità finanziaria. È il corollario procedurale delle clausole di invarianza finanziaria contenute in tutte le deleghe (artt. 5, 6, 11): il Governo deve dimostrare, attraverso la relazione tecnica, che il decreto non genera oneri aggiuntivi per la finanza pubblica.
I decreti correttivi
Il secondo comma autorizza il Governo, entro dodici mesi dall'entrata in vigore di ciascun decreto delegato, ad adottare disposizioni integrative e correttive. È una clausola standard e prudenziale: l'esperienza concreta dell'attuazione può rivelare difetti, lacune, esigenze di adattamento che giustificano interventi rapidi senza ricorrere a nuove leggi di delega. La procedura per i correttivi è la stessa dei decreti originari, garantendo lo stesso livello di confronto parlamentare e territoriale.
La proroga del termine di delega
Il terzo comma contiene una clausola tecnica importante: se il termine per i pareri parlamentari scade negli ultimi trenta giorni prima della scadenza della delega o subito dopo, il termine di delega è prorogato di tre mesi. È un meccanismo di salvaguardia per evitare che ritardi nei pareri parlamentari (frequenti per il sovraccarico delle Commissioni) blocchino l'esercizio della delega. La proroga è automatica e non richiede ulteriori atti.
Lo stato di attuazione
Come già osservato per gli artt. 5, 6 e 11, le deleghe hanno avuto attuazione molto parziale. La procedura dell'art. 16 è stata pertanto attivata in misura limitata. Non si tratta di vizio della procedura, ma di scelta politica del Governo che, nei vari anni, ha dato priorità ad altre materie. La struttura procedurale dell'art. 16 resta tuttavia disponibile per eventuali attuazioni successive: la delega in sé è scaduta, ma il legislatore potrebbe sempre prorogarla o ridisciplinare la materia con interventi successivi.
Il valore dell'articolo
L'art. 16 è un esempio di buona tecnica legislativa: disciplina in modo dettagliato la fase di attuazione, anticipa i nodi procedurali, prevede meccanismi di flessibilità (correttivi, proroga). Sebbene non sia stato pienamente sfruttato, costituisce un modello di riferimento per future deleghe in materia di lavoro autonomo e professioni.
Domande frequenti
I pareri parlamentari sono vincolanti?
No, i pareri delle Commissioni parlamentari hanno valore consultivo. Decorso il termine di 30 giorni il Governo può adottare il decreto anche senza pareri. Il parere ha però peso politico significativo, e il Governo motiva eventuali scostamenti.
Cosa succede se la Conferenza non raggiunge l'intesa per i decreti ex art. 5?
Si applica la procedura prevista dal D.Lgs. 281/1997: dopo un primo passaggio in Conferenza, se l'intesa non si raggiunge, il Governo può comunque procedere motivando il dissenso. Il dispositivo bilancia autonomia regionale e responsabilità di Governo.
I decreti correttivi possono modificare anche i principi della delega?
No, i decreti correttivi devono rispettare i principi e criteri direttivi della delega originaria. Possono integrare, modificare aspetti tecnici, correggere errori, ma non possono riformulare la sostanza della delega.
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