Testo dell'articoloVigente
Art. 6 D.Lgs. 81/2017 – Deleghe al Governo in materia di sicurezza e protezione sociale dei professionisti iscritti a ordini o collegi e di ampliamento delle prestazioni di maternità e di malattia riconosciute ai lavoratori autonomi iscritti alla Gestione
L. 22 maggio 2017, n. 81 – Statuto del lavoro autonomo
1. Al fine di rafforzare le prestazioni di sicurezza e di protezione sociale dei professionisti iscritti agli ordini o ai collegi, il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi nel rispetto del seguente principio e criterio direttivo: abilitazione degli enti di previdenza di diritto privato, anche in forma associata, ove autorizzati dagli organi di vigilanza, ad attivare, oltre a prestazioni complementari di tipo previdenziale e socio-sanitario, anche altre prestazioni sociali, finanziate da apposita contribuzione, con particolare riferimento agli iscritti che abbiano subito una significativa riduzione del reddito professionale per ragioni non dipendenti dalla propria volontà o che siano stati colpiti da gravi patologie.
2. 2. Al fine di incrementare le prestazioni legate al versamento della contribuzione aggiuntiva per gli iscritti alla Gestione separata di cui all' articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335 , non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali, il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi: a) riduzione dei requisiti di accesso alle prestazioni di maternità, incrementando il numero di mesi precedenti al periodo indennizzabile entro cui individuare le tre mensilità di contribuzione dovuta, nonché introduzione di minimali e massimali per le medesime prestazioni; b) modifica dei requisiti dell'indennità di malattia di cui all' articolo 1, comma 788, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 , e all' articolo 24, comma 26, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 , convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 , incrementando la platea dei beneficiari anche comprendendovi soggetti che abbiano superato il limite del 70 per cento del massimale di cui all' articolo 2, comma 18, della legge 8 agosto 1995, n. 335 , ed eventualmente prevedendo l'esclusione della corresponsione dell'indennità per i soli eventi di durata inferiore a tre giorni; c) previsione di un aumento dell'aliquota aggiuntiva di cui all' articolo 59, comma 16, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 , e successive modificazioni, in una misura possibilmente non superiore a 0,5 punti percentuali e comunque tale da assicurare il rispetto di quanto stabilito al primo periodo del comma 3 del presente articolo.
3. Dall'attuazione dei decreti legislativi di cui ai commi 1 e 2 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni competenti provvedono ai relativi adempimenti mediante le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.
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In sintesi
Indice dei contenuti
L'art. 6 dispone una doppia delega legislativa, distinguendo nettamente due platee: gli iscritti alle casse private di previdenza professionali (ordini e collegi) e gli iscritti alla Gestione separata INPS. Si tratta di mondi previdenziali tecnicamente diversi che meritavano risposte differenziate, e il legislatore ha quindi articolato la delega su due assi paralleli.
La prima delega: casse private e prestazioni sociali
Il primo comma riguarda gli iscritti alle casse di previdenza di diritto privato dei professionisti (Cassa Forense, Inarcassa, Cassa Dottori Commercialisti, ENPAM, ENPAV e altre). La delega autorizza il Governo ad abilitare questi enti a erogare, oltre alle tradizionali prestazioni complementari previdenziali e socio-sanitarie, anche prestazioni sociali innovative, finanziate da contribuzione aggiuntiva. Il criterio direttivo è chiaro: il target è il professionista che subisce significativa riduzione del reddito per cause non volontarie o che è colpito da gravi patologie. È, di fatto, una sorta di rete di sicurezza analoga a quella esistente per i lavoratori dipendenti (cassa integrazione, NASpI), adattata alla specificità del lavoro autonomo professionale.
L'autonomia delle casse
La delega rispetta l'autonomia statutaria delle casse: l'abilitazione richiede l'autorizzazione degli organi di vigilanza, e ciascuna cassa decide se e come attivare le nuove prestazioni. Anche la forma associata fra casse è ammessa, per condividere costi e rischi attuariali. Il finanziamento è interamente a carico degli iscritti tramite contribuzione apposita: nessun onere per la finanza pubblica.
La seconda delega: Gestione separata INPS
Il secondo comma riguarda gli iscritti alla Gestione separata di cui all'art. 2, comma 26, L. 335/1995: collaboratori coordinati e continuativi, professionisti senza cassa privata, amministratori, sindaci, dottorandi. La delega mira a incrementare le prestazioni legate alla contribuzione aggiuntiva, con tre criteri direttivi.
I criteri sulla maternità
La lettera a) chiede la riduzione dei requisiti di accesso alle prestazioni di maternità per le lavoratrici della Gestione separata. Si interviene sulla finestra temporale entro cui ricercare le tre mensilità di contribuzione richieste, ampliandola. Si introducono anche minimali e massimali per le prestazioni, dando certezza alle lavoratrici sui livelli di indennità.
I criteri sulla malattia
La lettera b) modifica i requisiti dell'indennità di malattia per i medesimi iscritti, ampliandone la platea anche includendo soggetti che superano il limite del 70% del massimale contributivo. Si esclude però l'indennità per eventi inferiori a tre giorni (cd. franchigia), per ragioni di sostenibilità.
L'aumento dell'aliquota
La lettera c) prevede un possibile aumento dell'aliquota aggiuntiva ex art. 59, comma 16, L. 449/1997, fino a 0,5 punti percentuali, e comunque tale da assicurare la neutralità finanziaria. È una clausola di sostenibilità: l'ampliamento delle prestazioni deve essere coperto dall'aumento del prelievo contributivo sugli stessi iscritti, non da risorse pubbliche.
Lo stato di attuazione
La delega ha avuto attuazione parziale. Sul versante INPS, alcuni interventi sono stati realizzati con decreti del Ministro del lavoro che hanno ampliato le tutele di maternità e malattia della Gestione separata. Sul versante casse private, l'autonomia statutaria ha portato a iniziative eterogenee: alcune casse hanno attivato prestazioni sociali innovative (sussidi per riduzione reddito, supporto per gravi patologie), altre si sono mosse in modo più cauto.
Il significato sistemico
L'art. 6 sancisce un principio: il lavoratore autonomo iscritto a una cassa previdenziale, pubblica o privata, ha diritto a una protezione sociale articolata, non limitata alla pensione di vecchiaia. Le prestazioni di maternità, malattia, sostegno al reddito diventano parte del welfare professionale, finanziato dalla solidarietà di categoria.
Casi pratici
Caso 1: Avvocato colpito da grave patologia
Tizio, avvocato iscritto alla Cassa Forense, è colpito da grave patologia che lo costringe a interrompere l'attività per dodici mesi. La sua cassa, in attuazione dei criteri dell'art. 6, eroga un'indennità di sostegno al reddito finanziata dalla contribuzione aggiuntiva degli iscritti. Tizio incassa l'indennità senza dover ricorrere a soluzioni assicurative private.
Caso 2: Collaboratrice coordinata in maternità
Caia, collaboratrice coordinata iscritta solo alla Gestione separata INPS, scopre di essere in gravidanza. Grazie alle modifiche introdotte in attuazione della delega, i requisiti contributivi per accedere all'indennità di maternità sono più accessibili: la finestra temporale è più ampia, e l'indennità è soggetta a minimali e massimali certi. Caia presenta domanda all'INPS e percepisce l'indennità nei due mesi precedenti e nei tre successivi al parto.
Domande frequenti
Le casse private sono obbligate ad attivare le nuove prestazioni sociali?
No, l'art. 6 autorizza ma non obbliga. Ciascuna cassa, nel rispetto della propria autonomia statutaria e con l'autorizzazione degli organi di vigilanza, decide se attivare le prestazioni e con quale contribuzione aggiuntiva finanziarle.
L'aumento dell'aliquota della Gestione separata è automatico?
No, è una possibilità prevista dalla delega fino a 0,5 punti percentuali. L'effettiva applicazione richiede decreto attuativo e deve garantire il pareggio finanziario tra contribuzione aggiuntiva e nuove prestazioni.
Le prestazioni delle casse private sono cumulabili con quelle INPS?
Tipicamente sì, perché operano su piani diversi: la cassa privata gestisce la previdenza obbligatoria e complementare del proprio ordine, l'INPS gestisce la Gestione separata. Le specifiche regole di cumulo dipendono dai regolamenti delle singole casse.